Ferie non godute: no al divieto assoluto di monetizzazione, devono essere retribuite

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Le ferie non godute dai dipendenti della pubblica amministrazione devono essere retribuite, anche se contro le esigenze di finanza pubblica. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea, che ha bocciato il divieto assoluto di monetizzazione per i lavoratori e le lavoratrici statali

Ferie non godute: no al divieto assoluto di monetizzazione, devono essere retribuite

Il lavoratore che non ha avuto modo di fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un’indennità finanziaria.

Tale diritto non può essere limitato da considerazioni puramente economiche, come il contenimento della spesa pubblica.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-218/2022 del 18 gennaio 2024.

Il diritto dell’Unione, infatti, va contro la norma italiana che vieta alla pubblica amministrazione di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti se tale lavoratore pone fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.

Ferie non godute: no al divieto assoluto di monetizzazione, devono essere retribuite

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-218/2022, ha stabilito un importante precedente sul tema dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Nello specifico, la disposizione riguarda il godimento delle ferie annuali retribuite per i dipendenti pubblici.

In sostanza, il principio espresso dalla Corte è che le esigenze di finanza pubblica non possono prevaricare i diritti dei lavoratori, come ad esempio l’indennità prevista per i giorni di ferie non godute prima di dare le dimissioni.

La controversia deriva dalla questione sollevata da un ex dipendente comunale italiano che, date le dimissioni e andato in pensione, ha chiesto al Comune il pagamento dei giorni di ferie accumulati e non utilizzati.

Il Comune ha rifiutato, invocando l’applicazione dell’articolo 5, comma 8, del DL n. 95/2012, il quale per esigenze di contenimento della spesa pubblica nega il pagamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti, nel momento in cui termina il rapporto di lavoro nel settore pubblico.

Un principio questo che non trova applicazione nel privato, dove il dipendente ha diritto all’indennità in questione ad esclusione dei casi in cui la mancata fruizione derivi da una scelta volontaria.

Il giudice italiano chiamato a decidere, esprimendo dubbi in merito alla compatibilità della norma con il diritto europeo (articolo 7 della direttiva 2003/88/CE), ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea, che dunque si è espressa sulla questione.

Ferie non godute: l’indennità deve essere pagata

La Corte ha confermato il dubbio, ritenendo la norma italiana che vieta il pagamento al dipendente di un’indennità per i giorni annuali di ferie retribuite non goduti nel caso di interruzione volontaria del rapporto incompatibile con il diritto comunitario.

Un diritto che, come sottolinea la Corte, non può essere prevaricato da considerazioni economiche, come il contenimento della spesa pubblica dato che la direttiva sull’orario di lavoro ha lo scopo di tutelare il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, tra cui ricade appunto anche quello al pagamento dell’indennità.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, il lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. La Corte, inoltre, sottolinea come sia privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.

Il pagamento può essere negato solamente quando è il lavoratore stesso ad astenersi dalla fruizione dei suoi giorni di ferie. Il datore di lavoro, inoltre, deve incentivare l’utilizzo dei giorni di ferie e in casi di astensione deve prontamente informare l’interessato del rischio di perdere tali giorni.

Di conseguenza, se il giudice nazionale verifica che il datore di lavoro non è stato in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia stato effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, deve concedere il pagamento dell’indennità corrispondente.

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