Decreto accertamenti, concordato preventivo dal 2024 e novità sulle sanzioni: testo approvato in CdM

Decreto accertamenti, nuovo passo per l'attuazione della riforma fiscale: il Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 ha approvato il testo del provvedimento che introduce il concordato preventivo biennale dal 2024, contenente anche novità in materia di sanzioni e controlli fiscali. Focus sulle misure

Decreto accertamenti, concordato preventivo dal 2024 e novità sulle sanzioni: testo approvato in CdM

Decreto accertamenti, concordato preventivo biennale dal 2024 e novità sulle sanzioni tributarie.

È stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi, 3 novembre 2023, lo schema di decreto legislativo che attua un nuovo capitolo della riforma fiscale e, nel dettaglio, introduce nuove disposizioni in materia di accertamento e dà il via al concordato preventivo per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari.

Novità in arrivo anche nell’ambito dei controlli fiscali, con la possibilità di invio di atti e cartelle all’indirizzo eletto come domicilio digitale da parte del contribuente. Ai fini dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica sarà considerata perfezionata dal momento di ricezione della ricevuta di accettazione della PEC e della relativa data di avvenuta consegna.

Decreto accertamenti, concordato preventivo dal 2024 e novità sulle sanzioni: testo approvato in CdM

Diverse le novità previste dallo schema del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale per le partite IVA.

Secondo quanto dichiarato dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, nel corso della conferenza stampa del 3 novembre, si tratta di un “provvedimento importante, perché vuole cambiare passo per quanto riguarda rapporti tra Fisco e contribuenti”. Al via un dialogo più attento quindi tra Amministrazione finanziaria e contribuente, utilizzando in modo più incisivo la tecnologia, con il tentativo di ridurre il tax gap che va da 80 a 100 miliardi.

Nel testo esaminato dal Consiglio dei Ministri, trova spazio la possibilità di definire con adesione del contribuente gli atti di recupero relativi all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA.

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Anche i verbali di constatazione potranno essere definiti quindi con adesione da parte del contribuente, entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso, con il beneficio della riduzione a 1/6 delle sanzioni previste.

Queste alcune delle misure contenute nel quinto decreto legislativo attuativo della legge delega in materia di riforma fiscale.

Ma le novità spaziano ulteriormente sul fronte dei controlli del Fisco nei confronti dei contribuenti e, tra le modifiche in arrivo, vi sono le nuove regole relative alla notifica di cartelle e altri atti dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto accertamenti, notifica di atti e cartelle al domicilio digitale

Nell’ambito dei controlli fiscali, lo schema di decreto legislativo in materia di accertamenti prevede un utilizzo più capillare delle nuove tecnologie, anche sul fronte della notifica di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

Per imprese e professionisti, l’invio potrà essere effettuato all’indirizzo risultante nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC). Il domicilio digitale accoglierà quindi anche gli avvisi del Fisco e per quel che riguarda persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato, si farà riferimento all’indirizzo risultante dall’Indice gestito dall’AgID, l’INAD.

Solo qualora la PEC eletta come domicilio digitale da parte del contribuente risulti satura, anche al secondo tentativo di invio, la notifica avverrà secondo le modalità ordinarie.

Sono quindi rilevanti le novità previste, anche guardando agli effetti in materia di decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza.

Nel testo in bozza del decreto in materia di accertamento, si prevede infatti che la notifica dell’atto si considererà perfezionata per il notificante all’atto della ricezione della ricevuta di accettazione, con l’indicazione temporale della spedizione del messaggio. Per il destinatario farà invece fede quanto indicato nella ricevuta del gestore della PEC che attesa la data di consegna.

Nel decreto accertamenti prescrizione dopo 8 anni degli atti di recupero di crediti d’imposta

Modifiche in fase di approvazione anche nell’ambito degli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti.

L’Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo per l’invio degli atti di recupero relativi al controllo degli importi a credito utilizzati nel modello F24, relativamente alla riscossione di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in tutto o in parte in compensazione.

Il pagamento delle somme contestate dovrà essere effettuato dal contribuente in un’unica soluzione, senza possibilità di compensazione.

Stesse regole di pagamento anche per gli atti relativi al recupero di tasse, imposte e importi non versati ma, in tal caso, l’atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione.

L’intelligenza artificiale per l’analisi del rischio evasione: le novità nel decreto accertamenti

Novità anche sul fronte delle attività di analisi del rischio evasione, con la previsione di un utilizzo più massiccio dell’intelligenza artificiale e delle banche dati a disposizione degli enti pubblici.

Le informazioni presenti in tutte le banche dati di cui l’Agenzia delle Entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, saranno utilizzate anche mediante interconnessione tra loro e con quelle delle altre banche dati pubbliche per attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo e anche al fine di stimolare l’adempimento spontaneo e per fornire nuovi servizi digitali ai contribuenti.

Per prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno inoltre condividere le informazioni in proprio possesso, compatibilmente con la normativa in materia di privacy.

Nel decreto accertamenti l’avvio del concordato preventivo biennale dal 2024

È la seconda parte dello schema del decreto legislativo ad occuparsi invece delle novità relative al concordato preventivo biennale previsto dal 2024 per le partite IVA.

L’Agenzia delle Entrate elaborerà una proposta di concordato in favore di imprese e professionisti sulla base dei dati in proprio possesso, stabilendo quindi anticipatamente e sulla base di un “reddito presunto” le imposte dovute.

Il contribuente potrà aderire al piano entro il 31 luglio 2024 (a regime, entro il termine di versamento di saldo e primo acconto delle imposte).

Il concordato biennale si applicherà ai titolari di partita IVA che applicano gli ISA e ai forfettari.

Nel primo caso, l’accesso alla proposta del Fisco sarà ammessa in caso di:

  • punteggio ISA pari almeno a 8 nel periodo d’imposta precedente;
  • assenza di debiti tributari o estinzione di quelli di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Sarà inibita la possibilità di accesso al concordato preventivo biennale in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti e in caso di condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 5 tre periodi d’imposta antecedenti.

Cosa comporterà quindi l’accettazione della proposta del Fisco?

Il contribuente si impegnerà a dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi e IRAP dei periodi d’imposta oggetto di concordato e in caso di mancato versamento delle imposte dovute le somme saranno iscritte a ruolo.

Nessuna modifica in materia di adempimenti contabili e dichiarativi, anche sul fronte dell’IVA.

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Vantaggi sono previsti in caso di maggiori redditi effettivi registrati nel periodo oggetto di concordato: non saranno considerati ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali.

Esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento, in concordato cesserà di produrre effetti.

Soglia di tolleranza del 30 per cento, inoltre, in caso di accertamento di attività non dichiarate, inesistenza o indeducibilità di passività non dichiarate: non si decadrà dal concordato in caso di valori entro questo limite.

Sul fronte dei forfettari, lo schema di decreto legislativo prevede che non potranno aderirvi coloro che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente.

Per tutte le partite IVA che aderiranno al concordato, dopo il primo biennio di applicazione sarà possibile accettare una nuova proposta, per ulteriori due anni, elaborata dall’Agenzia delle Entrate.

Questi i contorni delle novità previste dalla schema di decreto che interviene sul capitolo dei controlli fiscali e delle misure per il contrasto all’evasione e che, solo guardando al concordato preventivo biennale, stima maggiori incassi per l’Erario pari a 760,5 milioni di euro.

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