Bonus casa nei comuni di montagna: come funziona la nuova agevolazione

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Un bonus per l'affitto o l'acquisto della casa in comuni montani, per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle zone. La nuova legge delega prevede diverse tipologie di credito d'imposta

Bonus casa nei comuni di montagna: come funziona la nuova agevolazione

Tra le nuove agevolazioni previste per favorire lo sviluppo dei comuni montani c’è anche il bonus per l’affitto o l’acquisto di una nuova casa.

La legge n. 131/2025 prevede diverse tipologie di credito d’imposta che mirano ad incentivare il ripopolamento delle zone montane.

Dall’agevolazione per il personale scolastico e sanitario a quella per chi acquista e ristruttura abitazioni principali di montagna.

Vediamo in dettaglio come funzionano i nuovi incentivi e chi può beneficiarne.

Bonus casa nei comuni di montagna: come funziona la nuova agevolazione

Non solo smart working vista monti, bonus nascite e incentivi per l’avvio di nuove attività, la nuova legge n. 131/2025 contiene anche altre misure per favorire lo sviluppo dei comuni montani.

Il nuovo provvedimento, infatti, oltre alla tutela del territorio e degli ecosistemi prevede anche una serie di interventi in settori strategici come la scuola, la sanità, i trasporti e le economie locali.

Tra questi anche quello che potremmo definire un bonus casa: diverse tipologie di credito d’imposta per incentivare il trasferimento in comuni di montagna.

Per quanto riguarda le agevolazioni relative all’immobiliare, i crediti d’imposta sono di due tipi:

  • uno volto a favorire il trasferimento del personale sanitario e scolastico nei comuni agevolati;
  • l’altro per incentivare l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna.

Partiamo dalla prima agevolazione, prevista dagli articoli 6 e 7 della citata legge con l’obiettivo di contenere la spesa connessa al trasferimento in un comune montano. Questa, infatti, prevede a partire dal 2025 il riconoscimento di un credito d’imposta in favore:

  • del personale sanitario che presta servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali o che svolgono attività di medico di base, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno e veterinario in detti comuni;
  • del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

Il bonus permette ai beneficiari (impegnati ovviamente in attività scolastiche o sanitarie) di coprire parte delle spese per l’affitto o l’acquisto dell’abitazione nel comune stesso o in un comune limitrofo.

Il credito, da utilizzare in dichiarazione dei redditi, è riconosciuto in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile (dell’importo del finanziamento) e l’ammontare di 2.500 euro.

L’agevolazione è riconosciuta con una maggiorazione (minor importo tra il 75 per cento del canone/finanziamento e 3.500 euro) nel caso in cui nei territori del comune montano, con meno di 5.000 abitanti, è presente una delle minoranze linguistiche storiche (legge n. 482/1999), che rappresenta almeno il 15 per cento dei residenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 sia per i sanitari che per il comparto scolastico, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con il tax credit per l’acquisto/ristrutturazione della casa descritto di seguito e con la detrazione prevista dal TUIR agli articoli 15, comma 1, lett. b) e 16.

Bonus acquisto e ristrutturazione nei comuni montani

L’articolo 27 della legge con interventi a sostegno dei comuni montani prevede, invece, un’altra tipologia di credito d’imposta.

Questa volta l’agevolazione non è limitata a specifiche categorie di lavoratori e lavorativi ma a tutte le persone fisiche che, tramite un finanziamento ipotecario o fondiario, intendono acquistare o ristrutturare una casa da adibire ad abitazione principale nei comuni montani.

In questo caso, l’agevolazione è riconosciuta per cinque periodi d’imposta, compreso quello nel corso del quale è acceso il finanziamento.

Il credito d’imposta è commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, cioè 16 milioni di euro annui dal 2025.

Gli unici requisiti richiesti ai beneficiari sono:

  • avere meno di 41 anni d’età nell’anno in cui è acceso il mutuo;
  • non richiedere l’agevolazione per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico, che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi e non è cumulabile con le altre tipologie di tax credit previste dalla legge n. 131/2025 e con la detrazione prevista dal TUIR all’articolo 15, comma 1, lett. b).

Un apposito decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia, da adottare entro 60 giorni, definirà i criteri e le modalità di concessione del credito.

Per quanto riguarda l’individuazione dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni, l’articolo 2 della legge 131/2025 delega il Governo ad emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore un DPCM che stabilisca i criteri di classificazione dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni.

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