Cartelle esattoriali e controlli fiscali, stop agli appalti: in Gazzetta il decreto sulle cause di esclusione

Cartelle esattoriali e controlli fiscali bloccano la partecipazione agli appalti: i criteri sulle cause di esclusione in caso di gravi violazioni arrivano dal decreto del MEF datato 28 settembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2022. Non sarà possibile partecipare alle procedure in caso di mancato versamento di tasse e imposte per un importo pari o superiore al 10 per cento del valore della stessa, in caso di violazioni di importo non inferiore a 35.000 euro.

Cartelle esattoriali e controlli fiscali, stop agli appalti: in Gazzetta il decreto sulle cause di esclusione

Cartelle esattoriali e controlli fiscali, stop alla partecipazione agli appalti in caso di gravi violazioni anche se non definitivamente accertate.

I criteri che comportano l’esclusione del titolare di partita IVA dalla partecipazione ad una procedura di appalto sono contenuti nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre.

Si tratta del decreto che attua quanto previsto dall’articolo 80, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dalla legge n. 238 dello scorso 23 dicembre 2021, per le violazioni fiscali non definitivamente accertate correlate al valore dell’appalto e di importo non inferiore a 35.000 euro.

Sarà inibita la partecipazione agli appalti alle imprese e ai professionisti che non hanno pagato tasse o imposte per un importo pari o superiore al 10 per cento del valore della procedura, nel rispetto della soglia di cui sopra.

Cartelle esattoriali e controlli fiscali, stop agli appalti: in Gazzetta il decreto sulle cause di esclusione

Le procedure di appalto lasciano fuori i contribuenti debitori con il Fisco in caso di gravi violazioni in materia fiscale anche se non definitivamente accertate.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre del decreto MEF previsto dall’articolo 80, comma 4 della legge n. 50/2016, vengono messe in chiaro le cause d’esclusione.

Si tratta dei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici, che tra i motivi di esclusione dagli appalti include anche le violazioni fiscali non accertate in via definitiva. Al MEF era richiesto di individuare l’ambito d’applicazione della normativa, e il provvedimento approdato in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022 mette nero su bianco le regole da tenere a mente.

Il decreto definisce come violazioni l’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  • notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.

Cartelle esattoriali, notifica di atti e controlli fiscali saranno considerati gravi violazioni qualora comportino il mancato pagamento di tasse o imposte per un importo pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto, che dovrà essere considerato al netto di sanzioni e interessi.

In caso di appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità dovrà essere rapportata al valore del lotto o dei lotti al quale concorre il singolo operatore titolare di partita IVA, mentre in caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi, la soglia di gravità è rapportata al valore della prestazione del singolo.

Cartelle esattoriali e controlli fiscali come cause d’esclusione dagli appalti se di importo pari almeno a 35.000 euro

In tutti i casi, è pari a 35.000 euro l’importo minimo della violazione relativa al mancato versamento di imposte o tasse che comporterà il venir meno della possibilità di partecipare alle procedure di appalto.

In merito alla condizione del non definitivo accertamento della violazione, il decreto MEF evidenzia che si tratta degli atti per i quali siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e in caso di mancata impugnazione nei tempi previsti.

L’esclusione dalle procedure di appalto lascerà fuori le violazioni per le quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino alla riforma della stessa o al definitivo accertamento della violazione.

Stessa esclusione anche in caso di adozione di provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Decreto MEF 28 settembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022
Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

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