Nota di variazione IVA, quando è consentita l’emissione nel concordato preventivo?

Tommaso Gavi - IVA

Nota di variazione IVA, in un concordato preventivo in continuità con la figura dell’assuntore e liberazione del debitore originario il creditore può procedere all'emissione nei confronti del debitore originario. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 4 del 9 febbraio 2021: l’IVA sul debito non versato dall’assuntore non si recupera con una rettifica in diminuzione ma con richiesta di rimborso.

Nota di variazione IVA, quando è consentita l'emissione nel concordato preventivo?

Nota di variazione IVA, in un concordato preventivo in continuità con la figura dell’assuntore e liberazione del debitore originario, il creditore può procedere all’emissione nei confronti del debitore originario.

Viene la quota percentuale del credito falcidiato, dal momento in cui il decreto di omologa del concordato diventa definitivo.

Lo spiega il principio di diritto numero 4 del 9 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Tale momento individua quando la parte di credito falcidiato diventa irrecuperabile e da tale momento è preclusa al creditore la possibilità di effettuare l’istanza per decretare il fallimento del debitore originario, nel caso in cui l’assuntore non è in grado di portare a compimento l’obbligazione concordataria.

Nota di variazione IVA, quando è consentita l’emissione nel concordato preventivo?

Il principio di diritto numero 4 del 9 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in quali casi è possibile l’emissione della nota di variazione IVA in un concordato preventivo in continuità con la figura dell’assuntore e liberazione del debito originario.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 4 del 9 febbraio 2021
Concordato preventivo in continuità con assuntore e liberazione del debitore - successivo fallimento dell’assuntore - limiti all’emissione delle note di variazione.

Il creditore può, infatti, provvedere all’emissione della nota di variazione IVA nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito falcidiato.

Il momento, a partire dal quale è consentita l’emissione, è quello in cui il decreto di omologa del concordato diventa definitivo.

Da tale momento viene infatti individuato quando quando la parte di credito falcidiato diventa irrecuperabile, di conseguenza a partire da tale data viene preclusa al creditore la possibilità di effettuare l’istanza per decretare il fallimento del debitore originario, nel caso in cui l’assuntore non è in grado di portare a compimento l’obbligazione concordataria.

Nell’evenienza, non si applicano i principi indicati che sono indicati nei seguenti documenti di prassi pubblicati in precedenza:

Nota di variazione IVA, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate riporta i chiarimenti relativi all’emissione della nota di variazione IVA in un concordato preventivo in continuità con la figura dell’assuntore e liberazione del debito originario.

Nel caso in esame l’assuntore assume la posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari.

Il soggetto subentra a titolo particolare nelle singole posizioni debitorie.

Lo stesso acquista le attività già facenti capo al soggetto e non potrà essere destinatario delle note di variazione ai fini IVA, anche se inadempiente o fallito.

Le note di variazione IVA di riferimento sono:

  • quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato, da destinare al debitore originario;
  • quelle riferibili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale in caso di fallimento il creditore potrebbe essersi insinuato.

L’IVA che si riferisce al debito concordatario non corrisposto dall’assuntore fallito, che non è recuperabile attraverso le note di variazione, può, invece, essere chiesta a rimborso.

In questo caso il momento dal quale può essere esercitato il diritto è il “giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, in base a quanto previsto dall’articolo 30-ter, comma 1, decreto IVA.

Tale momento coincide con la data in cui diviene definitivo il piano di riparto dell’attivo del fallimento o, se inesistente, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell’assuntore.

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