Bonus casa al 50 per cento per il 2025 solo per i lavori sull'abitazione principale: nessuna deroga per le Forze armate alla stretta in materia di detrazioni edilizie

Bonus casa al 50 per cento solo per i lavori sull’abitazione principale, anche per le Forze armate.
Il taglio alle detrazioni fiscali per i lavori in casa operativo dal 1° gennaio 2025 non prevede deroghe: per beneficiare dell’aliquota di sconto più elevata è necessario adibire l’immobile a dimora abituale e trasferirvi la residenza.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 244/2025.
Bonus casa senza deroghe: al 50 per cento solo per l’abitazione principale, anche per le Forze armate
La Legge di Bilancio 2025 ha dato il via alla “cura dimagrante” per i bonus casa. Dal 1° gennaio, le detrazioni per le ristrutturazioni così come l’ecobonus per il risparmio energetico spettano nella misura del 36 per cento.
Solo per i lavori sull’abitazione principale è previsto un trattamento più vantaggioso, con il riconoscimento dello sconto IRPEF del 50 per cento delle spese, fino al 31 dicembre 2025.
Al taglio operativo per l’anno in corso si affianca quello già messo nero su bianco per il prossimo biennio: i bonus casa scenderanno al 30 per cento per le seconde case e al 36 per cento per i lavori sulla prima casa.
Queste le regole applicabili alla generalità dei contribuenti, senza deroghe per le Forze armate. Non si applica infatti la normativa prevista in materia di bonus per l’acquisto della prima casa, che “assimila” ad abitazione principale l’immobile di proprietà di membri delle forze armate e dell’ordine, non tenute a trasferire la residenza nella casa per poter fruire dell’agevolazione.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 244 del 16 settembre 2025.
Bonus casa per tutti con doppio binario 36-50 per cento
Sulle modifiche introdotte dal 1° gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti con la circolare n. 8/E del 19 giugno, specificando tra l’altro che per fruire della maggiorazione al 50 per cento è necessario adibire l’immobile ad abitazione principale entro la fine dei lavori agevolabili.
Di base, si applica la definizione prevista dal comma 3-bis, articolo 10 del TUIR:
“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”
Per fruire delle detrazioni al 50 per cento rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR).
Nei casi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento
esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
Queste le regole applicabili a tutti i contribuenti. Come detto quindi nessuna deroga è stata prevista dalla Manovra in favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile.
Il doppio binario e il trattamento differenziato per la prima casa e per gli immobili diversi si applicano senza distinzioni.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus casa senza deroghe: al 50 per cento solo per l’abitazione principale, anche per le Forze armate