Legge 104, agevolazioni IVA auto disabili: basta avere l’accompagnamento

Legge 104, agevolazioni IVA auto disabili: basta l'indennità di accompagnamento per beneficiarne. A fornire chiarimenti è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 79 del 27 febbraio 2020.

Legge 104, agevolazioni IVA auto disabili: basta avere l'accompagnamento

Legge 104, le agevolazioni IVA disabili per l’acquisto dell’auto sono riconosciute a chi percepisce l’indennità di accompagnamento, anche qualora il verbale dell’INPS disponga in senso contrario.

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle agevolazioni riconosciute ai disabili gravi con la risposta all’interpello n. 79 del 27 febbraio 2020.

A richiedere chiarimenti è il padre di un soggetto affetto da disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 104 al quale pur essendo stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento, è stato negato il riconoscimento dei requisiti previsti per accedere alle agevolazioni IVA per l’acquisto di auto ed altri mezzi di trasporto.

I dubbi nascono da due diverse posizioni assunte dalla commissione medica INPS e da diverse interpretazioni desumibili dal verbale per l’invalidità civile - necessario per beneficiare dell’accompagnamento - e quello per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104.

Un contrasto che, tuttavia, non inibisce il diritto del disabile ad accedere ai benefici fiscali, tra cui nello specifico l’agevolazione dell’IVA ridotta per l’acquisto dell’auto.

Se è stata riconosciuta un’invalidità con difficoltà di deambulazione, non rappresenta un ostacolo alla fruizione dei benefici la dicitura sul verbale che dichiara che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”.

Legge 104, agevolazioni IVA auto disabili: basta avere l’accompagnamento

La risposta all’interpello pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 27 febbraio 2020 è rilevante, in quanto fornisce delle indicazioni dal carattere estensivo sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali riconosciute ai disabili gravi.

A presentare l’interpello è il genitore di un giovani affetto da disabilità, per il quale se da un lato l’INPS aveva riconosciuto l’invalidità e l’indennità di accompagnamento, dall’altro aveva disconosciuto, nel momento di accertamento dell’handicap grave ai sensi della legge 104, i benefici fiscali riconosciuti per l’acquisto dell’auto.

Per accedere all’agevolazione IVA per l’acquisto di veicoli - cioè all’aliquota ridotta del 4% - è necessario che la commissione medica INPS attesti il possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del DL n. 5/2012.

Pur riconoscendo la disabilità grave - articolo 3, comma 3 della legge 104 - non sono rari i casi in cui il verbale della commissione medica INPS disconosca il possesso dei requisiti richiesti e preveda espressamente che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”.

Per l’Agenzia delle Entrate l’accertamento sul possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’IVA al 4% non è necessario nel caso in cui al disabile sia stata già riconosciuta l’invalidità civile e, di conseguenza, l’assegno di accompagnamento INPS.

Non è necessario procedere con l’accertamento formale dell’handicap qualora sia stata già riconosciuta un’invalidità che comporta gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 79 del 27 febbraio 2020
Agevolazioni Iva disabili

Legge 104, agevolazioni IVA disabili: i documenti necessari

L’Agenzia delle Entrate passa in rassegna quali sono i documenti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute a soggetti con disabilità. Si tratta di:

  • verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
  • certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Le indicazioni di cui sopra non devono ritenersi tassative, considerando che per le altre categorie di disabili beneficiari dell’IVA ridotta per l’acquisto dell’auto:

“è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 , qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.”

Quello che evidenzia l’Agenzia delle Entrate è che non serve il doppio passaggio nel caso in cui sia già stata riconosciuta dall’INPS un’invalidità e, di conseguenza, l’accesso all’indennità di accompagnamento.

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