Guida all'indennità di accompagnamento: requisiti, importi e modalità di richiesta dell'assegno INPS
Introdotta dalla legge n. 18/1980, l’indennità di accompagnamento è la prestazione INPS riconosciuta ai mutilati, agli invalidi civili e a coloro che sono totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche e si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore.
Tutti coloro che, per motivi vari, non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana ed hanno bisogno di essere assistiti costantemente da un accompagnatore, a prescindere dall’età e dal reddito, possono dunque richiedere un contributo economico il cui importo per il 2026 è pari a 551,53 euro.
L’indennità di accompagnamento viene corrisposta dall’INPS per 12 mensilità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data indicata nel verbale di riconoscimento dell’invalidità.
I requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento INPS
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata dall’INPS su domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spetta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari residenti in forma stabile in Italia, a prescindere dal reddito personale annuo e dall’età.
Nello specifico, i requisiti per il riconoscimento dell’indennità prescindono dall’età anagrafica e dal reddito e riguardano:
- il riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
- il riconoscimento dell’impossibilità a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- il riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
- la cittadinanza italiana;
- la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per i cittadini stranieri comunitari è richiesta l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza, mentre per quelli non comunitari serve il permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione).
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
Dal 2025, ricordiamo, è partita la riforma della disabilità prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2024 che ha esteso progressivamente le nuove procedure a 59 province italiane. Nello specifico, devono seguire le nuove procedure i residenti nelle seguenti province:
“Alessandria; Aosta; Arezzo; Ascoli Piceno; Asti; Bergamo; Bologna; Bolzano; Brescia; Brindisi; Cagliari; Caltanissetta; Campobasso; Caserta; Catania; Catanzaro; Chieti; Como; Cosenza; Crotone; Cuneo; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Genova; Isernia; La Spezia; Lecce; Macerata; Mantova; Massa Carrara; Matera; Messina; Milano; Palermo; Pavia; Perugia; Piacenza; Pordenone; Potenza; Ravenna; Reggio Calabria; Rimini; Roma; Salerno; Sassari; Savona; Sondrio; Teramo; Terni; Torino; Trento; Treviso; Trieste; Udine; Venezia; Verona; Vicenza; Vibo Valentia.”
Chi vive in queste province, deve recarsi presso un medico certificatore, che provvede alla compilazione e all’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo.
A ciò fa seguito l’accertamento sanitario, senza necessità dell’invio di una domanda amministrativa da parte del cittadino.
Per tutti gli altri cittadini (cioè chi non risiede in una delle province elencate) la vecchia procedura rimane invariata fino al 31 dicembre 2026. In questi casi resta obbligatoria, fino a tale data, la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa di invalidità civile a cui si dovrà abbinare il certificato medico introduttivo preliminarmente inviato dal medico certificatore.
Dal 1° gennaio 2027 la nuova procedura sarà applicata in tutta Italia.
Modalità di presentazione della domanda di accompagnamento
La domanda può essere presentata:
- direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS;
- tramite un patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Nella domanda di avvio del procedimento c’è la possibilità di inserire i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
La procedura per il riconoscimento dell’indennità si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile:
- tramite raccomandata A/R;
- all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente.
Tutta la documentazione prodotta resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Ad eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Quanto vale l’indennità di accompagnamento INPS?
Una volta accolta la domanda, l’indennità viene pagata per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda oppure, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, a parte alcune specifiche eccezioni.
Per il 2026 l’importo dell’indennità è di 551,53 euro.
Indennità di accompagnamento INPS: casi di incompatibilità e cumulo
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Nel caso di riconoscimento di entrambe le prestazioni, il cittadino deve optare per il trattamento più favorevole.
È invece compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo, e con la titolarità di una patente speciale. Inoltre, si può cumulare con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento riconosciuta ai ciechi assoluti, purché le prestazioni siano riferite a minorazioni distinte e a diversi status di invalidità.
Le recenti novità nella procedura di riconoscimento dell’accompagnamento
Nell’ottica di semplificare sempre di più il procedimento di riconoscimento dell’indennità ed andare incontro alle esigenze delle persone fragili, sono state di recente introdotte alcune novità che riguardano la procedura di domanda.
In primo luogo, il messaggio INPS n. 3347/2023 ha esteso la possibilità di riconoscere la prestazione anche nel caso di ricovero della persona in una struttura del servizio sanitario pubblico.
Mentre in passato in caso di ricovero gratuito per un periodo superiore a 29 giorni, l’indennità veniva sospesa, oggi è come detto possibile mantenerla in alcuni casi:
- se l’invalido necessita, anche durante il ricovero, dell’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato per le funzioni biologiche essenziali,
- se l’interessato è minorenne ed ha bisogno della presenza del genitore per l’intera giornata.
In questi casi, la dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica deve essere presentata dai titolari di indennità di accompagnamento o dall’amministratore di sostegno al termine del ricovero superiore a 29 giorni.
Si deve accedere al sito INPS tramite SPID di livello 2, CIE o CNS e seguire il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità per disabili, invalidi, inabili” - “Dichiarazione di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
La dichiarazione deve indicare la data di inizio e di fine del ricovero e la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica, che attesti che la prestazione assicurata non esaurisce le forme di assistenza di cui il paziente necessita per svolgere le attività della vita quotidiana.
Infine, il messaggio INPS 1446/2023 ha chiarito che i minori percettori di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, oltre ai minori con sindrome di Down o di talidomide, conservano le prestazioni economiche anche al raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori accertamenti sanitari.
Non è dunque richiesta la presentazione di una nuova domanda ma solo l’invio del modello AP70 per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità di accompagnamento INPS