Superbonus 110 e bonus casa, obbligo CCNL edilizia dal 27 maggio 2022: le novità nel DL Sostegni ter

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Superbonus 110, CCNL edilizia più rappresentativo per i lavori di importo superiore a 70.000 euro a decorrere dal 27 maggio 2022. Le novità previste dal decreto legge n. 13/2022 entrano nella legge di conversione del decreto Sostegni ter. Cosa cambia per famiglie e imprese?

Superbonus 110 e bonus casa, obbligo CCNL edilizia dal 27 maggio 2022: le novità nel DL Sostegni ter

Per fruire del superbonus 110 per cento e dei bonus casa ordinari sarà necessario che i lavori siano eseguiti da imprese che applicano i CCNL dell’edilizia.

Le novità introdotte dal decreto legge n. 13/2022 trovano spazio nella legge di conversione del decreto Sostegni ter, comprese le misure volte a tutelare i lavoratori impiegati nei cantieri edili.

I benefici fiscali legati ai bonus edilizi saranno fruibili, per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, a patto che l’impresa applichi i contratti collettivi del settore edile stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato in fattura, e diventa uno degli aspetti da verificare per il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità.

Novità che, stando a quanto previsto dall’emendamento approvato in sede di conversione del decreto Sostegni ter, si applicheranno a decorrere dal 27 maggio 2022 e per i lavori avviati successivamente a tale data.

Superbonus 110 e bonus casa, obbligo CCNL edilizia dal 27 maggio 2022: le novità nel DL Sostegni ter

L’accesso al superbonus del 110 per cento e ai bonus casa ordinari sarà vincolato all’applicazione di un CCNL del settore edile.

Una novità prevista dal decreto legge n. 13/2022, destinato ad essere accorpato al testo della legge di conversione del decreto Sostegni ter.

L’obbligo si applicherà a decorrere dal 27 maggio 2022 e nell’ambito dei lavori avviati successivamente a tale data, e interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall’allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro.

La ratio della misura è garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per il comparto dell’edilizia, a fronte dell’aumento dei cantieri dovuto alle numerose agevolazioni fiscali riconosciute sui lavori in casa.

Motivo per il quale l’accesso al superbonus del 110 per cento così come ai bonus casa ordinari viene di fatto vincolato al rispetto delle norme da parte delle aziende.

Nel dettaglio, le agevolazioni fiscali saranno riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano:

“i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

L’applicazione del CCNL edilizia per i lavori di cui al superbonus e ai bonus casa ordinari diventa quindi un requisito ulteriore da rispettare. In caso contrario, non sarà possibile fruire dello sconto fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.

Un meccanismo che chiama quindi in causa sia le imprese, tenute a rispettare l’obbligo di applicazione di un contratto collettivo di settore, che i beneficiari finali dei bonus fiscali, che in caso di irregolarità rischiano di perdere l’agevolazione.

Superbonus e bonus casa, CCNL edilizia da indicare in fattura e verificare prima del visto di conformità

Il contratto collettivo adottato dall’impresa, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato in fattura.

Un obbligo che rende tangibile l’applicazione della norma, sul quale una verifica ulteriore sarà richiesta di soggetti che appongono il visto di conformità.

La norma prevede infatti che:

“i soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.”

Alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà dunque quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.

Una specifica task force viene inoltre predisposta per controllare il rispetto dell’obbligo.

L’Agenzia delle Entrate verificherà la presenza del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori e in fattura, anche avvalendosi della collaborazione di Ispettorato del Lavoro, INPS e Casse edili.

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