Omesso versamento: la cartella è valida anche senza l’avviso bonario

Emiliano Marvulli - Imposte

Omesso versamento emerso dal controllo automatizzato della dichiarazione: la cartella è valida anche se non è stato inviato l'avviso bonario. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 22061 del 12 luglio 2022.

Omesso versamento: la cartella è valida anche senza l'avviso bonario

Nel caso di iscrizione a ruolo per omesso o tardivo versamento delle imposte risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione, il mancato invio della preventiva comunicazione di irregolarità non determina la nullità della cartella di pagamento.

Infatti, l’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione dell’imposta, ma soltanto qualora vi siano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, che non sussistono se la violazione consiste nel mero omesso versamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 22061 del 12 luglio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 22061 del 12 luglio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 22061 del 12 luglio 2022.

La sentenza – Il caso riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento contenente l’imposta dichiarata e non versata emersa a seguito del controllo automatizzato ex art 36-bis del DPR 600/1973.

A parere della fondazione ricorrente, la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dall’obbligatoria comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 6. Co. 5 L. 212/2000.

La controversia è giunta dinanzi alla CTR la quale, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto l’appello della contribuente ritenendo che non occorresse alcuna preventiva comunicazione al contribuente, atteso che la cartella era stata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicché non era dovuta la comunicazione di irregolarità.

Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 6, commi 1 e 5, legge 27 luglio 2000, n. 212, assumendo che la comunicazione dell’esito della liquidazione è adempimento essenziale prima dell’iscrizione a ruolo, riconducibile alla condizione di procedibilità alla cui mancanza consegue la nullità del procedimento di liquidazione e riscossione.

La Corte di cassazione ha respinto la tesi della parte ricorrente e ha rigettato il ricorso.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, l’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione dell’imposta, ma soltanto qualora sussistano “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Infatti, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al dato inciso.

Sul tema la Corte di cassazione ha affermato anche che in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, la cui ratio è evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo qualora dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta.

Tuttavia, a parere dei giudici, l’omissione dell’avviso bonario non determina l’automatica nullità della cartella di pagamento ma una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.

Il caso di omessi o tardivi versamenti non è incluso in tale previsione, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. Da qui il rigetto del ricorso.

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