Bonus imprese e partite IVA, esenzione anche per i pagamenti dopo l’emergenza Covid

Bonus Covid a imprese e partite IVA, esenzione fiscale anche per le somme corrisposte dopo la fine dello stato d'emergenza. L'esclusione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica a specifiche condizioni anche dopo il 31 marzo 2022: questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 516 del 18 ottobre.

Bonus imprese e partite IVA, esenzione anche per i pagamenti dopo l'emergenza Covid

Bonus alle imprese e alle partite IVA con esenzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP anche in caso di pagamento successivo al 31 marzo 2022, fine dello stato d’emergenza Covid.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 516 pubblicata il 18 ottobre 2022.

A presentare istanza è una Provincia che ha previsto la concessione di bonus Covid alle imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza e che hanno subito le conseguenze delle restrizioni adottate per il contenimento dei contagi.

All’esame dell’Agenzia delle Entrate è la norma prevista dal Decreto Ristori, che ha previsto l’esenzione fiscale dei bonus Covid riconosciuti alle imprese e ai lavoratori autonomi. Una misura che si applica anche per i pagamenti eseguiti dopo la fine dello stato d’emergenza.

Bonus imprese e partite IVA, esenzione anche per i pagamenti dopo l’emergenza Covid

È l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 ad aver previsto la detassazione di contributi, indennità e altre misure riconosciute a imprese e lavoratori autonomi alla luce dell’emergenza Covid-19.

In particolare, i bonus per imprese e partite IVA diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 516 del 18 ottobre 2022, l’obiettivo della norma è di agevolare gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e i lavoratori autonomi che maggiormente hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19.

L’agevolazione è quindi applicata ai sussidi straordinari diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza Covid erogati dagli enti a sostegno di imprese e lavoratori autonomi.

Bonus a imprese e partite IVA con esenzione fiscale se legati all’emergenza Covid

Nel caso preso in esame, la Provincia che ha presentato istanza di interpello chiede di sapere il termine ultimo da considerare per l’applicazione del beneficio fiscale e, nello specifico, se le somme erogate dopo la fine dello stato d’emergenza godano o meno dell’esenzione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è affermativa: via libera alla non concorrenza delle somme alla formazione del reddito imponibile, a patto però di rispettare le condizioni previste dal decreto Ristori.

In particolare è consentito applicare l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 10-bis del Decreto Ristori nel rispetto dei criteri generali previsti dalla norma, ossia:

  • che i bonus riconosciuti alle imprese e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA siano legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • che siano diversi da quelli esistenti in precedenza.

Sostegno ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia e novità sono quindi le condizioni che consentono di applicare l’esenzione fiscale ai bonus erogati anche dopo la fine dello stato d’emergenza Covid-19.

Agenzia delle Entrate - interpello n. 516 del 18 ottobre 2022
Trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - articolo 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. «decreto Ristori»)

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