IVA aerosol, si può applicare l’aliquota del 10% per dispositivi medici?

Tommaso Gavi - IVA

IVA aerosol, si può applicare l'aliquota al 10% prevista per i dispositivi medici? L'Agenzia delle entrate si esprime negativamente con la risposta all'interpello numero 32 del 7 febbraio 2020: sono esclusi perché non rientrano nella voce doganale 3004.

IVA aerosol, si può applicare l'aliquota del 10% per dispositivi medici?

IVA aerosol, gli apparecchi per la terapia rientrano nei requisiti per l’applicazione dell’aliquota del 10% prevista per alcuni dispositivi medici?

L’Agenzia delle Entrate dà parere negativo con la risposta all’interpello numero 32 del 7 febbraio 2020: dal momento che tali apparecchi non rientrano tra la merce compresa nella voce doganale 3004, non si può applicare l’IVA al 10%.

In tale classificazione sono compresi, per esempio, sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali ma non i dispositivi in questione.

IVA aerosol, perché non può applicare l’aliquota del 10%: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Alla richiesta di una società che tra le varie attività vende macchine per areosol terapia, sulla possibilità di applicare l’IVA al 10%, l’Agenzia delle Entrate fornisce parere negativo con la risposta all’interpello numero 32 del 7 febbraio 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 32 del 7 febbraio 2020
Interpello ordinario art. 11, comma 1, lettera a), Legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA apparecchi per aerosol terapia.

Interrogata, l’amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento e fornisce spiegazioni sulla motivazione dell’esclusione dei dispositivi in questione.

Con l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero la legge di bilancio 2019, tra le categorie di merci assoggettabili all’aliquota del 10% previsti dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, il Decreto IVA, sono state ricomprese quelle che rispondono alla seguente definizione:

“dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie”.

Come stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vengono fatte rientrare nella citata tabella del Decreto IVA, che elenca merce con aliquota al 10%, anche i dispositivi medici:

“a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE)2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.

L’interpretazione autentica intende risolvere le incertezze sui prodotti classificati come farmaceutici e medicamenti ai fini doganali ma commercializzati come dispositivi medici.

Il discrimine è dunque la voce di classificazione 3004 che si riferisce alla merce che risponde ai seguenti requisiti:

“Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.”

Come sottolinea il presente documento di prassi tra tali prodotti rientrano, a titolo esemplificativo, sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali ma non possono essere ricompresi i dispositivi per aerosol terapia.

IVA aerosol, dispositivi medici e aliquota del 10%: la voce di classificazione 3004

Anche in questa risposta dell’Agenzia delle Entrate l’ente sottolinea che la linea di separazione tra i dispositivi medici in generale e quelli per cui si applica l’aliquota IVA del 10% è la voce di classificazione doganale 3004.

L’Agenzia delle Entrate si esprime in linea con i precedenti documenti di prassi: già la risposta ad interpello numero 507 del 10 dicembre 2019 aveva tracciato la strada da seguire.

Nella precedente risposta all’interpello erano stati presi in esame ben 11 prodotti ed erano stati chiesti chiarimenti sulla corretta aliquota IVA da applicare.

Il parere del 7 febbraio 2020, come quello precedente, sottolinea che la classificazione doganale 3004 è il criterio di riferimento per determinare su quali dispositivi medici è applicabile l’aliquota ridotta al 10%.

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