IVA 5 per cento gas, i chiarimenti sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali

Tommaso Gavi - Imposte

IVA 5 per cento gas, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali. La risposta all'interpello numero 368 del 7 luglio 2022 spiega che l'aliquota ridotta è applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e industriali. Esclusa l'applicazione ai servizi accessori o alla quota fissa della tariffa.

IVA 5 per cento gas, i chiarimenti sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali

IVA 5 per cento gas, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali.

A fare il punto sulla corretta applicazione dell’aliquota al 5 per cento è la risposta all’interpello numero 368 del 7 luglio 2022.

L’Amministrazione finanziaria spiega che l’aliquota IVA è applicabile alle somministrazioni del gas metano per combustione per usi civili e industriali e richiama la circolare numero 17 di quest’anno.

La riduzione dell’imposta si applica, in via temporanea alle seguenti somministrazioni di gas metano:

  • per usi civili e industriali con aliquota al 10 per cento;
  • per usi civili e industriali che superano il limite annuo di 480 metri cubi con aliquota al 22 per cento;
  • ad uso autotrazione.

L’aliquota agevolata non si applica ai servizi accessori o alla quota fissa della tariffa.

IVA 5 per cento gas, i chiarimenti sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali

La risposta all’interpello numero 368 del 7 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate contiene precisazioni sulla corretta applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sul gas.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 368 del 7 luglio 2022
IVA - Aliquota 5 per cento gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021 e successive modificazioni.

Lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante, una società che vende gas naturale e energia elettrica, che chiede lumi sulla corretta tassazione da applicare.

L’Agenzia delle Entrate sposa la soluzione proposta dall’istante e chiarisce che l’aliquota ridotta al 5 per cento è applicabile, invia temporanea:

  • alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento;
  • alle somministrazioni di gas metano per usi civili, che superano il limite annuo di 480 metri cubi, e industriali originariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento;
  • per il gas a uso autotrazione.

Di contro la riduzione dell’aliquota IVA non trova applicazione alle fattispecie diverse, ovvero:

  • i servizi accessori;
  • la quota fissa della tariffa.

In altre parole sono escluse le operazioni diverse da quelle di somministrazione, le quali vanno assoggettate ad aliquota ordinaria.

L’Amministrazione finanziaria fornisce anche i riferimenti normativi e di prassi in tema di applicazione di aliquota IVA ridotta.

IVA 5 per cento gas, i chiarimenti sulla tassazione ridotta per usi civili e industriali

A prevedere l’aliquota IVA ridotta al 5 per cento è l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130, ovvero il decreto Energia 2021.

Tale decreto introduce "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale", da applicare alle somministrazioni di gas metano per la combustione per usi civili e industriali.

A fornire precisazioni i merito alla norma, in deroga temporanea a quanto previsto dal decreto IVA, è la circolare del 3 dicembre 2021 n. 17/E.

L’agevolazione si riferisce alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali:

“contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 percento.”

Nel caso in cui le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento:

“applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021”

Il periodo temporale della norma è stato poi esteso dalla Legge di Bilancio 2022. Il comma 506 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, proroga la norma alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla proroga relativa al 1° trimestre dell’anno in corso si è aggiunta quella prevista dal Decreto Energia 2022.

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha prorogato la misura anche per il secondo trimestre del 2022, nello specifico alle somministrazioni:

“contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.”

A riguardo, le prime indicazioni sull’applicazione sono arrivate con la circolare 16 giugno 2022, numero 20/E.

Infine, l’articolo 2 del decreto legge 30 giugno 2022, n. 80 ha esteso temporalmente l’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento anche per il 3° trimestre del 2022, quindi con riferimento alle somministrazioni:

“contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022”.

Nel documento di prassi vengono quindi richiamate le nozioni di uso civile e uso industriale.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto di seguito riportato:

“Tutto ciò premesso, concordando con la soluzione espressa dall’Istante, si ritiene che l’aliquota IVA ridotta non possa estendersi a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa, come già chiarito nella circolare n. 2/E del 2008, e che, quindi, tali operazioni, diverse da quelle di somministrazione, debbano essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.”

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