IRES, scadenza in arrivo per saldo e primo acconto 2025: codici tributo e rateizzazione

Alessio Mauro - Ires

IRES, il 21 luglio è fissata la scadenza per le partite IVA che applicano gli ISA. Saldo e primo acconto 2025 si pagano in un'unica soluzione o a rate. Ammesso il rinvio con maggiorazione

IRES, scadenza in arrivo per saldo e primo acconto 2025: codici tributo e rateizzazione

IRES, appuntamento in arrivo per il pagamento di saldo e primo acconto 2025.

Per le partite IVA che applicano gli ISA, la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi ha rinviato i pagamenti dell’IRES al 21 luglio. Per i soggetti diversi invece la prima scadenza era fissata al 30 giugno.

La tabella di marcia da seguire si modula sulla base delle singole scelte operate dai titolari di partita IVA: è ammessa la rateizzazione fino a dicembre, così come il differimento ai 30 giorni successivi alla scadenza, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Sono chiamati in cassa i contribuenti obbligati al pagamento dell’imposta sul reddito dovuta da società di capitali, enti commerciali e non commerciali.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 restano le stesse dello scorso anno, così come i codici tributo da inserire.

IRES, scadenza saldo e primo acconto 2025: pagamento a rate o con maggiorazione

In linea con quanto previsto per l’IRPEF, l’IRAP e le imposte sostitutive derivanti dalla dichiarazione dei redditi, anche il versamento dal saldo e dell’acconto dell’IRES deve essere effettuato ogni anno entro la scadenza canonica del 30 giugno.

Per i soggetti ISA, tuttavia, è stata prevista la proroga al 21 luglio 2025, novità introdotta con il DL Fiscale n. 84/2025 e che interessa la generalità delle imposte sui redditi.

Tali soggetti potranno provvedere al pagamento entro il 21 luglio o entro il 20 agosto, applicando in quest’ultimo caso una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Il rinvio del termine canonico di versamento non riguarda in ogni caso i soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30 giugno, per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto o per la data di chiusura del periodo d’imposta.

Al netto delle novità, si ricorda che devono provvedere al versamento dell’IRES i seguenti soggetti:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
  • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

I termini in calendario per l’autoliquidazione con modello F24 per pagare gli importi dovuti sono due:

  • il saldo 2024 e l’acconto 2025 entro la scadenza del 30 giugno, o del 21 luglio per i soggetti ISA;
  • seconda o unica rata di acconto entro la scadenza del 30 novembre.

Se l’importo da pagare non è superiore a i 103 euro, i contribuenti possono provvedere al versamento in un’unica rata, altrimenti dovranno segnare in calendario i termini indicati.

Saldo e acconto IRES 2025: le istruzioni per il pagamento con modello F24

Il pagamento del saldo e dell’acconto IRES 2025 deve essere effettuato con modello F24.

Le colonne del modello da compilare sono le seguenti:

  • il codice tributo;
  • l’anno di riferimento;
  • l’importo a debito versato.

I codici tributo da inserire sono i seguenti::

Il calendario per la rateizzazione di saldo e primo acconto IRES 2025

I versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto IRES possono essere effettuati in un’unica soluzione o a rate.

La proroga al 21 luglio (20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento) ha riscritto il calendario dei termini da tenere a mente e di seguito si riportano le date aggiornate:

Partite IVA beneficiarie della proroga al 21 luglio 2025

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
21 Luglio 0,00 20 agosto 0,00
20 agosto 0,18 16 settembre 0,18
16 settembre 0,51 16 ottobre 0,51
16 ottobre 0,84 17 novembre 0,84
17 novembre 1,17 16 dicembre 1,17
16 dicembre 1,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

Per gli esclusi dalla proroga invece le scadenze da annotare sono le seguenti:

Partite IVA escluse della proroga

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 16 ottobre 0,84
16 ottobre 1,17 17 novembre 1,17
17 novembre 1,50 16 dicembre 1,50
16 dicembre 1,83

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

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