Proroga cartelle, 180 giorni di tempo per pagare: le novità nel DL Fiscale 2022

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Proroga per le cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre 2021: sale a 180 giorni il termine per i pagamenti. Una novità prevista dalla legge di conversione del Decreto Fiscale 2022, approvata definitivamente il 15 dicembre.

Proroga cartelle, 180 giorni di tempo per pagare: le novità nel DL Fiscale 2022

Proroga per le cartelle esattoriali da 150 a 180 giorni: la legge di conversione del Decreto Fiscale 2022 allunga il termine per il pagamento.

La proroga riguarda le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 ed è contenuta tra le novità che hanno ottenuto il via libera il 15 dicembre con la conversione in legge del Decreto n. 146/2021.

Si allunga di ulteriori 30 giorni il termine di versamento, sul quale era già intervento il decreto approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre 2021 portandolo a 150 giorni dalla data di notifica.

Sempre in materia di riscossione, con la conversione in legge del Decreto Fiscale 2022 diventa ufficiale la stretta sui ricorsi relativi agli estratti di ruolo, proposta come emendamento e parte degli interventi rientranti nell’ambito della riforma della giustizia tributaria.

Proroga cartelle, 180 giorni di tempo per pagare: le novità nel DL Fiscale 2022

È l’articolo 2 della legge di conversione del Decreto Fiscale 2022, approvata ufficialmente alla Camera il 15 dicembre 2021, a differire i termini per il versamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre al 31 dicembre.

Si modifica quando previsto dall’articolo 25, comma 2 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, che fissa a 60 giorni dalla notifica il termine per adempiere all’obbligo di pagamento risultante dal ruolo. Il mancato rispetto porta all’esecuzione forzata.

Come detto, sul punto erano già state previste deroghe per i carichi ricadenti nel periodo successivo alla sospensione delle attività di riscossione, e il Decreto Fiscale n. 146/2021 disponeva la possibilità di versare le somme dovute entro 150 giorni, in luogo dei 60 previsti in via ordinaria.

I correttivi previsti nel corso dell’iter di conversione in legge del Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2022 concedono un mese di tempo ulteriore ai contribuenti, e il termine ultimo per il pagamento delle cartelle è prorogato a 180 giorni dalla data di notifica.

Non si tratta dell’unica novità relativa alla materia riscossione: nella legge di conversione del Decreto Fiscale 2022 approdano anche le proroghe in extremis, o meglio sarebbe dire “tardive”, relative alla pace fiscale e agli avvisi bonari.

È confermata la proroga delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle e sono quindi considerati validi i versamenti eseguiti entro il 9 dicembre (14 dicembre con i cinque giorni di tolleranza).

Proroga al 16 dicembre 2021, invece, per il versamento delle somme risultanti da avvisi bonari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, non eseguiti entro il 16 dicembre 2020.

Cartelle esattoriali, alla proroga si affianca la stretta ai ricorsi: cosa prevede il Decreto Fiscale 2022

È un lavoro di aggiustamenti, spesso fuori tempo massimo, quello previsto in materia di riscossione.

Se da un lato però la proroga delle cartelle consente ai contribuenti di diluire i versamenti relativi ai carichi accumulati nel periodo di sospensione Covid-19, dall’altro bisognerà fare i conti con la stretta prevista in materia di ricorsi.

La novità è prevista dall’articolo 3-bis della legge di conversione del Decreto Fiscale 2022 che, con il comma 4-bis aggiunto all’articolo 12 del DPR n. 602/1973, prevede la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, disponendo quanto segue:

“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”

Non sarà più possibile impugnare l’estratto di ruolo, ad eccezione di specifiche casistiche, ossia:

  • partecipazione a procedure di appalto;
  • pagamento di crediti da parte di soggetti pubblici di valore superiore a 5.000 euro, erogati solo a seguito dei controlli sulla presenza di carichi iscritti a ruolo di pari importo o superiore;
  • perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Diventa quindi ufficiale la proposta avanzata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del ramo Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, che nell’ambito della riforma della giustizia tributaria chiedeva di limitare proprio la possibilità per il contribuente di impugnare gli estratti di ruolo, a fronte del proliferare di quelle che aveva definito “controversie strumentali” da parte di debitori iscritti a ruolo.

L’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale 2022 renderà definitiva l’impossibilità per il contribuente di ricorrere avverso gli estratti di ruolo. Una stretta che limita le possibilità di difesa contro gli errori dell’Amministrazione Finanziaria.

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