Ferie e permessi per badanti e colf

Rossella Quintavalle - Leggi e prassi

Come si calcolano i giorni di ferie e i permessi per i collaboratori domestici e come vengono retribuiti?

Ferie e permessi per badanti e colf

Il contratto collettivo di riferimento per lavoratori e lavoratici del settore domestico è quello sottoscritto il 28 ottobre 2025 (con validità 2025/2028) dai sindacati di categoria Filcams, Cgil, Fisascat, Cisl, Uiltucs e Federcolf, e dalle associazioni datoriali Fidaldo e Domina.

Secondo quanto previsto all’articolo 17 del CCNL, i collaboratori familiari hanno diritto a 26 giorni di ferie l’anno (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali) sia che lavorino a mese intero, sia che lavorino ad ore, conviventi e non. Diverso sarà solamente il metodo di conteggio della retribuzione durante la loro assenza, come vedremo più avanti.

Il periodo di ferie è fissato dal datore di lavoro compatibilmente con le proprie esigenze familiari nel periodo che va da giugno a settembre, da frazionarsi in non più di due periodi all’anno, salvo diversi accordi tra le parti.

Il riposo per ferie non può assolutamente essere sostituito da una indennità sostitutiva e deve essere concesso per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

I giorni di ferie non godute possono essere retribuiti solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.

Badanti, colf e collaboratori domestici in generale. Come si calcolano e si retribuiscono i giorni di ferie

I giorni di ferie si calcolano dal lunedì al sabato compreso: 6 giorni spettanti a settimana qualunque sia l’orario di lavoro del lavoratore o la sua distribuzione nella settimana. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata di assenza ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Le festività riconosciute sono quelle nazionali.

I 26 giorni di ferie spettanti annualmente sono da riproporzionare a dodicesimi solo se il rapporto di lavoro è iniziato in corso d’anno considerando una maturazione di 2,16 giorni per ogni mese lavorato e calcolando come mese intero quello che sia pari o superiore a 15 giorni.

In caso di maturazione intera dei giorni di ferie, la retribuzione al rientro deve corrispondere al consueto stipendio mensile. In caso di personale convivente, all’ordinario stipendio mensile deve essere aggiunto il valore della retribuzione in natura del vitto e dell’alloggio pari, nel 2026, ai seguenti valori:

  • Pranzo e/o colazione: 2,33 euro;
  • Cena: 2,33 euro;
  • Alloggio: 2,00 euro;
  • Valore complessivo giornaliero: 6,66 euro;
  • Valore complessivo mensile: 199,80 euro.

Tale valore non dovrà essere considerato solo nel caso in cui il collaboratore, durante il periodo di riposo, usufruisca durante i giorni di riposo delle prestazioni in natura.

Ferie per i collaboratori domestici: esempi di calcolo

Calcolo retribuzione ferie per collaboratore a stipendio fisso

Un lavoratore assunto il 1° gennaio 2027 avrà maturato a luglio 2027 7/12 di ferie corrispondenti a 15,17 gg. (26:12 x 7 mesi). Se lo stipendio del collaboratore ammonta a 900,00 euro mensili, al ritorno dalle ferie andrà corrisposto al lavoratore una retribuzione di 519,23 euro (900:26x15).

Calcolo ferie retribuzione ferie collaboratore convivente

Un collaboratore fisso convivente con anzianità superiore ad un anno e stipendio mensile di euro 1.000,00 euro, percepirà euro 1.168,00 per aggiunta allo stipendio del valore del vitto e dell’alloggio non fruito nel periodo feriale.

Calcolo retribuzione ferie collaboratore retribuito ad ore

Per i lavoratori ad ore il valore da corrispondere per un mese di ferie si ottiene moltiplicando le ore svolte in una settimana, per le 52 settimane di cui è composto un anno e dividendo il prodotto per 12 mesi. Sulla media delle ore mensili così calcolata, si otterrà l’importo da corrispondere al rientro dalle ferie.

Esempio

Un lavoratore che presta servizio per 3 ore a settimana a 10 euro l’ora, avrà diritto a 130,00 euro per effetto del seguente calcolo:

  • 3 ore x 52 settimane = 156 ore: 12 mesi = media di 13 ore mensili; 13 ore x 10,00 euro = 130,00 euro (paga media mensile). Tale cifra verrà erogata per intero se il collaboratore familiare lavora da almeno un anno, o ridotta a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestati nell’anno.

Lavoratore in trasferta

L’articolo 33 del CCNL sopra citato, disciplina il caso in cui il lavoratore prosegue la sua prestazione lavorativa nel luogo di vacanza del datore di lavoro, situazione possibile previo preavviso di 15 giorni al lavoratore. In tale evenienza il lavoratore manterrà il diritto ai permessi settimanali e riceverà una maggiorazione della retribuzione del 20% a titolo di diaria giornaliera, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a meno che tali accordi non siano già stati contrattualmente previsti nella lettera di assunzione.

Gli effetti sul pagamento dei contributi

Nessuna influenza avrà l’assenza per ferie nel calcolo dei contributi relativi al trimestre in cui il lavoratore è stato assente.

Il versamento andrà effettuato con le consuete modalità come se la prestazione fosse eseguita regolarmente, tramite i consueti canali e le scadenze ordinarie.

Permessi spettanti ai collaboratori domestici

I lavoratori domestici hanno diritto a diverse tipologie di permessi:

  • Retribuiti: per motivi familiari urgenti (lutto, matrimonio, visite mediche, esami, assistenza a familiari disabili gravi);
  • Non retribuiti: per altre esigenze personali;
  • Per studio: per frequenza corsi o esami, da concordare.

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro nella seguente quantità:

  • lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori conviventi con orario di lavoro fino a 30 ore;
  • lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali, 12 ore annue;

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

I lavoratori potranno, inoltre, fruire dei permessi retribuiti indicati e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata (coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge/parte di unione civile/ convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

Altra casi particolari:

  • Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi;
  • Al lavoratore padre spettano le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, nella misura prevista dalla normativa vigente.

Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.

Infine il lavoratore ha la possibilità di richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi per gravi e documentati motivi.

Permessi per studio

Al fine di favorire il diritto allo studio il datore di lavoro permetterà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale previa consegna mensile dell’attestato di frequenza.

In tal caso le ore non lavorate non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; sono fatte salve le ore relative agli esami annuali da retribuire nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.