Legge 104, non sempre si può chiedere il trasferimento della sede di lavoro

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Legge 104 e trasferimento sede di lavoro: la richiesta è ammessa soltanto per i lavoratori in grado di dimostrare che già in precedenza hanno prestato assistenza al familiare disabile. La Cassazione, con la sentenza del 18 ottobre, fissa specifici requisiti.

Legge 104, non sempre si può chiedere il trasferimento della sede di lavoro

Legge 104, requisiti e regole stringenti per poter richiedere il trasferimento della sede di lavoro.

I lavoratori con un familiare disabile devono poter dimostrare di avergli già prestato assistenza e di aver, conseguentemente, pianificato l’organizzazione della propria vita e della routine quotidiana in base alla esigenze del familiare tutelato ai sensi della legge 104.

È la Corte di Cassazione a tornare sul tema, fornendo ulteriori elementi nel vasto e complicato panorama delle agevolazioni rivolte a chi assiste familiari con handicap o disabilità ai sensi della legge 104.

La richiesta di trasferimento della sede di lavoro è finalizzata a consentire al lavoratore di ad avvicinarsi al luogo in cui vive la persona da assistere. Il diritto a fruire delle agevolazioni riconosciute della legge 104 deve però bilanciare le esigenze economiche dell’azienda con quelle del richiedente, ed è a fronte di tale principio che sorgono spesso dubbi e contestazioni da parte dell’una o dell’altra parte del rapporto di lavoro.

Partendo dalla sentenza della Cassazione, n. 26603 del 18 ottobre 2019, vediamo quindi quando si può richiedere il trasferimento ai sensi della legge 104 e quali sono i requisiti per averne diritto.

Corte di Cassazione - sentenza n. 26603 del 18 ottobre 2019
Legge 104 e trasferimento sede di lavoro: un diritto da bilanciare

Legge 104, quando si può chiedere il trasferimento della sede di lavoro

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, per valutare quando il lavoratore che fruisce dei permessi 104 può richiedere il trasferimento della sede di lavoro è necessario valutare il suo comportamento pregresso.

Ciò consente di capire se la richiesta sia o meno realmente finalizzata all’assistenza al familiare disabile.

Nella sentenza n. 26603, segnalata dal Sole24Ore, la Suprema Corte ha fissato alcuni requisiti che potremmo definire come fondamentali per la valutazione della richiesta di trasferimento del lavoratore.

È necessario che il lavoratore abbia fruito delle agevolazioni previste dalla legge 104, come il congedo straordinario, o che abbia in ogni caso manifestato che la propria vita è stata condizionata dalla necessità di assistere il familiare disabile.

Prendendo come esempio il caso oggetto dell’ultima pronuncia della Cassazione, il prolungamento del periodo di assenza dal lavoro, partito con la maternità e poi proseguito per poter assistere il familiare disabile, costituisce una prova idonea a dimostrare che l’organizzazione della propria vita è stata condizionata della volontà di assistere il soggetto disabile.

Legge 104, trasferimento sede di lavoro solo se possibile per l’azienda

Chiedere il trasferimento della sede di lavoro per avvicinarsi al familiare tutelato dalla legge 104 è un diritto che va bilanciato. Oltre all’esigenza del lavoratore, è necessario valutare l’impatto economico per il datore di lavoro.

È questa la ragione per la quale il diritto a trasferirsi nelle vicinanze del luogo in cui vive il disabile è subordinato al fatto che si verifichino determinati presupposti, come banalmente l’esistenza di sedi di lavoro della propria azienda nella città in cui si chiede il trasferimento.

Se tale presupposto si verifica, quindi se il lavoratore assiste effettivamente il familiare disabile e il cambio di sede non rappresenta un danno economico per la controparte, l’azienda non può negare il diritto al trasferimento sancito dall’articolo 33, comma 5 della legge 104/1992 che prevede:

“Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”

Quindi, se da un lato la legge tutela la disabilità e promuove l’assistenza, riconosce anche le oggettive difficoltà che potrebbero derivare per l’azienda nel caso di richieste di trasferimento impossibili da soddisfare.

Bisogna quindi guardare alle esigenze di ambedue le parti per definire quando la legge legittima la richiesta di spostarsi in un luogo di lavoro più vicino a quello in cui vive il familiare con disabilità.

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