OIC 32: gli strumenti finanziari derivati

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Analisi degli strumenti finanziari derivati rispetto al principio contabile nazionale numero 32: il D.lgs. 139/2015 ha introdotto alcune novità riguardo la contabilizzazione di questi valori ispirandosi al principio contabile internazionale IAS 39.

OIC 32: gli strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti o titoli il cui prezzo si basa sul valore di mercato di un altro strumento finanziario, il c.d. sottostante che può essere rappresentato ad esempio da azioni, indici finanziari, valute, tassi d’interesse o anche materie prime.

Le aziende possono sottoscrivere questi contratti con tre finalità ben precise: per coprirsi da un rischio finanziario, per porre in essere un’operazione di arbitraggio (ossia l’acquisto di un prodotto in un mercato e la sua vendita in un altro mercato), oppure per fini meramente speculativi.

Le aziende che redigono il bilancio in forma ordinaria, secondo le regole previste dal Codice Civile e le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, (ma non anche le micro-imprese), a seguito dell’applicazione della D.lgs. 139/2015 ispirata al principio internazionale IAS 39, hanno visto modificare i criteri di rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati: è stato ampliato l’articolo 2426 del codice civile con l’introduzione del il nuovo punto 11-bis che ha sostanzialmente modificato il principio contabile OIC 32.

OIC 32: cosa sono gli strumenti derivati?

Gli strumenti derivati possono essere classificati in tre categorie:

  • contratti a termine
  • opzioni
  • swap

I contratti forward e i contratti future sono i due principali tipi di contratti derivati a termine: prevedono un accordo tra due parti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante a un prezzo di consegna e ad una certa data di scadenza definita maturity date

Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene, definito sottostante (che sono generalmente titoli, indici o valute), ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità): nel caso di opzione americana il diritto d’opzione può essere esercitato in qualsiasi momento a differenza dell’ opzione europea, per cui il diritto va obbligatoriamente esercitato alla scadenza.

Lo swap è un accordo che prevede che due contraenti si scambino dei flussi finanziari calcolati con un criterio prestabilito a date prefissate.
Tale accordo prevede che una delle due parti ceda all’altra un flusso di interessi calcolati sul nozionale (capitale) con un tasso fisso in cambio del ricevimento degli interessi calcolati secondo un tasso variabile. Per la sua natura ha per oggetto generalmente tassi di cambio, tassi di interesse o merci.

Fino al 2015 la sottoscrizione di questo tipo di strumento finanziario da parte delle imprese era considerata un’ operazione fuori bilancio: l’azienda che sottoscriveva questi contratti, era semplicemente obbligata a fornire delle informazioni specifiche nella Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione.

Non era prevista alcuna rilevazione contabile se non nell’ipotesi di perdite presunte o maturate su derivati speculativi, per le quali era necessario stanziare un apposito “Fondo per perdite potenziali correlate a strumenti derivati”

Secondo le nuove disposizioni legislative, uno strumento finanziario derivato

è qualsiasi contratto che dia origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società.

Da questa definizione deriva la distinzione nel nuovo Stato patrimoniale degli strumenti finanziari attivi o passivi.

A seguito della riforma dei bilanci operata dalla L. 139/2015 e la successiva modifica dell’articolo 2426 comma 1 del n.11-bis del codice civile, per la corretta rilevazione dei strumenti finanziari derivati è necessario:

  • rilevare e valutare i contratti al fair value;
  • scorporare i “derivati incorporati”;
  • seguire regole contabili particolari per le operazioni di copertura;
  • seguire la nuova disciplina della qualità degli utili e delle riserve generata dalla valutazione a fair value dei derivati o per la contabilità delle coperture.

Con queste novità è stato necessario introdurre nuove voci in Bilancio che consentano la corretta rilevazione degli stessi in contabilità:

STATO PATRIMONIALE
B) III 4) “Strumenti finanziari derivati attivi” (tra le immobilizzazioni finanziarie)
C) III 5) “Strumenti finanziari derivati attivi” (tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)
A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” (di seguito «riserva» contenuta nel Patrimonio netto)
B) 3)“ Strumenti finanziari derivati passivi” (tra i Fondi rischi ed oneri)

CONTO ECONOMICO
D) 18) d) “Rivalutazione di strumenti finanziari derivati”
D) 19) d) “Svalutazione di strumenti finanziari derivati”

OIC 32: le nuove regole di rilevazione a seguito del D.lgs. 139/2015

In primo luogo, le novità legislative hanno introdotto una nuova regola, precedentemente non prevista, della valutazione al fair value dei contratti derivati, modificando il principio contabile OIC 32:

il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

In assenza di specifiche precisazioni, questo criterio di applicazione dovrebbe essere applicato in retrospettiva, anche ai bilanci precedenti, secondo le indicazioni fornite dall’ OIC 29.

Tuttavia, per l’oggettiva difficoltà di ricostruire gli effetti pregressi dei contratti derivati sui bilanci precedenti, l’OIC 32 ha previsto una semplificazione in sede di prima applicazione, consentendo alle società che per la prima volta applicano la disciplina sugli strumenti finanziari derivati, di non dover ricostruire tutti gli effetti pregressi.

In secondo luogo, il nuovo OIC 32 impone di scorporare i derivati incorporati.

Si parte da presupposto, quindi, che esistano dei contratti ibridi, cioè composti da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato).

Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa: l’OIC 32 stabilisce precise condizioni affinchè sia necessario scorporare gli effetti in bilancio dei due contratti.

Il derivato scorporato deve avere in primo luogo tutte le caratteristiche economiche e il profilo di rischio per essere considerato uno strumento finanziario e non deve essere strettamente correlato alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario.

Anche in questo caso il contratto scorporato sarà valutato al fair value sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva.

Riguardo la definizione del rischio di copertura, designato per scongiurare il verificarsi di particolari rischi, (di fair value, di flussi di cassa o di cambio) il nuovo OIC 32 evidenzia due diverse regole di contabilizzazione:

  • la copertura delle variazioni di fair value (fair value hedge) disciplinata tra i paragrafi 74 e 82 del principio che si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio;
  • la copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) descritta tra i paragrafi 83 e 92 del principio che si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che,a che in questo caso, in assenza di una copertura, potrebbero influenzare il risultato d’esercizio.

Il principio elenca i casi di contabilizzazione delle operazioni di copertura, le quali sono previste tassativamente per i seguenti rischi:

  • rischio di tasso d’interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
  • rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
  • rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
  • rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

OIC 32: le informazioni in Nota Integrativa

Le informazioni richieste dall’articolo 2427 bis, comma 1, del codice civile sono le seguenti:

  • il valore al fair value;
  • informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
  • gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;
  • le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;
  • una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

Per una maggiore chiarezza espositiva il principio contabile OIC 32 suggerisce di raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto, oppure per tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni).

Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l’oggetto della copertura sia il fair value o i flussi finanziari.

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