Erasmus+, esenzione IRPEF per le somme aggiuntive?

Tommaso Gavi - Irpef

Erasmus+, le somme aggiuntive corrisposte dall'università non beneficiano dell'applicazione dell'esenzione IRPEF. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 171 del 6 aprile 2022. Gli importi rilevano ai fini impositivi in quanto alla norma agevolativa non si può applicare il criterio estensivo.

Erasmus+, esenzione IRPEF per le somme aggiuntive?

Erasmus+, alle somme aggiuntive messe a disposizione dall’università si applica l’esenzione IRPEF?

La risposta all’interpello numero 171 del 6 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate si esprime sulla corretta tassazione da applicare.

Gli importi aggiuntivi corrisposti dall’università rilevano ai fini impositivi. L’esenzione IRPEF per i fondi del programma “Socrates” non può essere interpretata in modo estensivo.

Non si può quindi beneficiare dell’agevolazione fiscale per i cofinanziamenti alle borse di studio per la mobilità Erasmus+.

Erasmus+, esenzione IRPEF per le somme aggiuntive?

Nel caso di integrazione da parte dell’università dei fondi previsti dalla borsa di studio per la mobilità Erasmus+, le somme possono beneficiare dell’esenzione IRPEF?

Al quesito fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 171 del 6 aprile 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 171 del 6 aprile 2022
Somme corrisposte dall’Ateneo con fondi propri ed a integrazione a variotitolo della borsa di studio «Erasmus+» -Rilevanza ai fini Irpef e Irap -Articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e articolo 10 bis del Dlgs n.446 del 1997.

La delucidazione nasce dal quesito posto dall’istante, un ateneo che finanzia con ulteriori fondi aggiuntivi a quelli del programma europeo l’iniziativa per gli studenti.

La finalità dell’azione messa in campo dall’università è quella di garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dai vincitori, dal momento che il finanziamento comunitario risulta insufficiente.

L’istante chiarisce, infatti, quanto segue:

“Il finanziamento infatti viene calcolato sul numero dei partecipanti degli ultimi due anni che, causa pandemia, ha subito una drastica riduzione. A causa dell’aumento del numero dei partecipanti nel 2021/2022 e del conseguente aumento del numero di mensilità necessario per coprire queste richieste, il fabbisogno è superiore al finanziamento realmente messo a disposizione per il programma Erasmus+ da parte della Commissione Europea.”

Nello specifico l’università vuole sapere se i fondi aggiuntivi possono beneficiare dell’esenzione IRPEF, come previsto per le borse di studio erogate in base al precedente programma comunitario denominato "Socrates", ai sensi dell’articolo 6, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non può essere applicata un’interpretazione estensiva alla norma citata e che le somme in questione rilevano ai fini impositivi.

Nel rispondere all’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

Erasmus+, nessuna interpretazione estensiva per l’esenzione IRPEF

In linea generale rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme corrisposte per borse di studio, premi o sussidi per studio e addestramento professionale, in base a quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto presidenziale 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Ci sono tuttavia delle eccezioni, per le quali è prevista l’esenzione IRPEF. Nei chiarimenti della risoluzione numero 109 del 2009, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le borse di studio corrisposte:

  • dalle Università per i corsi di perfezionamento e le scuole di specializzazione, per i dottorati di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • nell’ambito del programma "Socrates", istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, oltre alle somme aggiuntive corrisposte dalle Università per importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
  • dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

Per quanto riguarda il programma di mobilità Erasmus+, l’articolo 1, comma 50, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, ovvero la Legge di Bilancio 2016, prevede che:

“Per l’intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”

Per quanto riguarda le borse studio "Socrates", l’esenzione IRPEF si applica anche alle somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a 15.000.000 lire.

L’esenzione, tuttavia, non si applica alle borse di studio Erasmus+, che in assenza di espressi riferimenti testuali non possono essere considerate parte del programma “Socrates”.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quindi quanto segue:

“Ne consegue che le somme corrisposte dall’Università Istante con fondi propri e da integrazione a vario titolo della borsa di studio «Erasmus+» in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997).”

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