Deduzione contributi, riscatto laurea e ricongiunzione in dichiarazione dei redditi 2022

Vanda Soranna - Dichiarazione dei redditi

Deduzione contributi obbligatori e facoltativi, riscatto della laurea e ricongiunzione: focus sulle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2022, alla luce degli appuntamenti estivi con imposte e pagamenti.

Deduzione contributi, riscatto laurea e ricongiunzione in dichiarazione dei redditi 2022

La deduzione dei contributi obbligatori e facoltativi, del riscatto della laurea e degli oneri di ricongiunzione è tra le voci che caratterizzano la dichiarazione dei redditi.

Alla luce degli appuntamenti fiscali del 2022, soffermiamoci sulle istruzioni.

È tempo d’estate e di vacanze, ma anche di imposte e pagamenti.

Dal 31 maggio è possibile accettare, modificare o integrare il 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate, e fino al 30 giugno, i contribuenti senza sostituto di imposta possono pagare il saldo IRPEF 2021 e l’acconto 2022, senza incorrere in maggiorazioni.

Solo coloro che avranno inviato il 730 precompilato entro il 31 maggio 2022 riceveranno i rimborsi IRPEF per somme pagate ma non dovute nella busta paga di luglio.

E mentre la mente sogna viaggi esotici e mete lontane, la realtà ci ricorda che con l’arrivo dei primi caldi bisogna rispettare l’appuntamento col fisco e non farsi trovare impreparati: detraendo spese sanitarie e pagamenti legati all’istruzione o alle ristrutturazioni edilizie, sarà possibile risparmiare e potersi permettere comunque un bel viaggio estivo.

Scaricando dal sito INPS le attestazioni fiscali apposite, è possibile poi dedurre dal reddito complessivo sul quale calcolare l’imposta i pagamenti del 2021 per il riscatto della laurea, la ricongiunzione ed il pagamento dei contributi obbligatori e volontari.

Vediamo come funziona la deduzione dei contributi obbligatori e facoltativi, del riscatto della laurea e della ricongiunzione: le regole da ricordare in vista del pagamento delle imposte e chi ne ha diritto.

Deduzione contributi obbligatori e facoltativi, riscatto laurea e ricongiunzione in dichiarazione dei redditi 2022

L’art. 10, comma 1 lettera e) del TUIR stabilisce che gli oneri da riscatto rientrano tra i casi di deducibilità dal reddito complessivo, insieme ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge e quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, ivi compresi quelli della ricongiunzione dei periodi assicurati.

Tra gli oneri deducibili, dunque, innanzitutto il riscatto del periodo universitario, ossia le rate pagate all’INPS nell’anno 2021 come contribuzione volontaria riferita agli anni universitari, ma con alcune particolarità.

Se il riscatto viene pagato dal genitore per la laurea del figlio o del coniuge, fiscalmente a carico, la deduzione è senza limiti soltanto se il familiare è già iscritto a forme previdenziali obbligatorie; in caso contrario, le somme versate possono essere portate in detrazione solo parzialmente, nella misura del 19 per cento.

Riscatto laurea agevolata, detrazione del 50 per cento in dichiarazione dei redditi 2022

L’Agenzia delle Entrate (risposta all’interpello n. 490 del 21 ottobre 2020) ha precisato che resta escluso dalla detrazione a fini IRPEF il riscatto della laurea pagato dall’azienda per incentivare l’esodo di un lavoratore, perché soggetto a tassazione separata.

Sono invece deducibili tutti i pagamenti effettuati nell’anno sotto forma di riscatto ordinario a fini pensionistici o di buonuscita, così come sono detraibili gli oneri da riscatto agevolato ai sensi della legge n. 26 del 2019.

Gli oneri da riscatto agevolato possono essere detratti dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento delle somme versate, in cinque rate di pari importo.

Il riscatto è deducibile anche qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, purché considerato valido in Italia.

La facoltà di riscatto e dunque la deducibilità delle rate si estende a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi ed anche agli inoccupati.

Deduzione contributi previdenziali obbligatori o volontari

Anche i contributi assistenziali e previdenziali, siano essi obbligatori o pagati volontariamente per periodi di inattività lavorativa o nelle altre ipotesi previste dalla legge possono essere portati in deduzione.

In particolare, sono deducibili dal reddito:

  • i contributi obbligatori, il cui pagamento è imposto dalla legge e la cui omissione comporta sanzioni da parte dell’ente pensionistico di appartenenza (appartengono a questa categoria i contributi versati da artigiani e commercianti, i contributi degli agenti di commercio e quelli dei professionisti);
  • i contributi volontari alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza versati per la copertura di periodi non coperti o per la prosecuzione volontaria;
  • i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi;
  • i contributi versati alla Gestione Separata INPS nella misura rimasta a carico del lavoratore;
  • i contributi agricoli unificati versati all’INPS;
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL dei componenti il nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici:
  • i versamenti ai fondi pensione, nel limite di 5.164,47 euro.

La deduzione dei contributi obbligatori e facoltativi, del riscatto della laurea e della ricongiunzione è dunque una forma di risparmio fiscale importante, da non trascurare nel momento in cui si mette mano ai documenti utili al pagamento delle imposte.

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