Fondo Nuove Competenze: la formazione deve essere finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Con una FAQ pubblicata sul proprio sito, l’ANPAL chiarisce come la formazione di un progetto nell'ambito del Fondo Nuove Competenze di norma debba essere finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali. Il datore di lavoro iscritto ad uno di questi fondi non può partecipare al FNC senza ricorrere anche al proprio

Fondo Nuove Competenze: la formazione deve essere finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali

La formazione dei progetti che ricadono nell’ambito del Fondo Nuove Competenze deve essere finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali a cui è iscritto il datore di lavoro.

Questo non può scegliere di partecipare al FNC senza ricorrere al proprio fondo.

Lo chiarisce l’ANPAL in una FAQ pubblicata sul sito istituzionale.

Nel documento sono indicati anche gli unici casi in cui è possibile rinunciare al finanziamento della formazione da parte del FPI.

Fondo Nuove Competenze: la formazione deve essere finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali

L’ANPAL con la FAQ pubblicata la scorsa settimana, il 22 maggio, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Fondo Nuove Competenze, le cui risorse sono dedicate alla formazione dei lavoratori che destinano una parte dell’orario di lavoro allo sviluppo delle proprie competenze in seguito a specifici accordi di rimodulazione.

Il Fondo garantisce ai datori di lavoro che presentano la domanda contributo per le ore di lavoro destinate alla formazione.

Nello specifico, l’ANPAL chiarisce che, di norma, la formazione di un progetto nell’ambito del FNC deve essere finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali (FPI) che hanno aderito all’iniziativa.

A prevederlo è l’art. 4, comma 4, del Decreto interministeriale (Ministero del Lavoro/MEF) del 22 settembre 2022 e l’avviso pubblico del 10 novembre 2022, che definisce le finalità e l’ambito di applicazione del FNC.

Il datore di lavoro che risulta iscritto ai Fondi interprofessionali, dunque, non può scegliere a sua discrezione di partecipare al Fondo Nuove Competenze senza ricorrere al proprio fondo.

Quando è possibile accedere al Fondo Nuove Competenze senza ricorrere ai Fondi paritetici interprofessionali

Se di norma la formazione di un progetto nell’ambito del Fondo Nuove Competenze deve essere finanziata anche dai Fondi paritetici interprofessionali, esistono anche dei casi per cui è possibile rinunciare al finanziamento dei FPI.

Il primo di questi, specificato nel documento pubblicato da ANPAL, è il caso in cui il datore di lavoro non aderisca ad alcun Fondo paritetico interprofessionale. In questa ipotesi, infatti, sarebbe impossibile ricorrere a tale finanziamento.

Altro caso riguarda i datori di lavoro che sono iscritti ad un FPI ma questo non partecipa all’attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze.

Infine, perché si possa rinunciare al finanziamento della formazione da parte del Fondo interprofessionale, devono ricorrere ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte dei FPI che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC, come ad esempio l’esaurimento delle risorse disponibili.

In questo caso, non può essere il datore di lavoro ad individuare e dichiarare l’esistenza delle cause oggettive che impediscono il finanziamento, le quali dovranno, invece, essere accertate dal FPI e comunicate all’ANPAL nel corso dell’istruttoria della domanda.

In tutti gli altri casi, la formazione dovrà essere erogata e attestata secondo le modalità previste nell’Avviso pubblico e le sue successive integrazioni.

Per ogni richiesta pervenuta che non presenta la dichiarazione di adesione al FPI, l’ANPAL verificherà l’effettiva adesione ad un fondo, che sarà attivato nel caso in cui l’iscrizione dovesse risultare.

Il datore di lavoro dovrà integrare la domanda e inviarla al fondo di appartenenza, il quale valuterà l’effettiva presenza di impedimenti oggettivi. In assenza, la domanda sarà ammessa per la valutazione solamente se esiste ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario la richiesta sarà respinta.

ANPAL - FAQ del 22 maggio 2023
Fondo nuove competenze e finanziamento da parte del Fondo interprofessionale

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