Nessun obbligo di contraddittorio preventivo per il “vecchio” accertamento sintetico

Emiliano Marvulli - Imposte

L'accertamento sintetico precedente alla modifica normativa prevista dal DL 78/2010 non prevedeva l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo. La mancata instaurazione non può essere sanzionata con la nullità dell'avviso di accertamento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 24143 dell'8 settembre 2021.

Nessun obbligo di contraddittorio preventivo per il “vecchio” accertamento sintetico

Prima della modifica normativa introdotta dall’art. 22 del DL 78/2010, in caso di accertamento sintetico nei confronti della persona fisica, non era prevista l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo.

Di conseguenza, la mancata instaurazione non può essere sanzionata in via giudiziale con la nullità dell’avviso di accertamento.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24143 dell’8 settembre 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 24143 dell’8 settembre 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 24143 dell’8 settembre 2021.

La sentenza – Il procedimento attiene a una causa relativa all’impugnazione di avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta dal 2005 al 2008, emessi dall’Agenzia delle entrate per la rideterminazione del reddito imponibile in base agli indici di maggiore capacità di spesa ai sensi dell’art. 38 co. 4 d.P.R. n. 600/1973.

Il ricorso è stato respinto in toto dalla CTP ma il successivo appello del contribuente è stato accolto dalla CTR. A parere del giudice gli avvisi di accertamento era da considerarsi nulli in quanto il contraddittorio endoprocedimentale, avvenuto tra Ufficio e contribuente prima dell’emanazione degli atti impositivi, era stato interrotto dall’Ufficio senza alcun atto formale, benché il contribuente avesse fatto richiesta di un colloquio conclusivo con il responsabile del procedimento.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, quale primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 co. 4 d.P.R. 29.9.1973 n. 600 che, nel testo vigente negli anni oggetto di accertamento, non prevedeva l’obbligo del contraddittorio, introdotto successivamente dall’art. 22 del d.l. 78/2010che ha anche modificato il sistema di accertamento.

Con secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia inoltre l’omesso esame su un punto di fatto decisivo, consistente nella circostanza che il contraddittorio si era regolarmente svolto mediante scambio documentale, non essendo prescritto a pena di nullità lo svolgimento orale, del resto privo di rilevanza concreta nel caso in esame. La Suprema Corte, ritenendo fondati entrambi i motivi, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

A conferma della posizione dell’Agenzia dell’entrate i giudici di cassazione confermano che l’art. 38 co. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in base al quale gli uffici finanziari sono autorizzati a rettificare le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sulla base del contenuto induttivo di specifici elementi indicativi di capacità contributiva, nel testo vigente per gli anni di imposta in questione non prevedeva l’obbligo del previo contraddittorio con il contribuente.

Infatti, l’art. 22 del DL 78/2010 ha introdotto l’obbligo, in capo all’ufficio procedente alla determinazione sintetica del reddito complessivo, di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Tale obbligo, prima della novella normativa, non era previsto e di conseguenza l’inosservanza di tale adempimento non può essere sanzionabile con la nullità dell’avviso di accertamento.

Il contraddittorio è invece obbligatorio solo in caso di accertamento sulla base dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore.

A riguardo non è stata fornita in sede giurisdizionale alcuna motivazione per cui l’obbligatorietà sia estendibile anche alla diversa fattispecie in esame. Inoltre, quand’anche il giudice di appello avesse motivatamente ritenuto necessario, a pena di nullità dell’accertamento, il contraddittorio preventivo con il contribuente, avrebbe però dovuto necessariamente verificare in concreto se vi fosse stata e con quali forme una interlocuzione fra le parti prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, esaustiva delle esigenze proprie del contraddittorio.

Nel caso in esame è pacifico che vi fu, prima dell’ emissione dell’ avviso di accertamento, un consistente scambio epistolare fra l’Ufficio ed il contribuente, a detta dell’Agenzia delle entrate esaustivo delle esigenze del contraddittorio fra le parti, che non richiederebbe necessariamente lo svolgimento in forma orale

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