Bonus carburante e fringe benefit 2023: le istruzioni INPS per il recupero della contribuzione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano i dettagli sul recupero della contribuzione versata sui buoni benzina e gli altri fringe benefit erogati in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. La contribuzione deve essere versata solo se il valore di beni e servizi erogati supera le soglie individuate dal decreto lavoro

Bonus carburante e fringe benefit 2023: le istruzioni INPS per il recupero della contribuzione

Il recupero della contribuzione versata nei casi in cui il valore del bonus carburante e dei fringe benefit erogati risulti inferiore alle soglie previste va effettuato nella denuncia del mese di competenza di dicembre 2023.

L’INPS integra il precedente messaggio in materia, specificando le modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “ListaPosPA” del flusso UNIEMENS, relativa ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Se la quota di buoni benzina e degli altri fringe benefit ceduti, supera le soglie previste dal DL lavoro è obbligatorio versare la contribuzione previdenziale.

Al contrario, è possibile procedere al recupero se il versamento è stato effettuato ma le somme relative ai buoni benzina e ai fringe benefit restano al di sotto di tali soglie.

Bonus carburante e fringe benefit 2023: le istruzioni INPS per il recupero della contribuzione

L’INPS con il messaggio n. 4027, pubblicato il 14 novembre 2023, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime contributivo dei fringe benefit introdotto, per l’anno d’imposta 2023, dal decreto lavoro.

Le indicazioni in materia sono state illustrate nel precedente messaggio n. 3884 del 6 novembre, nel quale l’Istituto ha fornito precisazioni anche in merito al bonus carburante (di cui all’articolo 1, comma 1, del DL n. 5/2023).

I buoni per la benzina, infatti, sono esenti fiscalmente fino all’importo di 200 euro in quanto imputabili al “bonus carburante”.

Se tale quota, in considerazione degli ulteriori fringe benefit ceduti, supera le soglie previste dall’articolo 40, commi 1 e 2 del DL lavoro (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli e 258,23 euro per tutti gli altri), deve sempre essere assoggettata a contribuzione previdenziale.

Al contrario, la quota di buoni benzina che rientra, assieme agli altri fringe benefit, al di sotto di tali soglie è esclusa dalla base imponibile.

Pertanto, ricorda l’INPS, nei casi in cui le somme imputabili al bonus carburante non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento tramite i flussi di regolarizzazione “DMVig”.

Se, invece, tali somme sono già state assoggettate a contribuzione e devono essere recuperate perché rientranti nell’importo dei fringe benefit al di sotto della soglia individuata, il recupero va effettuato come indicato nel citato messaggio n. 3884/2023.

Nel nuovo messaggio del 14 novembre, l’Istituto integra le indicazioni già fornite, illustrando le modalità di esposizione del conguaglio nella sezione “ListaPosPA” del flusso UNIEMENS. Si tratta delle istruzioni per il recupero della contribuzione in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Bonus carburante e fringe benefit 2023: recupero della contribuzione per i dipendenti pubblici

I datori di lavoro, dunque, potranno recuperare la quota di fringe benefit erogata ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica e sottoposta a contribuzione con l’invio nel mese di competenza di dicembre.

Nello specifico, dovranno trasmettere l’elemento V1, Causale 5, per sostituire la denuncia precedente, relativo al periodo in cui è stata dichiarata e assoggettata a contribuzione la somma in questione.

Stessa modalità anche per i datori di lavoro che, al contrario, devono versare i contributi per la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, nel caso in cui questa risulti superiore alle soglie individuate, anche dopo il cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro.

Inoltre, l’INPS specifica:

“In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora a seguito delle operazioni di cui sopra, l’importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” vari a partire dal mese di regolarizzazione, sarà necessario trasmettere per i mesi interessati l’elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.”

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo dei messaggi n. 3884 e n. 4027 del 2023.

INPS - Messaggio n. 4027 del 14 novembre 2023
Messaggio n. 3884/2023. Precisazioni e istruzioni operative relative alle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione ListaPosPA del flusso Uniemens

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