Rinnovo CCNL scaduti: aumenta l’indennità del decreto Lavoro

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il passaggio parlamentare per la conversione in legge del decreto lavoro porta con sé anche l'aumento della nuova indennità prevista per i dipendenti con CCNL scaduti da tempo

Rinnovo CCNL scaduti: aumenta l'indennità del decreto Lavoro

L’indennità per il mancato rinnovo dei CCNL aumenta: dal 30 per cento inizialmente previsto dal decreto lavoro si passa al 50 per cento.

Uno degli emendamenti approvati al DDL di conversione in Commissione Lavoro alla Camera interviene anche sulla durata del periodo che deve passare tra la scadenza e l’erogazione.

Resta invariata la norma che stabilisce l’applicazione delle nuove disposizioni ai CCNL scaduti dal 30 aprile in poi (entrata in vigore del DL lavoro). Per quelli già scaduti, le novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.

Rinnovo CCNL scaduti: aumenta l’indennità del decreto Lavoro

Il decreto lavoro, il n. 62/2026, ha introdotto anche delle disposizioni per favorire il rinnovo dei contratti collettivi.

L’obiettivo è quello di evitare che lavoratori e lavoratrici possano restare a lungo con stipendi non adeguati. Per questo motivo, in caso di mancato rinnovo entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni devono essere adeguate alla variazione IPCA nel limite massimo del 30 per cento.

Tali valori, però, sono stati aggiornati nel corso del passaggio parlamentare per la conversione in legge del decreto. Uno degli emendamenti dei relatori approvati alla Camera, infatti, incrementa il valore dell’indennità, che sale dal 30 al 50 per cento della variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI). Il periodo di riferimento, invece, scende da 12 mesi a 9 mesi a partire dalla scadenza del contratto.

Il testo del nuovo articolo 10 specifica che le parti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, debbano prevedere procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi così come meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto.

In caso di mancato rinnovo entro 9 mesi dalla scadenza e in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, quindi, le retribuzioni devono essere adeguate secondo i nuovi criteri individuati, garantendo un incremento retributivo a titolo di anticipazione forfettaria pari al 50 per cento della variazione IPCA-NEI.

L’intervento non modifica la parte relativa all’entrata in vigore delle novità. Le disposizioni, infatti, si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono oltre la data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 1° maggio 2026. Non solo, per i CCNL già scaduti a tale data, ad esempio quelli del settore terziario, multiservizi, edilizia o vigilanza privata, la novità si applica a partire dal 1° gennaio 2027.

Questo significa che prima del 2028, anche se il contratto è già scaduto da parecchio, lavoratori e lavoratrici non potranno vedere alcun adeguamento alla loro retribuzione.

Restano inoltre dubbi sul periodo temporale di riferimento per il calcolo della variazione dell’IPCA e sulle modalità di riconoscimento dell’anticipo come aveva sottolineato il Centro Studi della Camera e del Senato nel dossier sul DL n. 62 del 2026 pubblicato lo scorso 6 maggio in vista dei lavori per la conversione in legge.

Il contributo di assistenza contrattuale, inoltre, non può essere riconosciuto una volta trascorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.

Rinnovo CCNL scaduti: incremento differenziato per settori con elevata stagionalità e sanità privata

Va specificato che la nuova misura si applica in modo diverso in alcuni specifici settori.

Si tratta nello specifico dei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi e di quelli a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale. Questi ultimi saranno individuati da apposito decreto del Ministro del lavoro da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per loro la misura dell’adeguamento sarà determinata dalla contrattazione collettiva sulla base di indicatori economici settoriali, comunque entro il limite massimo del 50 per cento previsto per gli altri settori.

Per l’ufficialità delle misure si attende ora la conclusione dell’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto.