Dal 15 ottobre si può fare domanda per i contributi previsti dal bonus a sostegno dell'editoria nei piccoli comuni senza edicole. L’incentivo copre fino al 60 per cento delle spese agevolabili sostenute nel corso del 2024

Tutto pronto per il nuovo incentivo dedicato ai rivenditori di quotidiani e periodici.
Si tratta dell’incentivo previsto per gli esercenti che oltre all’attività principale svolgono anche quella di rivendita prodotti editoriali in comuni privi di edicole.
L’agevolazione copre il 60 per cento delle spese sostenute per IMU, TASI, TARI e altri servizi nel corso del 2024. Consiste in un rimborso dell’importo massimo di 4.000 euro.
Lo sportello di domanda si apre dal 15 ottobre. Gli esercenti possono richiedere l’agevolazione entro la scadenza del 13 novembre.
Bonus editoria: domande dal 15 ottobre
In arrivo una nuova agevolazione dedicata a chi svolge l’attività di rivendita di quotidiani e periodici, in via non prevalente, nei comuni dove non sono presenti edicole.
Si tratta di un contributo erogato a rimborso di una serie di spese di gestione, come IMU, TARI e canoni di locazione.
A definire le modalità e i tempi per la fruizione del contributo, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 del DPCM 17 aprile 2025 con interventi a sostegno dell’editoria, è il nuovo provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Nello specifico, gli esercenti possono beneficiare di un contributo che copre il 60 per cento delle spese entro l’importo massimo di 4.000 euro per:
- IMU;
- TASI;
- COSAP/TOSAP e canone unico patrimoniale (CUP);
- TARI;
- canoni di locazione;
- servizi di fornitura di energia elettrica;
- servizi telefonici e di collegamento ad Internet;
- acquisto o noleggio di registratori di cassa, di registratori telematici o di dispositivi POS;
- altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.
Le spese agevolabili devono essere state sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 3 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
Bonus editoria: requisiti e modalità di domanda
Il bonus editoria spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgere in via non prevalente attività di rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO 47.62.10 quale codice di attività secondario;
- la sede del punto vendita si trova in un comune privo di imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di quotidiani e periodici, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 come primario e/o prevalente;
- nel caso si abbia del personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
- non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
La domanda per accedere ai contributi va inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata dell’apposito portale. Si potrà trasmettere a partire dalle ore 10.00 del 15 ottobre ed entro la scadenza prevista per le ore 17:00 del 13 novembre 2025.
Le istanze possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa previa autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La richiesta deve essere accompagnata dall’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:
- il possesso dei requisiti richiesti;
- la tipologia delle spese, con il relativo importo, sostenute nel periodo agevolato;
- i ricavi provenienti dalla vendita di quotidiani e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita riferiti all’anno 2024, come risultanti dalla contabilità aziendale;
- che la sede del punto vendita è sita in un comune privo di edicole;
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.
Il contributo spettante sarà erogato tramite accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato in fase di domanda.
Inoltre, l’impresa deve impegnarsi a mantenere l’attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici almeno per i successivi 12 mesi dalla data di ammissione al contributo
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