CCNL Studi Professionali: tutela della malattia e welfare contrattuale

Diego Denora - Leggi e prassi

Tutela malattia e welfare: come funziona nel caso del CCNL degli Studi professionali?

CCNL Studi Professionali: tutela della malattia e welfare contrattuale

Il CCNL degli Studi Professionali presenta delle novità per la tutela della malattia e gli strumenti di welfare contrattuale per i dipendenti. Le novità, nel dettaglio, riguardano l’aspettativa e il mantenimento del posto di lavoro.

Il CCNL degli Studi Professionali è stato aggiornato recentemente: abbiamo già avuto occasione di notare i passi avanti riguardo alle politiche di assunzione e gli adeguamenti contrattuali. Il lato welfare era rimasto in attesa.

Gli Studi Professionali dovranno garantire un periodo di comporto per la malattia dei dipendenti, che sarà prorogabile in caso di malattie specifiche e gravemente invalidanti. Ciò che veramente cambia nella tutela del lavoratore riguarda lo stipendio, ma vediamo quali sono le novità.

CCNL Studi Professionali: tutela della malattia e welfare contrattuale

Il CCNL Studi Professionali tutela il periodo di malattia con nuovi strumenti di welfare contrattuale. Il lavoratore invalidato, infatti, può mantenere il posto di lavoro per 180 giorni; considerando l’ultimo giorno di lavoro in un anno solare (quindi 365 giorni totali).

La tutela della malattia però potrà essere estesa di ulteriori 90 giorni se la malattia attestata sarà grave e invalidante: il dipendente potrà godere di questa proroga e mantenere il suo posto di lavoro, senza nessun rischio di licenziamento.

La tutela esclude però che si tratti di giorni di malattia determinati da gravidanza, oppure periodi di assistenza sanitaria per la stessa causa. In quel caso si considereranno altri strumenti di tutela del lavoratore, di tutt’altra natura.

CCNL Studi Professionali: aspettativa e retribuzione

Il CCNL degli Studi Professionali prevede che terminato il periodo di tutela della malattia, anche detto comporto, si possa beneficiare dell’aspettativa non retribuita, solo previo accertamento medico della patologia e secondo le modalità previste per la richiesta.

La tutela del lavoratore in questo caso conta 180 giorni, prorogabili a 270 in casi specifici e fino ad 8 mesi nei casi in cui la patologia riscontrata perduri. Per patologie gravi di questo tipo si intendono, ad esempio, trattamenti chemioterapici oppure distrofia muscolare.

La retribuzione per un dipendenti di Studi Professionali in tutela sarà a carico del datore di lavoro nei primi tre giorni, corrispondente al 100% dello stipendio. Tra il e il 20° giorno il CCNL preve che il 50% sul 75% della retribuzione sia a carico dell’INPS sotto forma di indennità.

Lo stipendio invece tornerà al 100% a partire dal 21° giorno di malattia fino al 180° giorno: in questo caso l’indennità a carico dell’INPS sarà del 66,66%. La retribuzione è calcolata sull’ultimo stipendio precedente all’inizio del periodo di malattia.

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