Decreto flussi 2023/2025: definite le quote di ingresso per formazione e tirocini

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che determina il contingente di lavoratori stranieri che può entrare in Italia per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini. Per il triennio 2023/2025 la quota complessiva è di 15.000 persone

Decreto flussi 2023/2025: definite le quote di ingresso per formazione e tirocini

Nel corso del triennio 2023/2025 potranno entrare in Italia 15.000 lavoratori stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.

Nell’ambito del decreto flussi, che da quest’anno prevede una programmazione triennale degli ingressi per motivi di lavoro, il nuovo decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce le quote previste per il rilascio del visto di studio.

Nello specifico, si prevede un limite massimo di 7.500 persone per la frequenza di corsi di formazione professionale e di 7.500 per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

Come previsto dal decreto Cutro, i visti per lo studio, al termine del periodo di formazione o tirocinio, possono esser convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.

Decreto flussi 2023/2025: definite le quote di ingresso per formazione e tirocini

A inizio luglio, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto flussi, che a differenza degli anni passati, prevede la programmazione degli ingressi in Italia di lavoratori non comunitari su base triennale come stabilito dal cosiddetto decreto Cutro (DL n. 23/2023).

Nel corso del triennio 2023/2025, dunque, arriveranno nel nostro paese 452.000 nuovi lavoratori, a cui si somma la quota aggiuntiva di 40.000 persone a valere sulle domande presentate lo scorso marzo.

Con l’obiettivo di promuovere l’immigrazione legale, si prevede un aumento delle quote di ingresso regolare per motivi di lavoro e allo stesso tempo vengono estese le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti, secondo una precisa analisi dei fabbisogni.

Nell’ambito del contingente che viene stabilito dal decreto flussi è previsto anche che i cittadini e le cittadine stranieri possano fare ingresso in Italia per finalità formative e per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale.

Inoltre, le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l’ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano, senza la necessità di sottostare ai limiti delle quote individuate.

Una novità importante quest’ultima, dato che prima le conversioni dovevano rientrare nei limiti individuati, che potrebbe portare ad un maggiore utilizzo del canale di ingresso. Proprio per questo motivo, si legge nelle premesse del decreto, il Governo ha deciso di mantenere invariato il contingente, nonostante il sottoutilizzo registrato in passato.

Il nuovo decreto interministeriale, sottoscritto dai Ministeri del Lavoro, dell’Interno e degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, determina proprio la quota triennale per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.

Decreto flussi 2023/2025: 15.000 ingressi per formazione e tirocini

Come si legge nel testo del documento e nella news dedicata sul portale istituzionale dedicato all’integrazione dei migranti, per il triennio 2023/2025 si prevede un limite massimo di 15.000 ingressi in Italia di lavoratori stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio.

Nello specifico, il contingente di 15.000 persone, è suddiviso come segue:

  • 7.500 per la frequenza a corsi di formazione professionale;
  • 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

I corsi di formazione devono essere finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite e non possono avere una durata superiore a ventiquattro mesi.

Inoltre, devono essere organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell’intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008.

I tirocini, invece, devono essere finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale che è stato avviato nel Paese di origine.

Questi devono essere patrocinati dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Gli ingressi per corsi di formazione riconosciuti dall’Italia sono consentiti fuori dalle quote previste dal decreto flussi (articolo 27, comma 1, lett. f del Testo Unico sull’immigrazione). Questo perché per tali finalità non è necessario il nulla osta ma basta il visto d’ingresso per motivi di studio e che successivamente, come previsto dal decreto Cutro, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in qualsiasi momento dell’anno e senza i limiti numerici del decreto flussi (devono però rientrare nel limite di 15.000 unità).

Decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023
Determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network