Naspi 2019, più tempo per pagare gli arretrati del contributo sui contratti a termine

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Naspi 2019: proroga della scadenza per il versamento degli arretrati del contributo addizionale dovuto sui contratti a termine. La novità arriva dall'INPS che, con il messaggio n. 3477 del 24 settembre 2019 accoglie le richieste imprese ed intermediari.

Naspi 2019, più tempo per pagare gli arretrati del contributo sui contratti a termine

Naspi 2019: proroga della scadenza per il versamento degli arretrati del contributo addizionale dovuto in caso di rinnovo di contratti a termine.

L’INPS, con il messaggio n. 3477 del 24 settembre 2019 accoglie le richieste di imprese ed intermediari.

Ci sarà tempo fino al flusso di competenza di ottobre 2019 per il versamento del contributo addizionale Naspi, obbligatorio per tutti i rinnovi di contratti a tempo determinato dal 14 luglio 2018.

È stata la circolare INPS n. 121/2019 a render note le regole operative per il versamento del contributo aggiuntivo dello 0,5% introdotto dal Decreto Dignità come disincentivo al ricorso a contratti a termine.

La scadenza per il versamento era fissata inizialmente al mese di settembre 2019 per l’intero importo del contributo Naspi dovuto tra il 14 luglio 2018 ed il mese di agosto 2019.

Naspi 2019, più tempo per pagare gli arretrati del contributo sui contratti a termine

Con il messaggio n. 3477 del 24 settembre 2019 l’INPS comunica che la scadenza per il versamento degli arretrati del contributo addizionale Naspi dovuto sui rinnovi di contratti a tempo determinato, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) ed agosto 2019, è prorogata al mese di ottobre 2019.

Era stata la circolare n. 121/2019 a fornire le istruzioni per la gestione dell’aumento del contributo Naspi dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, fissando al mese di settembre la scadenza per il versamento delle somme dovute nei mesi precedenti.

I datori di lavoro potranno quindi effettuare il versamento nel flusso Uniemens di competenza settembre o in quello di competenza ottobre 2019. Per ciascun lavoratore interessato sarà necessario esporre i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo luglio 2018-agosto 2019.

INPS - messaggio numero 3477 del 24 settembre 2019
Circolare n. 121/2019. Proroga del termine di versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019

Naspi 2019: come calcolare l’importo del contributo addizionale sui contratti a termine

È stata la circolare INPS n. 121/2019 a fissare le regole operative per il versamento del contributo addizionale Naspi dovuto in caso di rinnovo di contratti a tempo determinato, misura introdotta dal Decreto Dignità e con decorrenza dal 14 luglio 2018.

All’importo ordinario dei contributi aggiuntivi, pari all’1,4%, da calcolare in base agli importi della retribuzione imponibile a fini previdenziali, è aggiunto lo 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Gli aumenti dovranno essere calcolati per ciascun rinnovo.

Come illustrato dall’INPS, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Per il calcolo del contributo addizionale al quale aggiungere l’aumento degli importi previsto dal DL Dignità non bisognerà tener conto dei rinnovi intervenuti prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore delle novità sui contratti a tempo determinato.

Un importante chiarimento contenuto nella circolare INPS di cui sopra riguarda i contratti privi di clausola, in quanto inferiori a 12 mesi. In tale ipotesi, nel caso di prolungamento oltre i 12 mesi con prima apposizione della causale, si tratta di proroga e non di rinnovo, senza obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo Naspi aggiuntivo.

L’aumento dell’importo è invece dovuto quando viene modificata una causale originariamente apposta nel contratto.

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