Bonus donne 2026: quali sono le lavoratrici svantaggiate

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

I datori di lavoro possono fare domanda all’INPS per ottenere il nuovo bonus donne 2026. Quali sono le categorie di lavoratrici svantaggiate per le quali è possibile richiedere l’esonero contributivo?

Bonus donne 2026: quali sono le lavoratrici svantaggiate

Il decreto lavoro del 2026 ha riscritto i bonus per l’assunzione di giovani, donne e nelle aree della Zes Unica.

A cambiare sono anche i requisiti richiesti alle aziende e le condizioni in cui si devono trovare lavoratori e lavoratrici neo assunte.

Anche per il bonus donne, che prevede un esonero contributivo fino a 800 euro mensili per ogni nuova assunzione nel corso del 2026, le novità sono molte rispetto allo scorso anno, a partire dall’individuazione delle lavoratrici svantaggiate per le quali è possibile richiedere l’agevolazione.

Come funziona il bonus donne 2026

Nel 2026 l’importo dell’esonero contributivo del 100 per cento per i datori di lavoro che assumono donne in particolari condizioni svantaggiate può arrivare fino a 800 euro mensili.

I datori di lavoro che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, assumono a tempo indeterminato donne in particolari condizioni svantaggiate possono ottenere un esonero contributivo totale (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per massimo 2 anni.

Lo sgravio può essere fruito nel limite massimo di 650 euro mensili, elevabili a 800 euro in caso di assunzioni nelle aree della Zes Unica Sud, la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

Il decreto Lavoro ha rivisto totalmente l’incentivo all’occupazione scaduto a fine 2025, modificando i criteri di accesso all’agevolazione e la platea di lavoratrici per la quale è possibile richiederlo.

Dopo mesi di attesa la finestra di domanda è aperta: i datori di lavoro possono inviare all’INPS l’apposito modulo per ottenere l’esonero contributivo.

Bonus donne 2026: quali sono le lavoratrici svantaggiate

Al netto dei nuovi adempimenti e requisiti richiesti al datore di lavoro, su tutte l’incremento occupazionale e l’applicazione in azienda del salario giusto, è utile soffermarsi sulla nuova definizione di lavoratrici svantaggiate indicata dalla nuova normativa di riferimento, diversa rispetto a quanto previsto fino a dicembre 2025.

Il bonus per le nuove assunzioni non può essere richiesto per tutte le lavoratrici ma solo per quelle che rientrano in particolari categorie definite svantaggiate o molto svantaggiate.

Rientrano nella definizione di molto svantaggiate le donne di qualsiasi età, senza vincoli di residenza e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno due anni oppure da almeno un anno se appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” presente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014:

  • età compresa tra i 15 e i 24 anni
  • non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • hanno più di 50 anni d’età;
  • sono adulte che vivono soli con una o più persone a carico;
  • sono occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • appartengono a una minoranza etnica di uno Stato membro e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Sono, invece, considerate svantaggiate le donne che appartengono, alternativamente, a una delle categorie sopra elencate, senza quindi il requisito della disoccupazione da almeno un anno.

Nella circolare n. 57/2026 con le istruzioni operative, l’INPS ha precisato che, ai fini del rispetto del requisito della mancata occupazione, si considera il periodo che precede la data di assunzione. In tale periodo il lavoratore non deve aver svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro) la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione.

INPS - Circolare n. 57 del 14 maggio 2026
Scarica la circolare con le istruzioni per il bonus donne