Contratto di apprendistato: aliquote contributive ridotte a carico del datore di lavoro

Guendalina Grossi - Leggi e prassi

L'INPS con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 ci ha tenuto a precisare che se il contratto di apprendistato si trasforma da una contratto di 1° livello ad un professionalizzante il datore di lavoro avrà un regime contributivo di favore.

Contratto di apprendistato: aliquote contributive ridotte a carico del datore di lavoro

Con il messaggio n. 1478 pubblicato il 10 aprile 2019, l’INPS ha chiarito che nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato di 1° livello in contratto di apprendistato professionalizzante il datore di lavoro che ha in azienda meno di 9 dipendenti avrà un regime contributivo di favore.

A consentire la trasformazione è stato il Jobs Act che ha stabilito che il contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” può essere trasformato in un contratto in apprendistato professionalizzante.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le aliquote contributive ridotte che dovrà versare il datore di lavoro ai dipendenti che lavorano in azienda e che hanno un contratto di apprendistato.

Contratto di apprendistato: aliquote contributive ridotte per il datore di lavoro che ha in azienda meno di 9 dipendenti

L’INPS con il messaggio n. 1478 pubblicato il 10 aprile 2019, ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro decida di trasformare il contratto di apprendistato di 1° livello in contratto di apprendistato professionalizzante, avrà un regime contributivo di favore.

Questa possibilità di trasformare il contratto di apprendistato di 1° livello a contratto di apprendistato professionalizzante è stata data dall’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015.

Il fine ultimo è quello di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Bisogna, però, specificare che la trasformazione del contratto comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali.

Contratto di apprendistato: ecco quanto dovrà versare il datore di lavoro

I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze meno di 9 lavoratori dovranno versare un’aliquota contributiva del 1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno di contratto, per i contributi maturati negli anni successivi invece questo sarà tenuto a pagare l’aliquota del 10 per cento.

L’INPS, ha inoltre chiarito che il datore di lavoro è tenuto a versare l’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo delle applicazione delle integrazioni salariali, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.

Per ulteriori informazioni potete consultare il messaggio dell’INPS, pubblicato il 10 aprile 2019 allegato di seguito.

Messaggio n. 1478 dell’INPS del 10 aprile 2019
Rapporti di apprendistato. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015. Precisazioni in merito al regime contributivo applicabile

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