OIC 20: la disciplina dei titoli di debito

Carla Mele - Bilancio e principi contabili

Il principio contabile OIC 20 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione in bilancio dei titoli di debito detenuti dalle aziende.

OIC 20: la disciplina dei titoli di debito

Il Documento OIC 20 afferma che i Titoli di debito sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi.

I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall’obbligazione dell’emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore.

In tale categoria rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.

Si classificano quindi nella categoria dei titoli immobilizzati gli investimenti in strumenti non partecipativi, che su decisione dell’organo amministrativo, possono essere detenuti durevolmente nel patrimonio aziendale o nell’attivo circolante, a seconda che siano dismessi entro la chiusura dell’esercizio.

Analizziamo di seguito i criteri di iscrizione in bilancio, valutazione e contabilizzazione dei titoli disciplinati dal Principio contabile OIC 20.

OIC 20: classificazione e valutazione dei titoli di debito

A seconda della stima degli amministratori riguardo la durevolezza dell’investimento effettuato, i titoli di debito vengono iscritti fra gli Altri titoli contenuti alla voce B.III.3 - Attività finanziarie oppure alla voce CIII - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dello schema di Stato patrimoniale e si intendono i titoli del debito pubblico emessi da Stati sovrani e le obbligazioni emesse da enti pubblici o da società.

Nella voce Altri titoli possono confluire, ad esempio:

  • le obbligazioni di società quotate e non quotate;
  • i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro);
  • i CCT (Certificati di Credito del Tesoro);
  • i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali)

I titoli di debito vengono classificati a tasso fisso o variabile a seconda che i flussi di interesse prodotti siano determinati o determinabili.

Particolare categoria sono gli zero coupon bond: titoli di debito che non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto essi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale.

Particolare categoria è quella dei titoli di debito strutturati ovvero costituiti dalla combinazione di un titolo primario e di uno strumento finanziario derivato definito “derivato incorporato”.

In questo caso ci troviamo di fronte ad un contratto ibrido, in quando il prestito sottoscritto include una componente derivata, data dall’opzione di conversione, oltre che al contratto primario, dato dal titolo di debito posseduto.

I titoli immobilizzati sono iscritti inizialmente al costo di acquisto, comprensivo dei oneri accessori che in genere sono costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza e relative commissioni, spese e imposte di bollo.

Che siano titoli immobilizzati che circolanti, secondo l’OIC 20 vanno valutati singolarmente, cioè titolo per titolo, attribuendo a ciascuno il costo specificamente sostenuto.

In caso di cessione di un portafoglio titoli a cui è stato attribuito singolarmente un valore diverso, il criterio di valutazione da adottare è quello del costo specifico, tuttavia è consentito ricorrere ai metodi di valutazione presentati nell’articolo 2426 del codice civile, (LIFO, FIFO o Costo medio ponderato) se ci troviamo dinanzi a titoli fungibili.

Gli interessi che maturano sul titolo sono rilevati secondo il principio di competenza economica. Per i titoli senza cedola (zero coupon) la differenza tra il costo d’acquisto del titolo e il valore di rimborso finale è rilevata ugualmente interessi attivi.

Per il principio di competenza, gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio ma che avranno manifestazione finanziaria nei successivi esercizi, sono iscritti tra i Ratei attivi alla voce D dell’attivo dello Stato Patrimoniale. Viceversa, tra i Risconti passivi alla voce E del passivo dello Stato Patrimoniale, verranno contabilizzati interessi attivi rilevati in via anticipata ma di competenza economica dei successivi esercizi.

OIC 20: Titoli di debito valutati al costo ammortizzato

La contabilizzazione dei titoli immobilizzati dal 1° gennaio 2016 deve avvenire, nei bilanci in forma ordinaria, adottato il metodo del costo ammortizzato secondo il quale la differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del titolo è comprensiva dei costi di transazione e delle eventuali commissioni attive e passive, che devono essere ammortizzati lungo la durata attesa del titolo.

L’ammortamento dei titoli integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale in modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere costante lungo la durata del titolo: il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva.

Detto tasso è il tasso interno di rendimento, ossia il tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Nel caso sia prevista una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri (ad esempio, si prevede che il titolo sarà rimborsato prima o dopo della scadenza), si rettifica il valore contabile del titolo rideterminando i flussi finanziari futuri previsti adottando tasso di interesse effettivo.

La differenza tra il valore attuale rideterminato del titolo e il suo precedente valore contabile è rilevata in Conto economico tra Oneri o nei proventi finanziari

Tale criterio di valutazione può essere rilevato prospetticamente e quindi applicato ai soli titoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2016: in tal caso si deve dare indicazione in Nota integrativa.

A meno che il consiglio di amministrazione decida diversamente, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato retroattivamente a tutti i titoli iscritti in bilancio alla data di prima applicazione e la differenza tra il valore precedentemente iscritto e quello derivante dall’applicazione del metodo del costo ammortizzato deve essere imputata agli Utili a nuovo nel Patrimonio netto.

L’articolo 2435-bis del codice civile per le aziende che redigono i bilanci in forma abbreviata e l’articolo 2435-ter per le micro-imprese, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, stabiliscono che i titoli possono essere iscritti al costo d’acquisto e non al costo ammortizzato.

OIC 20: cessione e perdita di valore dei titoli immobilizzati

Qualora il titolo venisse ceduto prima della scadenza, in contabilità avremo che la differenza di cessione non è data soltanto tra prezzo di vendita e il costo di acquisto, ma dalla differenza tra prezzo di vendita e valore contabile, calcolato dal costo ammortizzato.

Nel caso di perdita durevole di valore dei titoli, secondo quanto disposto dall’articolo 2426 del Codice Civile, al punto 3, se il titolo alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo occorre effettuarne la svalutazione.

L’ OIC 20 precisa però che le fluttuazioni temporanee dei titoli al ribasso di per sé non sono da considerarsi perdite durevoli: questa condizione può essere considerata però un segnale di allarme.

Per valutare che vi sia effettivamente una perdita durevole di valore di un titolo, è opportuno verificare che l’emittente abbia la capacità di corrispondere gli interessi o che possessore possa realizzare il titolo, oppure ancora, osservare la capacità di rimborso del titolo alla scadenza da parte della società emittente.

Secondo l’OIC 20 gli indicatori di deterioramento della solvibilità dell’emittente sono:

  • ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi;
  • ristrutturazione del debito;
  • valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilanci;
  • indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell’emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza;
  • evento di default;
  • ammissione a procedure concorsuali.

La perdita durevole di valore è frutto della differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati. Questo differenziale è ulteriormente ridotto degli importi che si stima di non incassare.

La riduzione di valore rispetto al costo deve essere iscritta in Conto economico alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie al punto 19) Svalutazioni.

Nel caso dovessero venire meno le ragioni che avevano indotto l’organo amministrativo a svalutare il valore del titolo, si deve procedere al ripristino di valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

Il ripristino di valore deve essere iscritto ugualmente in Conto economico nel gruppo D) Rettifiche di valore di attività finanziarie al punto 18) Rivalutazioni.

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