Responsabilità solidale: si applica anche negli appalti di logistica. Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il Ministero del Lavoro nell'interpello n. 1 del 17 ottobre 2022 fornisce chiarimenti sulla possibilità di applicare il regime di responsabilità solidale negli appalti, in particolare per quanto riguarda i contratti per i servizi di logistica. La tutela deve essere applicata, il committente o datore di lavoro è obbligato a erogare la retribuzione e a versare i contributi per il lavoratore per tutta la durata del contratto.

Responsabilità solidale: si applica anche negli appalti di logistica. Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Responsabilità solidale, il regime si applica anche nell’ipotesi di appalti per servizi di logistica.

I chiarimenti arrivano dal Ministero del Lavoro tramite l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022.

Anche se il Codice Civile, nel caso di appalti di più servizi di logistica, consente il rinvio alle norme previste dal contratto di trasporto, si può comunque applicare la tutela speciale per i lavoratori.

Il datore di lavoro, pertanto, deve pagare lo stipendio e versare i relativi contributi per tutto il periodo di esecuzione del contratto.

Responsabilità solidale: si applica anche negli appalti di logistica. Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 1 del 17 ottobre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al regime di responsabilità solidale e in particolare sulla possibilità di applicarlo nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi di logistica.

Il regime di responsabilità solidale negli appalti è disciplinato dall’articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276/2003. Per gli appalti di opere o di servizi, infatti, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore a:

“corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”

Questa è la normativa di riferimento nell’ipotesi di appalto di servizi. Il Codice Civile, in particolare l’articolo 1677 bis, però, prevede un ulteriore caso specifico per il contratto di logistica, nello specifico relativo a:

“servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro.”

In questo caso si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto sono compatibili.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministero chiarimenti proprio in relazione a questo aspetto, ovvero se i principi di tutela stabiliti dall’articolo 29 del Dlgs n. 276/2003 si possono applicare anche nell’ipotesi di appalto di prestazione di più servizi disciplinata dal Codice Civile.

Responsabilità solidale: i lavoratori sono tutelati anche nelle ipotesi di appalti di più servizi

La risposta del Ministero del Lavoro è chiara. Sì, i lavoratori sono tutelati. Il regime di responsabilità solidale si applica anche nel caso di appalti di più servizi di logistica.

Questa tipologia contrattuale rientra pienamente nell’ipotesi di appalto di servizi. Il Ministero aveva già fornito indicazioni in proposito nella circolare n. 17 del 2012, per cui la disciplina di solidarietà si applica:

  • nel caso si accerti il compimento di attività ulteriori ed aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto;
  • nel caso del cosiddetto “appalto di servizi di trasporto”.

Quest’ultimo come evidenziato dalla Cassazione (n. 6160 del 13 marzo 2009):

“si caratterizza per la predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.”

Questa interpretazione non è pregiudicata da quanto stabilito dal Codice Civile, poiché:

“l’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina.”

Questa compatibilità, dunque, non permette di escludere il regime di solidarietà nell’ipotesi di appalto di servizi di logistica perché:

  • l’esclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dell’appalto;
  • introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore.

Pertanto, anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni si dovrà applicare il regime di responsabilità solidale senza che quanto previsto del Codice Civile possa far venire meno la speciale tutela in favore dei lavoratori, che devono ricevere stipendio e copertura previdenziale entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto.

Ministero del Lavoro - Interpello n. 1 del 17 ottobre 2022
Interpello relativo all’articolo 37-bis del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in sostituzione dell’articolo 1677-bis del Codice civile.

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