Smart working e controllo del datore di lavoro: sulla privacy vigilano INL e Garante

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Smart working, sui meccanismi di controllo delle attività da parte del datore di lavoro vigilano INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, e Garante per la privacy. A sancire l'unione di intenti è un protocollo d'intesa ad hoc che prevede anche campagne di informazione e formazione.

Smart working e controllo del datore di lavoro: sulla privacy vigilano INL e Garante

Smart working, eventuali meccanismi di controllo del lavoratore messi in atto da parte del datore di lavoro devono essere sempre in linea con la privacy e più in generale con la normativa di riferimento.

Il boom del lavoro agile dovuto alla pandemia e alle misure restrittive accende i riflettori sulla necessità di vigilare maggiormente sul rispetto delle regole previste.

Per questo motivo INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, e Garante per la protezione dei dati personali uniscono le forze e mettono in atto una stretta collaborazione concretizzata con la firma, lo scorso 22 aprile 2021, di un protocollo di intesa ad hoc che ha la durata di due anni.

Smart working e controllo del datore di lavoro: sulla privacy vigilano INL e Garante

Lo smart working si è diffuso a macchia d’olio: tra datore di lavoro e lavoratore si è creata una distanza fisica che per forza di cose viene colmata dall’adozione di nuovi strumenti tecnologici di diverso tipo, anche basati su applicazioni installate su dispositivi mobili indossabili o su smartphone.

Dopo un anno di lavoro agile, le comunicazioni professionali sono cambiate e, in alcuni casi, difficilmente si tornerà indietro: nuovi strumenti, dispositivi e canali digitali resteranno, anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria.

Alla luce delle novità introdotte, utili per contrastare la pandemia, il rapporto di lavoro diventa iperconnesso e risulta necessario riportare l’attenzione su alcune regole fondamentali che riguardano il controllo a distanza del lavoratore e il rispetto della privacy.

In questo contesto nasce l’unione di intenti tra INL e Garante per la protezione dei dati personali.

“Le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione e attività consultiva sulle tematiche di rispettiva competenza, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche fuori dei casi in cui è previsto un parere formale, concorrendo così all’individuazione delle soluzioni più idonee e coerenti con il quadro ordinamentale”.

Così si legge all’articolo 2 del protocollo d’intesa firmato da Leonardo Alestra e Pasquale Stanzione.

Smart working e controllo del datore di lavoro: sulla privacy vigilano INL e Garante

Sulla base del documento che ha una durata di due anni, Ispettorato e Garante metteranno in atto le seguenti attività:

  • incontri periodici con cadenza almeno semestrale, per uno scambio di informazioni e di esperienze, tali da valorizzare competenze e presenza sul territorio;
  • campagne comuni di informazione per condividere e diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina che riguarda la privacy e il controllo a distanza dei lavoratori;
  • attività di formazione sulle materie rilevanti per lo smart working e il controllo del lavoratore.

Alla base del protocollo d’intesa c’è una serie di “visto e considerato”, i diversi punti tracciano un quadro delle regole principali che il datore di lavoro deve tenere presente quando monitora i suoi dipendenti.

Una sintesi in tabella.

Riferimento normativoDisposizione
Art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 È necessario ottenere l’autorizzazione amministrativa dall’INL per l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela
del patrimonio aziendale
Art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 È stato stabilito il divieto, per il datore
di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dello stesso
Art. 10 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 È stato stabilito il divieto per le agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati dei lavoratori a fini discriminatori
Artt. 113 e 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.
196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018)
Si conferma anche nella normativa privacy quanto previsto nei due punti precedenti
Art. 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) Gli Stati membri possono prevedere norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà, con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti, nell’ambito dei rapporti di lavoro

Tutti i dettagli nel testo integrale del protocollo d’intesa firmato il 22 aprile 2021.

INL e Garante per la protezione dei dati personali - Protocollo d’intesa del 22 aprile 2021
Il testo integrale del protocollo d’intesa tra INL e Garante per la privacy sul controllo del lavoratore in smart working e il rispetto della normativa di riferimento.

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