Saldo e acconto dichiarazione dei redditi 2025: il calendario aggiornato dei versamenti delle imposte. Tempistiche diverse per dipendenti, pensionati e partite IVA

Verso la prima scadenza di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi 2025.
Dall’IRPEF alla cedolare secca è il 30 giugno il primo tax day legato alla dichiarazione dei redditi 2025. Questa la data che interesserà dipendenti e pensionati, mentre per le partite IVA l’appuntamento slitta al 21 luglio.
Per effetto della proroga delle imposte prevista dal DL Fiscale n. 85/2025 il calendario delle scadenze si sdoppia, con effetti anche sulle tempistiche per pagare a rate e con maggiorazione dello 0,40 per cento.
Passiamo quindi in rassegna le regole da conoscere per capire come e quando pagare il saldo e il primo acconto delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi 2025.
Dichiarazione dei redditi 2025, le scadenze per pagare saldo e primo acconto delle imposte
Presentare la dichiarazione dei redditi non serve solo per fruire dei rimborsi IRPEF, ma anche per calcolare le eventuali imposte a debito da pagare all’Erario.
I versamenti del saldo delle imposte relative al 2024 e del primo acconto dovuto per il 2025 devono essere effettuati secondo uno scadenzario ben preciso, non solo per l’IRPEF ma più in generale per tutte le imposte legate alla dichiarazione dei redditi.
Si pensi alla cedolare secca, calcolata in dichiarazione, ma anche all’imposta sostitutiva dovuta dai forfettari o all’IRES.
La prima scadenza da segnare in calendario è quella del 30 giugno 2025: questo il termine per versare l’importo complessivamente dovuto a titolo di saldo e primo acconto, o la prima delle rate previste, che interesserà lavoratori dipendenti e pensionati.
Seguirà la scadenza del 21 luglio, termine che interessa i titolari di partita IVA beneficiari della proroga prevista dal DL n. 85/2025.
Saldo e primo acconto 2025 a rate: scadenze a doppio binario per dipendenti e partite IVA
Tutti i contribuenti hanno la possibilità di pagare il saldo e il primo acconto delle imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi a rate.
Per effetto delle modifiche introdotte nell’ambito della riforma fiscale dal decreto legislativo n. 1/2024, le scadenze previste per dipendenti, pensionati e partite IVA sono le stesse e al piano di versamenti si è aggiunta un’ulteriore data utile.
In particolare, l’art. 8 decreto legislativo n. 1/2024 è intervenuto sulle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n.241/1997, prevedendo:
- il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre, del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di secondo acconto;
- l’individuazione di un’unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima, unificando pertanto le scadenze per partite IVA, dipendenti e pensionati.
Sul calendario da seguire incide tuttavia la proroga al 21 luglio prevista per le partite IVA e quindi i termini da rispettare sono i seguenti:
Dipendenti, pensionati ed esclusi dalla proroga:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno | 0,00 | 30 luglio | 0,00 |
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 17 novembre | 1,17 |
6ª | 17 novembre | 1,50 | 16 dicembre | 1,50 |
7ª | 16 dicembre | 1,83 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Partite IVA beneficiarie della proroga al 21 luglio 2025:
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 21 Luglio | 0,00 | 20 agosto | 0,00 |
2ª | 20 agosto | 0,18 | 16 settembre | 0,18 |
3ª | 16 settembre | 0,51 | 16 ottobre | 0,51 |
4ª | 16 ottobre | 0,84 | 17 novembre | 0,84 |
5ª | 17 novembre | 1,17 | 16 dicembre | 1,17 |
6ª | 16 dicembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E/2024, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:
- determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;
- suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto precedente;
- versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’art. 17 del DPR n. 435/2001;
- versa le successive rate, maggiorate degli interessi, secondo i nuovi termini previsti, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.
Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sugli importi rateizzati si applicano gli interessi del 4 per cento annuo, calcolati secondo il metodo commerciale e considerando il periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2025, la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 30 luglio 2025, la seconda scade il 20 agosto 2025, con l’applicazione degli interessi dello 0,18 per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi 2025, le scadenze per pagare saldo e primo acconto