Domanda di cancellazione dall’albo dei commercialisti: dal CNDCEC chiarimenti sulla retroattività

Francesco Rodorigo - Commercialisti ed esperti contabili

Il professionista che chiude l'attività a fine anno ma presenta la domanda di cancellazione dall'albo a gennaio dell'anno successivo dovrà comunque versare la quota di iscrizione dovuta. Lo precisa il CNDCEC nel pronto ordini n. 33 del 16 marzo 2023

Domanda di cancellazione dall'albo dei commercialisti: dal CNDCEC chiarimenti sulla retroattività

La quota annuale di iscrizione all’albo dei commercialisti o nell’elenco speciale è dovuta ogni volta che si matura l’obbligo contributivo, anche in caso di cancellazione durante l’anno.

Lo chiarisce il CNDCEC nel pronto ordini n. 33 del 16 marzo 2023, nel quale risponde ad un quesito relativo alla procedura da seguire da parte dell’iscritto che cessa l’attività a dicembre e presenta domanda di cancellazione a gennaio dell’anno successivo.

Il consiglio sottolinea come l’obbligo del pagamento della quota annuale non sia legato in alcun modo al possesso della partita IVA e che questo è dovuto dagli iscritti al 1° gennaio di ogni anno.

Gli effetti della cancellazione, poi, decorrono a partire dalla data di adozione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine. Gli effetti possono essere retroattivi in presenza di vantaggi per l’interessato ma al massimo fino alla data di presentazione della richiesta.

Domanda di cancellazione dall’albo dei commercialisti: dal CNDCEC chiarimenti sulla retroattività

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il pronto ordini n. 33 del 16 marzo 2023 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla domanda di cancellazione dall’Ordine.

Con il quesito è stato chiesto al Consiglio quale sia la procedura da seguire nel caso in cui l’iscritto all’albo chiuda la partita IVA, cessando l’attività, al 31 dicembre di un determinato anno e presenti la domanda di cancellazione dall’Ordine a gennaio dell’anno successivo.

Nello specifico, se la domanda di cancellazione possa essere accolta con efficacia retroattiva alla data di cessazione dell’attività e se questi è comunque assoggettato al pagamento della quota annuale di iscrizione.

Nel rispondere, il CNDCEC sottolinea come il contributo annuale, disciplinato dal comma 1, lett. P dell’articolo 12 dell’Ordinamento professionale, sia dovuto da tutti coloro che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.

L’obbligo del pagamento della quota dovuta, infatti, non è legato in alcun modo al possesso della partita IVA, che tra l’altro non rappresenta uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, ma deriva dal solo fatto di essere iscritti nell’albo o nell’elenco speciale.

“Nonostante l’utilizzo del nome ‘contributo’ la quota, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio.”

Il Consiglio, infatti, una volta maturato l’obbligo contributivo ha il diritto di richiedere il pagamento dell’intera quota anche nel caso di cancellazione dall’albo durante l’anno. Allo stesso modo, però, dato che l’ordinamento professionale attribuisce all’Ordine una potestà impositiva, il Consiglio ha la possibbilità di calcolare la quota dovuta dal professionista che si cancella in corso d’anno in misura ridotta.

Domanda di cancellazione dall’albo dei commercialisti: retroattività al massimo fino alla data di presentazione della domanda

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti della decisione di cancellazione dell’iscrizione dall’albo, il Consiglio sottolinea come questi comincino dalla data di adozione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine.

Esiste, però, la possibilità di derogare tale principio:

“nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell’istante assume carattere pretensivo.”

In linea generale, infatti, se dalla cancellazione dall’albo deriva un effetto favorevole per l’interessato, l’amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione.

Pertanto, sottolinea il CNDCEC, sarà l’Ordine ad effettuare la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della valutazione degli interessi coinvolti in ogni singolo caso, in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale.

Ad ogni modo gli Ordini devono tenere conto del fatto che gli effetti della cancellazione hanno efficacia retroattiva al massimo fino alla data di presentazione della richiesta.

CNDCEC - Pronto ordini n. 33 del 16 marzo 2023
Quota annuale dovuta all’Ordine

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