Lavoratori dello spettacolo: arriva la nuova indennità di discontinuità per i periodi di inattività

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori dello spettacolo potranno beneficiare della nuova indennità di discontinuità. Si tratta di una prestazione riconosciuta per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa. La novità è prevista dal decreto con la riforma degli ammortizzatori e delle indennità del settore

Lavoratori dello spettacolo: arriva la nuova indennità di discontinuità per i periodi di inattività

I lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio potranno beneficiare di una nuova misura di sostegno.

Si tratta dell’indennità di discontinuità, riconosciuta per i periodi di inattività.

Per riceverla sarà necessario presentare l’apposita domanda all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno.

La prestazione sarà concessa nella misura del 60 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno solare precedente la richiesta.

Tutti i dettagli nel decreto con la revisione degli ammortizzatori e delle indennità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Lavoratori dello spettacolo: arriva la nuova indennità di discontinuità per i periodi di inattività

Dopo l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso agosto, il nuovo decreto legislativo che prevede il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori del settore dello spettacolo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023.

Come annunciato anche in precedenza, l’obiettivo del provvedimento è quello di compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello spettacolo, un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.

La novità principale è senza dubbio l’introduzione della nuova indennità di discontinuità, attiva dal 1° gennaio 2024, in sostituzione dell’ALAS, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo

“Lo schema di decreto legislativo varato oggi dal Consiglio dei Ministri ha un’importanza grandissima e rappresenta una norma di giustizia sociale da troppi anni attesa.

Abbiamo voluto occuparci delle tante lavoratrici e lavoratori dello spettacolo che non sono sui palchi, che non hanno visibilità, ma il cui lavoro oscuro è indispensabile e consente a questi momenti di cultura di realizzarsi.”

Questo il commento del Ministro Sangiuliano nel comunicato stampa del MIC rilasciato in occasione dell’approvazione del testo.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: requisiti, importo e durata

Come detto, la nuova indennità di discontinuità sarà attiva dal 1° gennaio 2024 in sostituzione dell’ALAS. Potranno richiedere la prestazione i lavoratori e le lavoratrici iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997:
    • che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
    • che prestano a tempo determinato attività che non rientrano tra quelle al punto precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo.
  • intermittenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e non titolari dell’indennità di disponibilità.

Il sostegno viene riconosciuto su domanda, da presentare all’INPS entro il 30 marzo di ogni anno, pena la decadenza dal beneficio. Le istruzioni operative per l’invio saranno comunicate dall’Istituto.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione europea;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • reddito non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda nel limite di 312 giornate annue complessive (si detraggono le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo).

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione nella misura del 60 per cento della retribuzione giornaliera media.

I beneficiari dovranno partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo per mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Tali iniziative possono essere finanziate anche tramite il Programma GOL e gli altri programmi di politica attiva.

L’indennità di discontinuità non è cumulabile, in riferimento alle stesse giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le misure per la disoccupazione involontaria, compresa la NASpI anticipata e la cassa integrazione.

Per il finanziamento sarà dovuto un contributo dell’1 per cento a carico del datore di lavoro o committente e uno dello 0,5 per cento a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Indennità di discontinuità: domanda entro il 15 dicembre per i periodi relativi al 2022

Nel decreto sono indicate anche le disposizioni transitorie, per i lavoratori che hanno maturato i requisiti nel 2023.

Per quanto riguarda i periodi di competenza relativi al 2023, infatti, i lavoratori possibili beneficiari dell’indennità possono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.

Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel 2022.

L’indennità è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti.

DL n. 175/2023 - GU n. 282 del 2 dicembre 2023
Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

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