L’UIF pubblica i nuovi indicatori di anomalia per l’inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette

Emiliano Marvulli - Leggi e prassi

Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha pubblicato nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. Gli indicatori entreranno in vigore il 1° gennaio 2024

L'UIF pubblica i nuovi indicatori di anomalia per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette

Ieri l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato un importante Provvedimento recante 34 “indicatori di anomalia” che andranno a sostituire tutti gli indicatori e gli “schemi di comportamenti anomali” contenuti nei Provvedimenti e nelle Comunicazioni emanati fino ad oggi dalla Banca d’Italia e dall’UIF.

Si tratta di un documento dinamico, destinato ad essere periodicamente aggiornato al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell’esperienza dell’analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette.

Il Provvedimento, consultabile sul sito web della UIF, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali

Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono strumenti di ausilio, previsti dal d.lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) per la rilevazione delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.

L’emanazione di tali atti rientra nelle prerogative dell’UIF che, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), schemi e indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

In particolare gli indicatori di anomalia, dettati all’art. 6, co. 4, lett. e) del decreto antiriciclaggio, consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tali indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla UIF in base all’art. 6, co. 7, lett. b) del decreto n. 231 del 2007, integrano gli indicatori di anomalia come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti e forniscono un feedback generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività.

In altre parole i modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Questi, infatti, sono redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria, avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, e mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

I nuovi indicatori di anomalia per l’inoltro delle Segnalazioni di Operazioni Sospette: il provvedimento

Il Provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, in altre parole a tutti i soggetti tenuti ad adempiere alla disciplina antiriciclaggio.

Il fine del documento è di fornire validi strumenti di ausilio per una più efficace individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Da qui l’elencazione di ben 34 indicatori di anomalia ognuno dei quali, a loro volta, articolati in vari sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.

Il documento è strutturato nel modo seguente:

  • gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività;
  • gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
  • - gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nella fase di applicazione, i soggetti obbligati devono selezionare gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili, in modo da ritenere sospetto qualsiasi circostanza che non sia giustificata da specifiche esigenze, rappresentate dallo stesso soggetto cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi.

Ai fini della selezione, nel Provvedimento si evidenzia che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso. Infine, taluni indicatori possono rilevare nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Ad esempio l’indicatore 26 in materia di crypto-assets potrebbe essere applicato anche da intermediari bancari e finanziari o professionisti che, alla luce della concreta attività svolta, intercettino operazioni sospette basate sull’utilizzo di tali strumenti; oppure gli indicatori da 28 a 30 in materia di mandati fiduciari e trust potrebbero essere presi in considerazione da società fiduciarie, intermediari bancari e finanziari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust.

L’elencazione degli indicatori e dei relativi sub-indici non è esaustiva né vincolante; è infatti possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto.

Inoltre, le fattispecie sono da considerare sospette se si realizzano in presenza di circostanze anomale di natura soggettiva e/o oggettiva, non giustificate dalla controparte, individuate dal destinatario sulla base di tutte le informazioni disponibili, fermo restando che non sono richieste indagini estranee alla concreta attività svolta.

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