Bonus nido anche per le ludoteche? Dal 2025 l’autorizzazione non basta

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus nido a perimetro ristretto: dal 2025 per le ludoteche sono previste condizioni differenti e non è più rilevante la mera autorizzazione. I chiarimenti dall'incrocio delle istruzioni INPS

Bonus nido anche per le ludoteche? Dal 2025 l'autorizzazione non basta

Bonus nido per le ludoteche? Dal 2025 il perimetro delle strutture per le quali si può accedere al rimborso INPS si restringe.

Questo l’effetto di quanto chiarito dalla circolare n. 60 del 20 marzo 2025, che specifica meglio i requisiti da rispettare rispetto a quanto previsto nelle annualità precedenti.

La questione sta emergendo in maniera rilevante nelle ultime settimane, all’esito delle lavorazioni delle domande di bonus nido da parte delle strutture territoriali dell’INPS.

Spazio ai servizi assimilabili ai nidi privati, a prescindere dall’effettiva denominazione, ma non a quelli che - seppur autorizzati - non prevedono un progetto pedagogico e un’organizzazione “a misura di bambino.”

Bonus nido per le ludoteche: cosa è cambiato nel 2025

Ludoteche, spazi gioco, spazi baby sono alcuni dei servizi all’infanzia integrativi e sostitutivi per i quali, nel 2025, le “maglie” del bonus nido INPS si fanno più strette.

La circolare pubblicata dall’INPS nel mese di marzo, in prossimità dell’avvio della fase di presentazione delle domande, ha chiarito ulteriormente i requisiti necessari rispetto a quanto previsto in passato. Una modifica passata “in sordina” e che emerge ora, nella fase inoltrata di lavorazione delle domande.

Cosa è cambiato nella pratica? Per capirlo è necessario confrontare le regole previste per quest’anno con quelle relative alle precedenti annualità.

La circolare INPS n. 60/2025 delimita il perimetro del bonus ai soli asili nido pubblici e privati autorizzati.

Nella prima categoria si intendono include le strutture gestite dalle Amministrazioni pubbliche, destinate ai bambini da 0 a 3 anni.

Nella seconda vi rientrano invece le strutture autorizzate all’apertura e al funzionamento da parte della Regione o dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità.

Fondamentale, al fine del rilascio dell’autorizzazione, la presenza di un progetto pedagogico ed educativo, ma anche la connotazione degli ambienti rispetto ai servizi svolti (compresi il rapporto tra bambini ed educatori), “a prescindere dalla mera denominazione della struttura”.

Sono invece escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido, ad esempio ludoteche, spazi gioco o spazi baby, considerando che:

“i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.”

Bonus per ludoteche e servizi integrativi solo se “assimilabili” agli asili nido

Sono le precisazioni relative alle definizioni di nidi pubblici, privati autorizzati e strutture integrative l’aspetto centrale da analizzare per capire l’effettivo perimetro di applicazione del bonus nido.

Nel dettaglio, per quel che riguarda i servizi integrativi per l’infanzia bisogna andare oltre la mera denominazione della struttura.

Non solo i nidi privati, ma anche le strutture quali ad esempio le ludoteche rientrano tra quelle ammesse al bonus INPS in presenza di un progetto pedagogico ed educativo e, tra gli altri requisiti, una struttura di spazi e professionalità assimilabili agli asili pubblici.

Vale la pena evidenziare che il messaggio INPS n. 1024 dell’11 marzo 2024, nell’evidenziare i requisiti richiesti alle strutture ai fini dell’accesso al bonus nido, specificava che i servizi integrativi per l’infanzia (micronidi, spazi be.bi, ludoteche autorizzate, spazi gioco) erano ammessi al contributo sulla base di quanto previsto dai provvedimenti degli Enti competenti (ad esempio il Municipio):

“con i quali viene determinato, di volta in volta, l’accreditamento della struttura alla luce di elementi quali, a titolo esemplificativo, la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi), il rapporto tra numero di bambini ed educatori, a prescindere, quindi, dalla mera denominazione della struttura.”

Anche in precedenza era posta in evidenza la necessità di un’assimilazione di fatto della struttura organizzativa, rispetto a quanto previsto per gli asili nido, rimandando però agli accreditamenti di Comuni e Municipi.

Ora però le autorizzazioni da sole non bastano, considerando che i regolamenti locali prevedono criteri più snelli rispetto agli asili nido privati. Conta in primis l’organizzazione del servizio.

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