Indennità di accompagnamento: requisiti, presentazione della domanda e procedure semplificate di verifica

Vanda Soranna - Pensioni

Indennità di accompagnamento: come funziona? Guida a requisiti, importo e modalità di richiesta dell'assegno INPS, pari a 527,16 euro per il 2023

Indennità di accompagnamento: requisiti, presentazione della domanda e procedure semplificate di verifica

Introdotta dalla legge n.18 del 1980, l’indennità di accompagnamento è una prestazione riconosciuta ai mutilati, agli invalidi civili e a coloro che sono totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche e si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.

Tutti coloro che, per motivi vari, non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana ed hanno bisogno di essere assistiti costantemente da un accompagnatore, a prescindere dall’età e dal reddito, possono dunque richiedere un contributo economico il cui importo nel 2023 è pari a 527,16 euro.

L’indennità di accompagnamento viene corrisposta dall’INPS per dodici mensilità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità.

I requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

I requisiti per il riconoscimento dell’indennità prescindono dall’età anagrafica e dal reddito e riguardano:

  • una inabilità totale e permanente;
  • l’impossibilità per la persona interessata di poter compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana;
  • la cittadinanza e la residenza stabile in Italia;
  • i cittadini stranieri di paesi dell’Unione Europea devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza, quelli provenienti da paesi extracomunitari devono invece avere il permesso di soggiorno di durata almeno annuale.

Modalità di presentazione della domanda di accompagnamento

La domanda di indennità deve essere presentata per via telematica sul sito dell’INPS, autenticandosi con SPID, CIE o CNS, direttamente dall’interessato o tramite l’assistenza di un patronato o di un’associazioni di categoria.

È tuttavia necessario il preventivo riconoscimento della patologia da parte di una commissione medico legale della ASL.

I passaggi per il riconoscimento dell’indennità sono dunque i seguenti:

  • domanda di indennità di accompagnamento tramite il sito INPS con contestuale invio di un certificato redatto dal medico curante;
  • convocazione a visita dell’interessato da parte della commissione medica della ASL;
  • ricezione del verbale della commissione medica, entro circa 30 giorni dalla data della visita;
  • trasmissione del modello AP70 in caso di verbale positivo della commissione medica. Quest’ultimo è trasmesso all’interessato con raccomandata AR o tramite PEC e reso disponibile nel Cassetto postale on line dell’area riservata del portale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, è possibile presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.

Indennità di accompagnamento: casi di incompatibilità e cumulo

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Nel caso di riconoscimento di entrambe le prestazioni, il cittadino deve optare per il trattamento più favorevole.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento riconosciuta ai ciechi assoluti, purché le prestazioni siano riferite a minorazioni distinte e a diversi status di invalidità.

Le novità nella procedura di riconoscimento dell’accompagnamento

Nell’ottica di semplificare sempre di più il procedimento di riconoscimento dell’indennità ed andare incontro alle esigenze delle persone fragili, sono state di recente introdotte alcune novità che riguardano la procedura di domanda.

In primo luogo, il messaggio INPS n. 3347 del 26 settembre 2023 ha esteso la possibilità di riconoscere la prestazione anche nel caso di ricovero della persona in una struttura del servizio sanitario pubblico.

Mentre in passato in caso di ricovero gratuito per un periodo superiore a 29 giorni, l’indennità veniva sospesa, oggi è possibile mantenerla in alcuni casi:

  • se l’invalido necessita, anche durante il ricovero, dell’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per le funzioni biologiche essenziali,
  • se l’interessato è minorenne ed ha bisogno della presenza del genitore per l’intera giornata.

In questi casi, la dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica deve essere presentata dai titolari di indennità di accompagnamento o dall’amministratore di sostegno al termine del ricovero superiore a 29 giorni.

Si deve accedere al sito INPS tramite SPID di livello 2, CIE o CNS e seguire il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità per disabili, invalidi, inabili” - “Dichiarazione di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

La dichiarazione deve indicare la data di inizio e di fine del ricovero e la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, che attesti che la prestazione assicurata non esaurisce le forme di assistenza di cui il paziente necessita per svolgere le attività della vita quotidiana.

Altre semplificazioni della procedura hanno riguardato la valutazione medica cosiddetta “agli atti” ossia senza visita in presenza e la possibilità di allegare la documentazione sanitaria all’atto della domanda che confluisce automaticamente nelle procedure utilizzate dalle commissioni mediche per la verifica del riconoscimento dell’invalidità.

Infine, il messaggio INPS 1446/2023 ha chiarito che i minori percettori di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, oltre ai minori con sindrome di Down o di talidomide, conservano le prestazioni economiche anche al raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari.

Non è dunque richiesta la presentazione di una nuova domanda ma solo l’invio del modello AP70 per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione.

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