L’accertamento anticipato è nullo se non ci sono effettive ragioni di urgenza

Senza effettive ragioni di urgenza, l'accertamento anticipato è nullo: l'avviso di accertamento, determinato sulla base delle risultanze di un pvc, non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del verbale. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 3004 del 1° febbraio 2022.

L'accertamento anticipato è nullo se non ci sono effettive ragioni di urgenza

L’avviso di accertamento, determinato sulla base delle risultanze di un pvc, non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del verbale.

Le ragioni di urgenza che consentono l’inosservanza del termine dilatorio non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.

Questo il principio contenuto nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3004 del 1° febbraio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 3004 del 1° febbraio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 3004 del 1° febbraio 2022

I fatti – L’Agenzia delle entrate aveva effettuato una verifica fiscale presso i locali del contribuente, conclusasi con la consegna di un processo verbale di constatazione, a cui ha fatto seguito l’avviso di accertamento ai fini IVA.

Avverso detto avviso la società proponeva ricorso, accolto sia dalla CTP che dalla CTR, che aveva riconosciuto la violazione dell’art. 12, co. 7 della L. 212/2000, trattandosi di accertamento notificato prima del decorso dei sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo, in assenza di specifiche ragioni di urgenza.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 nella parte in cui la sentenza ha confermato la nullità dell’atto impositivo perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di legge, senza tuttavia effettuare la verifica della c.d. “prova di resistenza”, che avrebbe richiesto la valutazione, ex ante, della non pretestuosità delle difese che il contribuente avrebbe potuto far valere nel contradditorio preventivo, ove esso si fosse svolto ritualmente.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso perché non aderente alla ratio del citato art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente. Come noto l’art. 12, co. 7 della L. 212/2000, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, prevede che l’avviso di accertamento, determinato sulla base delle risultanze di un pvc, non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del verbale, “salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Le ragioni di urgenza che consentono l’inosservanza del termine dilatorio, qualora sussistenti, devono essere provate dall’amministrazione finanziaria, devono consistere in elementi di fatto che esulino dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescano dalla sua diretta conoscibilità, sicché non possono in alcun modo consistere nella imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa.

Più in particolare, la sola imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non integra una ragione di urgenza valida ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni, spettando piuttosto all’Amministrazione offrire come giustificazione dell’urgenza la prova, sulla base di fatti concreti e precisi, “che l’emissione dell’avviso in prossimità del maturare dei termini decadenziali sia dipesa da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, pena la dissoluzione della finalità di recupero delle imposte non versate”.

Peraltro, considerato che il legislatore, nel comminare la nullità dell’atto impositivo in caso di violazione delle disposizioni relative al termine dilatorio, ha operato una valutazione ex ante del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, ciò implica che l’inosservanza assorbe a monte “la prova di resistenza”, ciò che giustifica la mancata distinzione, nella norma, tra tributi armonizzati e non, scattando detta prova quando la normativa interna non sanzioni tale violazione con questa forma di invalidità.

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