Commercialisti: sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale, sì alla cancellazione dall’albo

Francesco Rodorigo - Commercialisti ed esperti contabili

Il professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può presentare la richiesta di cancellazione anche in caso di sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale. Questa non è considerata un provvedimento disciplinare e quindi non si applica il divieto di cancellazione.

Commercialisti: sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale, sì alla cancellazione dall'albo

Commercialisti, l’iscritto all’albo può procedere alla propria cancellazione anche in caso di sospensione dovuta alla mancata comunicazione del domicilio digitale.

I chiarimenti arrivano dal CNDCEC, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il pronto ordini n. 140 del 18 luglio 2022.

Il professionista inadempiente viene sospeso fino a quando non procede alla comunicazione obbligatoria del domicilio digitale.

La sospensione prevista dal Decreto Semplificazioni, però, non è considerata un provvedimento disciplinare, in quanto non ha una durata predeterminata.

Di conseguenza, viene meno il divieto di cancellazione dall’albo per gli iscritti sospesi per motivi disciplinari.

Commercialisti: sì alla cancellazione dall’albo in caso di sospensione per omesso domicilio digitale

Tramite il pronto ordini n. 140 del 18 luglio 2022, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di cancellazione del professionista dall’albo.

In particolare, è stato chiesto al Consiglio se l’iscritto sospeso dall’esercizio della professione a causa della mancata comunicazione del domicilio digitale potesse procedere con la domanda di cancellazione dall’albo, nonostante il divieto di cancellazione per i professionisti sospesi disciplinarmente (art. 5 del regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale e art. 38 del Dlgs n. 139/2005).

La sanzione prevista per l’omessa dichiarazione del domicilio digitale, cioè un indirizzo elettronico di recapito certificato (ad esempio PEC) per le comunicazioni che hanno valore legale, è stata disposta dall’art. 37 del Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020).

Il professionista che continua ad essere inadempiente anche dopo 30 giorni dalla diffida sarà sospeso finché non procede alla comunicazione obbligatoria.

Commercialisti: la sospensione per omessa comunicazione del domicilio digitale non è una sanzione disciplinare

Il Consiglio sottolinea il parere del Ministero della Giustizia, nota 186506/2020, secondo cui la sospensione dall’albo per omessa comunicazione del domicilio digitale non consiste in una sanzione disciplinare.

A tal proposito, infatti, il procedimento è disposto dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina. Si tratta di due tipi di sospensione diversi, in quanto la prima non ha una durata predeterminata e può essere potenzialmente senza limiti dato che dipende dalla volontà di adempiere dell’interessato. In parole povere, l’iscritto è sospeso finché non comunica il domicilio digitale.

La sospensione disciplinare, al contrario, deve avere necessariamente una durata che sia commisurata alla gravità dell’infrazione commessa e comunque non superiore a 2 anni.

Di conseguenza, dato che la sospensione per omessa comunicazione non è una sanzione disciplinare, viene meno il divieto di cancellazione per gli iscritti sospesi per motivi disciplinari.

Pertanto, l’iscritto sospeso per non aver dichiarato il domicilio digitale che presenta la richiesta di cancellazione può essere cancellato dall’albo.

CNDCEC - Pronto ordini n. 140 del 18 luglio 2022
Quesito su cancellazione iscritto sospeso per omessa comunicazione del domicilio digitale

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network