Esenzione IMU prima casa: chi paga se marito e moglie hanno residenze diverse?

Tommaso Gavi - IMU

Esenzione IMU prima casa, se marito e moglie hanno residenze e dimore abituali in case diverse dello stesso comune, l'agevolazione spetta su un unico immobile. Se le abitazioni sono in diversi comuni non spetta l'esenzione, in linea con l'evoluzione della Giurisprudenza della Corte di Cassazione. I chiarimenti dell'interrogazione a risposta immediata presso la commissione Finanze (VI) della Camera del 23 giugno 2021.

Esenzione IMU prima casa: chi paga se marito e moglie hanno residenze diverse?

Esenzione IMU prima casa, nel caso in cui marito e moglie abbiano residenze in immobili diversi, chi deve pagare il tributo?

I chiarimenti arrivano nell’interrogazione a risposta immediata presso la commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati del 23 giugno 2021.

Secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 741 della Legge di Bilancio 2021, nel caso in cui i componenti abbiano dimora abituale e residenza in due immobili diversi ma situati nello stesso comune, l’esenzione dall’IMU sulla prima casa spetta per un solo immobile.

Nel caso in cui gli stessi coniugi abbiano dimora abituale e residenza in due case di due comuni diversi, in base all’evoluzione delle interpretazioni della Corte di Cassazione, l’agevolazione non spetta per nessuno degli immobili.

Esenzione IMU prima casa: chi paga se marito e moglie hanno residenze diverse ma nello stesso comune?

La questione dell’esenzione IMU sulla prima casa per due coniugi che abitano ed hanno residenza in due immobili diversi, probabilmente richiederà un ulteriore intervento legislativo.

Sul pagamento del tributo, infatti, si è espressa l’interrogazione a risposta immediata presso la commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati del 23 giugno 2021 della Camera dei Deputati del 23 giugno 2021.

Commissione Finanze della Camera - interrogazione del 23 giugno 2021
5-06286 Ungaro: Esenzione dell’IMU per la prima casa per componenti di nuclei familiari residenti in immobili diversi.

Il quesito posto ha come oggetto l’articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, ovvero della Legge di Bilancio 2020.

I chiarimenti richiesti riguardano la situazione di nuclei familiari disgiunti con due immobili nello stesso o in comuni diversi.

Dopo aver consultato gli uffici competenti, nel testo si legge che il citato comma 741 prevede che:

“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”

In altre parole, ad incidere sul riconoscimento dell’agevolazione non è soltanto la residenza anagrafica ma anche la dimora abituale, ossia la circostanza di abitare nella casa per gran parte dell’anno.

Nel caso di due immobili situati nello stesso comune, se marito e moglie hanno residenze diverse e differenti dimore abituali, avranno diritto ad un’unica agevolazione: potranno beneficiare dell’esenzione IMU per un solo immobile.

Esenzione IMU prima casa: chi paga se marito e moglie hanno residenze diverse ed in diverso comune?

Diverso è invece il caso degli stessi coniugi con residenze e dimore abituali in immobili situati in differenti comuni.

Nel primo caso la risposta all’interrogazione chiarisce che emerge in tal modo “la volontà del Legislatore di dare alla norma un’impronta espressamente restrittiva”.

Tale interpretazione, infatti, costituisce un’eccezione rispetto alla regola in base alla quale le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili, situati in comuni diversi.

Su questa seconda interpretazione è cambiata l’interpretazione della Corte di Cassazione, inizialmente in linea con la regola appena richiamata.

L’evoluzione giurisprudenziale si riscontra ad esempio nelle ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020.

In tali documenti la Corte di Cassazione precisa che:

“nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso.”

In sostanza, nella situazione prospettata non si ha diritto all’agevolazione.

La ragione di tale interpretazione risiede nel fatto che, come chiarisce la Corte di Cassazione, la norma dell’articolo 1 comma 741 della Legge di Bilancio 2020:

“comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.”

Il Dipartimento delle Finanze prende dunque atto dell’evoluzione della giurisprudenza, tuttavia, come si legge nella conclusione della risposta:

a fronte delle difformità di applicazione dell’esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l’interrogante, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza.

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