Corrispettivi telematici anche per il mercatino dell’usato, ma solo in alcuni casi

Corrispettivi telematici anche per il mercatino dell'usato, ma solo quando il titolare diventa proprietario dei beni per effetto dell'accordo tra le parti. Altrimenti per la cessione al cliente finale basta una quietanza. A chiarire le diverse modalità da seguire è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 232 del 31 luglio 2020.

Corrispettivi telematici anche per il mercatino dell'usato, ma solo in alcuni casi

Corrispettivi telematici anche per il mercatino dell’usato? O basta una quietanza? Dipende dai casi, memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi solo quando il titolare diventa proprietario dei beni per effetto dell’accordo tra le parti.

A chiarire le diverse modalità da seguire è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 232 del 31 luglio 2020.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è il titolare di un’agenzia di affari che gestisce un mercatino dell’usato e applica il regime forfettario.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 232 del 31 luglio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - mercatini dell’usato - regime forfetario e certificazione dei corrispettivi.

Corrispettivi telematici anche per il mercatino dell’usato, ma solo in certi casi

Per verificare come documentare le operazioni e l’eventuale obbligo dei corrispettivi telematici, si delinea all’Amministrazione finanziaria il quadro delle attività.

Nell’ambito del mercatino dell’usato i beni in vendita sono affidati dai proprietari a titolo privato, cioè al di fuori dell’esercizio di impresa o dell’eventuale attività di lavoro autonomo svolta.

All’atto della consegna dei beni il proprietario compila e sottoscrive per accettazione un modulo di accordo secondo il quale, nel caso di mancata vendita dei beni entro 60 giorni dal loro affidamento, il proprietario ha l’onere di ritirarli nei successivi 10 giorni.

Se non provvede al ritiro i beni risultano acquisiti a titolo gratuito dal titolare del mercatino dell’usato che può decidere se cederli o smaltirli.

Al momento della vendita di uno dei beni, opera come segue:

  • all’acquirente rilascia uno “scontrino esente Iva”, emesso dal registratore di cassa;
  • al committente, a cui è destinato il 50% dell’incasso, rilascia una ricevuta in doppia copia che riporta i seguenti dati:
    • prezzo realizzato;
    • timbro della ditta;
    • indicazione dell’articolo venduto.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare come procedere per una corretta certificazione dei corrispettivi, anche alla luce delle novità legate all’introduzione dello scontrino elettronico.

Due in particolare i quesiti:

  • è necessario installare il registratore telematico e provvedere all’emissione dello scontrino elettronico?
  • ai fini dell’imposizione diretta, deve considerare nel reddito al quale applicare le percentuali di forfetizzazione, anche l’intero importo versato dall’acquirente o solo le provvigioni pari al 50% dei corrispettivi incassati, che corrispondono al suo effettivo guadagno?

Dipende dai casi. Come si legge nella risposta all’interpello numero 232 del 31 luglio 2020, le regole cambiano se il titolare del mercatino dell’usato diventa proprietario dei beni in linea con l’accordo stipulato.

In questo caso, infatti, è necessario procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico o procedura web.

Per quanto riguarda la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva, bisogna far riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, comma 64 della legge numero 190 del 2014.

Il coefficiente predefinito dal legislatore in considerazione della redditività di ciascuna attività va applicato ai ricavi del periodo di imposta:

  • alle sole provvigioni concordate con i proprietari dei beni;
  • all’intero corrispettivo incassato per la cessione dei beni acquisiti gratuitamente in proprietà nel caso in cui trascorrano i 60 giorni previsti dall’accordo.

Corrispettivi telematici anche per il mercatino dell’usato, quando è necessario?

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate innanzitutto chiarisce che l’attività svolta nell’ambito del mercatino dell’usato può essere ricondotta ad una cessione di beni di terzi secondo le regole del mandato con rappresentanza di cui all’articolo 1704 del codice civile.

La cessione di un bene al cliente finale non è rilevante ai fini IVA e, quindi, può essere documentata tramite una semplice quietanza, tenendo traccia in appositi registri delle somme incassate e custodite per conto terzi.

Allo stesso modo può essere documentato con una semplice quietanza il riversamento dell’importo pattuito al committente, da quest’ultimo sottoscritta.

Rilevante ai fini IVA è il compenso che spetta al titolare stesso del mercatino dell’usato, il 50% del prezzo di vendita che deve essere documentato con fattura, ordinaria o semplificata, in formato analogico, o facoltativamente elettronico

Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, le regole cambiano se il titolare del mercatino diventa proprietario dei beni:

“Laddove, tuttavia, l’istante, a seguito dell’applicazione della clausola contrattuale (mancato ritiro entro 10 giorni), acquisisca gratuitamente la proprietà del bene, il corrispettivo relativo alla sua successiva cessione è soggetto agli ordinari obblighi di certificazione.

Dal momento che anche i soggetti che operano applicando il regime forfettario sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, il titolare del mercatino dell’usato deve dotarsi del registratore telematico, oppure in alternativa, utilizzare la procedura web documento commerciale online per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi ed emettere il documento commerciale.

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