Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità 2017

Redazione - Dichiarazione dei redditi

Spese di rappresentanza: ecco quando è ammessa la deducibilità e la detraibilità Iva, e quali sono spese e importi per le quali è ammesso il rimborso fiscale per professionisti, imprese e società.

Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità 2017

Le spese di rappresentanza sono i costi che professionisti, società e imprese sostengono per accrescere il prestigio della propria attività. La deducibilità e la detraibilità Iva per tali importi è ammessa per le spese di rappresentanza che rispondono ai requisiti di congruità e inerenza con l’attività svolta, secondo le regole previste al comma 2 art. 108 del Tuir.

La deducibilità delle spese di rappresentanza così come la detraibilità Iva sono state modificate recentemente con il D.Lgsl. 147/2015, con il quale per tutte le spese a finalità di promozione e propaganda dell’attività di professionisti e imprese è stato aumentato l’importo massimo che si può indicare nel modello Unico - Redditi 2017.

Diverse, invece, le regole per quanto riguarda le spese di rappresentanza dei soggetti in regime dei minimi o forfettario. La legge prevede la possibilità di deducibilità e detraibilità Iva in questi casi?

Cerchiamo di seguito di fare un po’ di chiarezza e vediamo quali sono le regole e gli importi di deducibilità e di detraibilità Iva 2017 per le spese di rappresentanza a fronte delle recenti modifiche apportate al Tuir.

Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità 2017

Le spese di rappresentanza sono i costi sostenuti da professionisti, società e imprese a fini promozionali che non comportano per l’azienda un ricavo diretto.

Recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 10111/2017 ha ribadito qual è la differenza tra spese di propaganda e di rappresentanza. Come abbiamo già detto queste ultime possono essere convegni, fiere o viaggi, devono rispettare i due requisiti di inerenza e congruità ma soprattutto non hanno come scopo principale un incremento in vendite o ricavi.

La Cassazione ha dunque fatto l’importante distinzione tra spese di pubblicità e propaganda finalizzati alla promozione di beni o servizi prodotti dall’azienda al fine di incrementare le vendite, e spese di rappresentanza propriamente intese, sulla base di quanto previsto dal Tuir.

Soltanto le spese finalizzate ad accrescere il prestigio dell’azienda, possono essere portate in detraibilità Iva e con la presentazione del modello Unico è riconosciuta la possibilità di beneficiare della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel 2017.

L’art. 108 del Tuir e l’art. 1 del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 sono chiari nello specificare cosa sono le spese di rappresentanza e quali sono le regole su deducibilità e detraibilità Iva: non si tratta di spese pubblicitarie ma di tutti quei costi sostenuti per promuovere l’immagine dell’impresa.

Cosa sono le spese di rappresentanza e quando è ammessa la detraibilità IVA e deducibilità 2017

Per fare qualche esempio, le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per organizzare congressi, eventi e manifestazioni. La regola generale è che dalle spese di rappresentanza non debba mai derivare un ricavo diretto.

Ai fini della deducibilità e della detraibilità Iva delle spese di rappresentanza 2017 è necessario rispettare determinati requisiti fiscali. In sintesi:

  • inerenza, ovvero spese “effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa”;
  • sostenute in riferimento ai clienti dell’impresa, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell’impresa, clienti effettivi, che quelli potenziali, cioè interessati all’impresa dal punto di vista commerciale come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2009.

Spese di rappresentanza: detraibilità Iva 2017

Le regole sulla detraibilità Iva 2017 per le spese di rappresentanza non cambiano rispetto a quanto previsto negli scorsi anni. Riferimento normativo è, in questo caso, il dpr 633/72, ovvero il Decreto Iva.

Per le spese di rappresentanza è ammessa anche nel 2017 la detraibilità Iva totale delle “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”.

Al contrario, “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50”. In pratica è ammessa la detraibilità Iva al 100% soltanto per spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro; negli altri casi vige il regime fiscale di indetraibilità totale.

Spese di rappresentanza: deducibilità 2017

Sulle deducibilità delle spese di rappresentanza 2017 è bene ricordare che con il Decreto legislativo 147/2015 è stato aumentato l’importo ammesso in dichiarazione dei redditi per imprese, società e professionisti.

Le nuove regole, che hanno modificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 108 del Tuir, sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 e prevedono i seguenti limiti di deducibilità per le spese di rappresentanza anche per il 2017:

  • 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
  • 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
  • 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni.

Non cambia, invece, quanto previsto per la distribuzione gratuita di beni: il limite è di 50 euro.

Spese di rappresentanza: deducibilità e detraibilità Iva 2017 minimi e forfettari

Rispetto alle regole sulle deducibilità e detraibilità Iva 2017 delle spese di rappresentanza sopra elencate specifichiamo che per i contribuenti titolari di partita Iva nel regime forfettario non è ammessa la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute e neppure la detraibilità Iva, considerando la particolare natura di questo regime fiscale.

Per i titolari di partita IVA nel regime dei minimi, invece, è ammessa la deducibilità al 50%, ma non la detraibilità dell’IVA (che per questa particolare categoria di contribuenti rappresenta quindi un costo).

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