I lavoratori dello spettacolo potranno beneficiare di una nuova indennità per i periodi di discontinuità lavorativa. La novità è nel Dlgs approvato in Consiglio dei Ministri che prevede il riordino e la revisione degli ammortizzatori

In arrivo una nuova misura di sostegno per i lavoratori dello spettacolo.
Si tratta della nuova indennità di discontinuità, concessa per i periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione.
Sarà attiva dal 1° gennaio e verrà concessa su domanda nella misura del 60 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno solare precedente la richiesta.
La novità è inclusa nel nuovo decreto legislativo approvato il 28 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, che prevede il Riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori del settore dello spettacolo.
Lavoratori dello spettacolo: arriva la nuova indennità di discontinuità per i periodi di inattività
Il 28 agosto 2023 si è tenuta la prima riunione del Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. Oltre alla discussione sui temi di stretta attualità legati alla Manovra del prossimo anno, il CdM ha approvato in via preliminare un decreto legislativo, proposto dal Ministro della Cultura, con importanti misure in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Nel dettaglio, il Dlgs prevede il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità previste per la categoria e introduce la nuova indennità di discontinuità.
L’obiettivo del provvedimento, come si legge nel comunicato stampa ufficiale rilasciato a margine della riunione, è quello di compensare gli effetti negativi che hanno subito gli operatori dello spettacolo, un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.
Le misure, infatti, si propongono di intervenire sulla protezione sociale di diverse categorie di operatori:
- lavoratori dello spettacolo a tempo determinato:
- che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- che prestano a tempo determinato attività che non rientrano tra quelle al punto precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo.
- lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2024, inoltre, viene abrogata l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) che lascerà il posto a un regime transitorio per gli eventi di cessazione involontaria fino al 31 dicembre 2023 e poi all’indennità di discontinuità.
“Lo schema di decreto legislativo varato oggi dal Consiglio dei Ministri ha un’importanza grandissima e rappresenta una norma di giustizia sociale da troppi anni attesa.
Abbiamo voluto occuparci delle tante lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che non sono sui palchi, che non hanno visibilità, ma il cui lavoro oscuro è indispensabile e consente a questi momenti di cultura di realizzarsi.”
Questo il commento del Ministro Sangiuliano nel comunicato stampa del MIC.
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: requisiti, importo e durata
La novità principale per i lavoratori dello spettacolo è l’indennità di discontinuità, che sarà attiva dal 1° gennaio 2024.
Il sostegno viene riconosciuto su domanda per tutelare le categorie specificate in precedenza nei periodi di inattività ma anche durante i periodi di studio e formazione. La richiesta deve essere inviata all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno, pena la decadenza dal beneficio.
Al momento della presentazione della domanda, come si legge nella bozza del testo messa a disposizione da ItaliaOggi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino dell’Unione europea;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- reddito non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità)
- non essere titolare di trattamento pensionistico.
L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda.
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione nella misura del 60 per cento della retribuzione giornaliera media.
I beneficiari dovranno partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo al fine di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Tali iniziative possono essere finanziate anche tramite il Programma GOL e gli altri programmi di politica attiva.
L’indennità di discontinuità non è cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le misure per la disoccupazione involontaria, compresa la NASpI e la cassa integrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori dello spettacolo: arriva la nuova indennità di discontinuità per i periodi di inattività