Pignoramenti più veloci: il DL PNRR accelera i tempi per il recupero dei debiti

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Pignoramenti presso terzi, pagamenti più veloci con le novità previste dal decreto PNRR approvato il 26 febbraio 2024. Dalla comunicazione dell'IBAN ai limiti all'efficacia degli atti, un focus delle modifiche in arrivo sul fronte del recupero dei debiti

Pignoramenti più veloci: il DL PNRR accelera i tempi per il recupero dei debiti

Pignoramenti più veloci, con l’indicazione nella notifica dell’ordinanza di assegnazione trasmessa al terzo dell’IBAN per il pagamento delle somme dovute.

Il decreto PNRR approvato in Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024 interviene sulle regole in materia di pignoramenti presso terzi, con una serie di modifiche che puntano ad accelerare i tempi per il recupero delle somme dovute dai debitori.

In parallelo all’indicazione dei dati di pagamento al terzo pignorato (ad esempio al datore di lavoro, in caso di pignoramento dello stipendio), il decreto legge accelera anche sui tempi previsti per il creditore, prevedendo in particolare una stretta alla maturazione degli interessi in caso di ritardo nella notifica dell’ordinanza di assegnazione.

Tempi precisi anche sul fronte dell’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, che decadrà dopo dieci anni dalla notifica.

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Pignoramenti più veloci: il DL PNRR accelera i tempi per il recupero dei debiti

È sul fronte dei pignoramenti presso terzi che il decreto PNRR del 26 febbraio 2024 punta ad accelerare i tempi di esecuzione.

La bozza in circolazione, oltre alle misure in materia di investimenti e sicurezza, interviene su più fronti in relazione alle regole previste dal Codice di procedura civile e, tra le novità, si integra quanto previsto dall’articolo 553 in materia di assegnazione dei crediti, prevedendo che la notifica dovrà essere accompagnata:

“da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall’articolo 169-septies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. L’obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell’ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.”

La dichiarazione trasmessa dal creditore al terzo pignorato dovrà contenere, oltre ai dati della procedura e del creditore, il dettaglio degli importi dovuti, con specifica indicazione di interessi, spese e oneri accessori, così come i dati dell’IBAN per effettuare il pagamento ovvero di altre modalità di esecuzione prescelte.

L’obiettivo è quindi quello di consentire il pagamento nell’immediato delle somme pignorate al terzo, con novità anche per i creditori.

Sempre modificando quanto previsto dall’articolo 553, si prevede che i crediti assegnati cessino di produrre interessi nei confronti del debitore in caso di ritardo nella notifica dell’ordinanza di assegnazione.

Ci saranno 90 giorni di tempo dalla pronuncia o dalla comunicazione per trasmettere le informazioni utili al terzo ai fini della maturazione degli interessi. Sei invece i mesi previsti in via generale per la notifica dell’ordinanza di assegnazione, pena l’inefficacia della stessa.

La PEC diventerà inoltre il canale privilegiato per la notifica dell’ordinanza, qualora il terzo pignorato sia titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o di domicilio digitale speciale.

Pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, stop dopo 10 anni

Tempistiche chiare anche sul fronte dell’efficacia dei pignoramenti presso terzi.

Fatta eccezione delle circostanze per le quali sia già stata pronunciata un’ordinanza di assegnazione delle somme o sia intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento sarà valido per un massimo di 10 anni dalla notifica al terzo.

Prima della decadenza, di fatto, della procedura di recupero delle somme maturate dai creditori, nei due anni precedenti il creditore potrà notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

In mancanza del “sollecito” del creditore, il terzo sarà di fatto sollevato dai propri obblighi dopo sei mesi dalla scadenza del termine decennale.

Queste le novità che interessano sia i creditori che il debitore e il terzo pignorato anche in relazione alle procedure esecutive che risulteranno pendenti alla data di entrata in vigore del decreto PNRR approvato il 26 febbraio.

Per i pignoramenti pendenti da almeno 8 anni sarà possibile notificare entro i due anni successivi all’entrata in vigore del decreto una dichiarazione di interesse per mantenere il vincolo pignoratizio.

Pignoramenti, cambiano gli importi delle somme aggiuntive da trattenere al debitore

Un’ulteriore modifica è prevista sul fronte delle somme aggiuntive che il terzo è chiamato a trattenere al debitore.

Modificando quanto previsto dall’articolo 546 del Codice di procedura civile, si prevede che dal giorno di notifica dell’atto, oltre al credito dovuto il terzo dovrà trattenere un importo aggiuntivo pari a:

  • 1.000 euro, per i crediti fino a 1.100 euro;
  • 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro;
  • della metà per i crediti superiori a 3.200 euro.

Somme fisse, a copertura di interessi e spese, che prendono il posto dell’attuale formulazione che prevede l’addebito di un ulteriore 50 per cento calcolato in relazione alle somme dovute.

Si evidenzia in ogni caso che per la conferma delle misure previste è necessario attendere la pubblicazione del testo definitivo del decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale.

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