IRES, il 21 luglio è fissata la scadenza per le partite IVA che applicano gli ISA. Saldo e primo acconto 2025 si pagano in un'unica soluzione o a rate. Ammesso il rinvio con maggiorazione

IRES, appuntamento in arrivo per il pagamento di saldo e primo acconto 2025.
Per le partite IVA che applicano gli ISA, la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi ha rinviato i pagamenti dell’IRES al 21 luglio. Per i soggetti diversi invece la prima scadenza era fissata al 30 giugno.
La tabella di marcia da seguire si modula sulla base delle singole scelte operate dai titolari di partita IVA: è ammessa la rateizzazione fino a dicembre, così come il differimento ai 30 giorni successivi alla scadenza, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Sono chiamati in cassa i contribuenti obbligati al pagamento dell’imposta sul reddito dovuta da società di capitali, enti commerciali e non commerciali.
Le istruzioni per la compilazione del modello F24 restano le stesse dello scorso anno, così come i codici tributo da inserire.
IRES, scadenza saldo e primo acconto 2025: pagamento a rate o con maggiorazione
In linea con quanto previsto per l’IRPEF, l’IRAP e le imposte sostitutive derivanti dalla dichiarazione dei redditi, anche il versamento dal saldo e dell’acconto dell’IRES deve essere effettuato ogni anno entro la scadenza canonica del 30 giugno.
Per i soggetti ISA, tuttavia, è stata prevista la proroga al 21 luglio 2025, novità introdotta con il DL Fiscale n. 84/2025 e che interessa la generalità delle imposte sui redditi.
Tali soggetti potranno provvedere al pagamento entro il 21 luglio o entro il 20 agosto, applicando in quest’ultimo caso una maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il rinvio del termine canonico di versamento non riguarda in ogni caso i soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30 giugno, per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto o per la data di chiusura del periodo d’imposta.
Al netto delle novità, si ricorda che devono provvedere al versamento dell’IRES i seguenti soggetti:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
I termini in calendario per l’autoliquidazione con modello F24 per pagare gli importi dovuti sono due:
- il saldo 2024 e l’acconto 2025 entro la scadenza del 30 giugno, o del 21 luglio per i soggetti ISA;
- seconda o unica rata di acconto entro la scadenza del 30 novembre.
Se l’importo da pagare non è superiore a i 103 euro, i contribuenti possono provvedere al versamento in un’unica rata, altrimenti dovranno segnare in calendario i termini indicati.
Saldo e acconto IRES 2025: le istruzioni per il pagamento con modello F24
Il pagamento del saldo e dell’acconto IRES 2025 deve essere effettuato con modello F24.
Le colonne del modello da compilare sono le seguenti:
- il codice tributo;
- l’anno di riferimento;
- l’importo a debito versato.
I codici tributo da inserire sono i seguenti::
- codice tributo 2002 per il versamento della seconda rata o in un’unica soluzione entro il 30 novembre;
- codice tributo 2003 per il saldo;
- codice tributo 2001 per il primo acconto 2025.
Il calendario per la rateizzazione di saldo e primo acconto IRES 2025
I versamenti dovuti a titolo di saldo e primo acconto IRES possono essere effettuati in un’unica soluzione o a rate.
La proroga al 21 luglio (20 agosto con maggiorazione dello 0,40 per cento) ha riscritto il calendario dei termini da tenere a mente e di seguito si riportano le date aggiornate:
Partite IVA beneficiarie della proroga al 21 luglio 2025
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 21 Luglio | 0,00 | 20 agosto | 0,00 |
2ª | 20 agosto | 0,18 | 16 settembre | 0,18 |
3ª | 16 settembre | 0,51 | 16 ottobre | 0,51 |
4ª | 16 ottobre | 0,84 | 17 novembre | 0,84 |
5ª | 17 novembre | 1,17 | 16 dicembre | 1,17 |
6ª | 16 dicembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Per gli esclusi dalla proroga invece le scadenze da annotare sono le seguenti:
Partite IVA escluse della proroga
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 17 novembre | 1,17 |
6ª | 17 novembre | 1,50 | 16 dicembre | 1,50 |
7ª | 16 dicembre | 1,83 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRES, scadenza in arrivo per saldo e primo acconto 2025: codici tributo e rateizzazione