Con il meccanismo del silenzio-assenso i neoassunti hanno 60 giorni per decidere la destinazione del TFR: lasciarlo in azienda o trasferirlo a un fondo pensione. Come orientarsi nella scelta?
Il 1° luglio 2026 è entrata in vigore una novità introdotta dalla Legge di bilancio 2026 in materia di trattamento di fine rapporto.
Per i lavoratori neoassunti, infatti, prende il via il nuovo meccanismo del silenzio-assenso, che incide sulla scelta di destinazione del TFR, che può essere mantenuto in azienda o destinato a un fondo pensione.
La normativa propone, dunque, due “strumenti” per la gestione del proprio TFR. La scelta dipende poi dalle esigenze del singolo lavoratore, ma quali sono gli elementi per valutarne la convenienza?
TFR: il silenzio-assenso per i neoassunti
Le nuove regole riguardano i neoassunti dal 1° luglio 2026.
I lavoratori hanno 60 giorni di tempo dall’assunzione per decidere cosa fare del proprio TFR:
- se non si esprime alcuna preferenza il TFR viene automaticamente trasferito al fondo pensione previsto dall’accordo sindacale aziendale o dalla contrattazione collettiva;
- se si preferisce mantenere il TFR in azienda, bisogna dichiararlo espressamente. La scelta non è definitiva: è possibile revocarla e destinare il trattamento di fine rapporto a una forma di previdenza complementare.
TFR: si può scegliere di lasciarlo in azienda
Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile.
Quando termina un rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto a ricevere il TFR maturato nel corso degli anni, calcolato “sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5”.
Le somme accantonate vengono incrementate ogni anno secondo il meccanismo stabilito dalla legge: un tasso fisso dell’1,5 per cento al quale si aggiunge il 75 per cento dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ogni anno si ottiene una crescita stabile e garantita dalla legge, anche se contenuta, mantenendo il TFR accumulato “al sicuro” e “slegato” dall’andamento dell’economia.
Previdenza complementare: destinare il TFR a un fondo pensione
Il lavoratore può, invece, scegliere di conferire il TFR a un fondo pensione.
In questo caso il trattamento di fine rapporto non rimane accantonato in azienda ma confluisce nella previdenza complementare, un sistema che consente di costruire una pensione integrativa da affiancare a quella obbligatoria.
Versare il TFR in un fondo pensione vuol dire rinunciare all’erogazione della somma accantonata negli anni alla fine del rapporto di lavoro, potendola riscattare soltanto se si soddisfano determinati requisiti, come invalidità permanente o essere inoccupati da almeno 12 mesi.
L’importo che sarà disponibile al momento del pensionamento dipenderà da diversi fattori, come l’ammontare dei versamenti effettuati e i rendimenti ottenuti dagli investimenti nel tempo.
TFR: i percorsi di investimento dei fondi pensione
Il TFR versato nei fondi pensione, a differenza di quello lasciato in azienda, viene investito secondo diversi percorsi:
- garantiti, che garantiscono la restituzione del capitale versato;
- obbligazionari, che possono essere puri o misti, a seconda che investano soltanto e prevalentemente in titoli obbligazionari:
- bilanciati, che investono in azioni e obbligazioni in parti uguali;
- azionari, che investono soltanto in azioni.
Il lavoratore ha la possibilità di scegliere la tipologia di investimento, e investire ad esempio in azioni o seguire la linea degli investimenti garantiti per tutelare maggiormente il capitale versato.
Ciascuna tipologia di investimento è caratterizzata da un diverso livello di rischio e di rendimento: il comparto azionario potrebbe dare un rendimento più elevato nel lungo periodo, ma essere soggetto a importanti oscillazioni nel corso degli anni.
TFR, gli investimenti dei fondi pensione: le indicazioni dalla COVIP
A giugno 2026 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha fornito nuove istruzioni e definito i criteri dei nuovi percorsi di investimento.
Come già stabilito dall’art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005, “gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischiorendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.”
L’obiettivo della deliberazione COVIP del 23 giugno 2026 è quello di modulare la composizione degli investimenti sulla base dell’età del contribuente e ridurre il rischio in modo graduale secondo un percorso prestabilito e articolato in fasi.
I fondi pensione definiscono in autonomia i loro percorsi di investimento considerando che:
- nella fase iniziale, che si riferisce ai contribuenti di età più giovane, l’investimento è almeno pari al 50 per cento della somma accumulata, in modo da ottenere un rendimento più elevato grazie a un periodo di investimento più lungo, che consente anche di recuperare eventuali perdite;
- nella fase finale, riferita ai contribuenti più vicini alla pensione, l’investimento del capitale non può superare il 20 per cento, per preservare la somma accumulata.
Rendimenti dei fondi pensione: alcuni dati
I rendimenti dei fondi pensione variano in base al comparto di investimento scelto.
Secondo la COVIP, nel documento La previdenza complementare. Principali dati statistici, pubblicato a dicembre 2025, le forme complementari hanno dato rendimenti positivi, nel corso dello stesso anno così come degli ultimi dieci anni.
Gli investimenti, come quelli del comparto azionario, che seguono l’andamento dei mercati finanziari possono offrire rendimenti più elevati nel lungo periodo (mediamente tra il 4 e il 5 per cento), ma possono essere maggiormente soggetti alle oscillazioni dei mercati. Altre tipologie di investimento, come quello garantito o obbligazionario, tendono a offrire risultati più contenuti, tra l’1 e il 2 per cento, a fronte di un livello di rischio generalmente inferiore.
Sulla base degli investimenti fatti, si possono avere delle opportunità di crescita tendenzialmente superiori rispetto a quelle del TFR mantenuto in azienda, a fronte però di possibili oscillazioni nel corso degli anni e di una maggiore rigidità nell’accesso al capitale prima del pensionamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR, silenzio-assenso per i neoassunti: pro e contro dei fondi pensione