
Il regime forfettario è un particolare regime fiscale riservato alla persone fisiche titolari di partita IVA (imprese e lavoratori autonomi) le cui regole sono individuate dai commi 54 a 89 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 (Legge di Bilancio 2015) e successive modifiche e integrazioni.
Il regime in oggetto prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 15 per cento (5 per cento per le nuove attività), il non assoggettamento ad IVA e l’esonero da una serie di adempimenti cui normalmente sono sottoposti i contribuenti nel regime contabile semplificato ed ordinario.
Tra le regole d’accesso, è il limite di ricavi e compensi uno dei principali parametri da considerare, più volte rivisto negli anni e arrivato dal 2023 alla soglia di 85.000 euro.
Regime forfettario: requisiti e cause d’esclusione
Il regime forfettario, pur essendo considerato come un’agevolazione, è nei fatti il regime “naturale” applicato alle persone fisiche titolari di partita IVA che rispettano determinati requisiti.
Uno dei parametri più importanti da considerare è relativo alla soglia di ricavi e compensi: possono applicare il regime agevolato le partite IVA che, in relazione all’annualità precedente, non superano il limite di 85.000 euro.
Un ulteriore limite è relativo alle spese sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori, che non dovranno superare il limite di 20.000 euro lordi.
A queste condizioni si affiancano le cause di esclusione e decadenza.
Non possono accedere al forfettario i dipendenti e i pensionati che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi superiori a 35.000 euro (fatta eccezione per i dipendenti dimessi o licenziati).
Sempre in relazione al rapporto tra la partita IVA forfettaria e il lavoro dipendente, costituisce causa d’esclusione dalla tassazione ridotta lo svolgimento in via prevalente delle prestazioni di lavoro autonomo nei confronti dell’attuale datore di lavoro o del datore di lavoro dei due anni precedenti, così come in caso di prestazioni svolte verso soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili. Fanno eccezioni i professionisti che aprono partita IVA dopo il periodo di praticantato obbligatorio.
Un’ulteriore causa d’esclusione riguarda gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Regime forfettario | Limiti e requisiti |
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Dipendenti e pensionati | sopra i 35.000 euro di reddito non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento |
Lavoratori dipendenti dimessi o licenziati | Non si applica il limite di reddito di 35.000 euro |
Partita IVA con dipendenti | Limite di 20.000 euro per compensi a dipendenti e collaboratori |
Partita IVA con quote di controllo in SRL | Esce dalla tassazione agevolata chi ha avuto (nell’anno precedente) controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività collegata alla propria |
Partita IVA che lavora con ex datore di lavoro o soggetto riconducibile | Esce dal forfettario il titolare di partita IVA che ha percepito ricavi e compensi per più del 50 per cento dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile |
Regime forfettario, tassazione del 15 o del 5 per cento
Il regime forfettario, oltre a prevedere diverse semplificazioni in materia di adempimenti e IVA, consente di applicare una tassazione agevolata. In luogo delle aliquote IRPEF, si applica un’imposta sostitutiva fissa pari al 15 per cento, che scende al 5 per cento nei primi cinque anni di attività.
Possono applicare la flat tax al 5 per cento i soggetti che rientrano nei seguenti casi:
- se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- se la start up non è una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- nel caso in cui si prosegua l’attività svolta da un altro soggetto. In tal caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.
Per gli altri contribuenti, nel rispetto dei requisiti già indicati, l’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 15 per cento.
Il superamento del limite di 85.000 euro e la soglia di 100.000 euro
Il superamento del limite di 85.000 euro di ricavi o compensi comporta l’esclusione dal regime forfettario a partire dall’anno successivo a quello di riferimento.
Se però lo scostamento supera i 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Dal momento dell’avvenuto incasso che ha determinato lo sforamento del limite di 100.000 euro, dovranno essere assoggettate ad IVA:
- la fattura emessa precedentemente all’incasso che ha determinato la fuoriuscita dal forfait;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
La riduzione dei contributi INPS
I vantaggi del regime forfettario non sono solo fiscali, ma anche contributivi.
Chi applica il regime della flat tax può richiedere la riduzione del 35 per cento dei contributi INPS dovuti, che si applica previo invio di apposita comunicazione entro la scadenza del 28 febbraio.
L’agevolazione spetta a chi:
- svolge attività d’impresa;
- ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Non spetta, invece, ai titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professioni:
- senza obbligo di iscrizione al CCIAA;
- senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;
- con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.
Dal 2025 è operativa un’ulteriore agevolazione per le nuove attività, che consiste nella riduzione del 50 per cento dei contributi INPS (sempre in relazione alle iscrizione alle gestioni artigiani e commercianti), valida per 36 mesi. Si applica anche ai forfettari, i quali dopo i tre anni di sconto maggiorato potranno in ogni caso beneficiare della riduzione del 35 per cento di cui sopra.
Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari
Chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura ai clienti e non liquida l’imposta.
Il soggetto è quindi esonerato dagli adempimenti collegati, tra
- presentazione della dichiarazione IVA;
- registrazione corrispettivi.
Tuttavia, anche chi è in regime forfettario è obbligato ad emettere fattura elettronica. Dal 2024 è venuto meno l’esonero residuale per le partite IVA di dimensioni ridotte.
Nell’ambito delle misure di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, così come modificata dalla direttiva 2020/285, dal 1° gennaio 2025 sono operative le novità in materia di fatturazione semplificata.
Le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 si applicano senza limiti di importo e nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi e creare presupposti per favorire la crescita, i titolari di partita IVA in regime forfettario possono emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.