Esonero contributivo per la parità di genere: dall’INPS istruzioni e modalità di domanda

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

I datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere possono beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Nella circolare n. 137 del 27 dicembre l'INPS fornisce istruzioni e modalità di domanda

Esonero contributivo per la parità di genere: dall'INPS istruzioni e modalità di domanda

Arrivano le istruzioni INPS per la fruizione dell’esonero contributivo previsto per le aziende che ottengono la certificazione della parità di genere.

Le indicazioni su modalità di domanda e fruizione dello sgravio sono specificate nella circolare n. 137 pubblicata il 27 dicembre 2022.

I datori di lavoro in possesso di tale certificazione, che attesta l’adozione di politiche e misure concrete per le pari opportunità, possono beneficiare dell’esonero contributivo dell’1 per cento nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Chi ha ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre 2022 potrà inviare la domanda a partire dal 27 dicembre fino alla scadenza del 15 febbraio 2023.

Una volta conclusa l’istruttoria delle domande i beneficiari riceveranno il codice di autorizzazione “4R”.

Esonero contributivo per la parità di genere: dall’INPS istruzioni e modalità di domanda

L’INPS, nella circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, fornisce le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro la fine dell’anno, di accedere alla nuova misura di esonero prevista dall’ultima Legge di Bilancio.

I datori di lavoro, che hanno adottato misure concrete per ridurre il divario di genere nella propria azienda, possono beneficiare di un esonero dell’1 per cento dal pagamento dei complessivi contributi previdenziali fino a un massimo di 50.000 euro.

Questi devono aver ottenuto la certificazione della parità di genere, come stabilito dalla legge n. 162/2021. I parametri per il conseguimento della certificazione sono stati definiti dal decreto del Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia dello scorso aprile.

La misura di esonero è stata resa strutturale dalla Legge di Bilancio 2022 e disciplinata dal decreto interministeriale del 20 ottobre 2022.

Nello specifico, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Rientrano tra i casi di esonero anche:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono escluse, invece, le Amministrazioni pubbliche.

Esonero contributivo per la parità di genere: requisiti e misura dello sgravio

Come anticipato, l’esonero contributivo per la parità di genere viene calcolato sul totale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, nella misura dell’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui, quindi un massimo di 4.166,66 euro mensili.

L’esonero è valido per tutta la durata della certificazione della parità di genere ottenuta e decorre a partire dal primo mese di validità della stessa.

Ad ogni modo, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, 50 milioni di euro.

I datori di lavoro possono beneficiare dell’esonero contributivo se in possesso dei seguenti requisiti:

  • conseguimento della certificazione della parità di genere;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale ai sensi del DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Lo sgravio non rientra nella normativa in materia di aiuti di Stato, ma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e se non espressamente vietato.

Esonero contributivo per la parità di genere: domanda fino al 15 febbraio 2023

I datori di lavoro privati, in possesso della certificazione della parità di genere conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inviare l’apposita domanda all’INPS attraverso il rappresentante legale o un suo delegato.

Dovranno utilizzare esclusivamente il modulo di domanda online PAR_GEN, disponibile sul sito INPS alla sezionePortale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Per il 2022 le richieste potranno essere presentate da oggi, 27 dicembre, fino alla scadenza del 15 febbraio 2023.

Nella domanda di autorizzazione all’esonero dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del datore di lavoro;
  • la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere;
  • la dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso della certificazione di parità di genere.

L’elaborazione delle domande da parte dell’Istituto avverrà una volta concluso il periodo di trasmissione. Una volta terminate le operazioni, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito sarà comunicato in calce allo stesso modulo di istanza.

Nel caso in cui le risorse stanziate non dovessero essere sufficienti, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari. A questi sarà attribuito il codice di autorizzazione “4R”.

Per tutti gli altri dettagli e per le istruzioni sull’esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS si rimanda al testo integrale della circolare n. 137.

INPS - Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022
Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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