Bonus beni strumentali, dal MEF chiarimenti su compilazione fattura e documento di trasporto

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Bonus beni strumentali, la mancata indicazione del riferimento normativo nel documento di trasporto può essere superata con la corretta compilazione della fattura. Nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 10 gennaio 2024, il MEF fornisce nuovi chiarimenti su requisiti e condizioni da rispettare per fruire dei crediti d'imposta

Bonus beni strumentali, dal MEF chiarimenti su compilazione fattura e documento di trasporto

Bonus beni strumentali, accesso ai crediti d’imposta per le imprese subordinato alla corretta compilazione della fattura.

Nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 10 gennaio 2024 viene parzialmente rivista l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi formali da rispettare e, in particolare, sul fronte dell’indicazione della normativa riferimento nel documento di trasporto che certifica la consegna del bene.

Il mancato rispetto delle indicazioni specifiche già fornite con la risposta all’interpello n. 270/2022 potrà essere superato richiamando in fattura “chiaramente ed univocamente” il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Bonus beni strumentali, dal MEF chiarimenti su compilazione fattura e documento di trasporto

Con la risposta all’interpello n. 270/2022 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ai fini della fruizione del bonus per i beni strumentali, il riferimento normativo alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178 debba essere indicato non solo in fattura ma anche nel documento di trasporto.

Un’interpretazione degli obblighi documentali previsti dall’articolo 1, comma 1062 della Legge di Bilancio 2021 ritenuta sin da subito forzata e severa dagli addetti ai lavori, nonostante la possibilità di integrazione dei documenti anche ex post e in ogni caso prima dell’avvio di attività di controllo.

Questo quanto evidenziato nell’interrogazione presentata al Ministero dell’Economia dagli Onorevoli Gebhard e Pastorino e sulla quale arriva un “parziale allentamento” delle condizioni fissate dall’Agenzia delle Entrate.

Nella risposta fornita in Commissione Finanze della Camera il 10 gennaio 2024 viene quindi concessa una via alternativa all’indicazione della norma di riferimento nel documento di trasporto che certifica la consegna dei beni strumentali agevolabili.

In caso di omissioni, sarà la corretta compilazione della fattura a garantire in ogni caso di accedere ai crediti d’imposta spettanti.

Bonus beni strumentali, in fattura il richiamo chiaro e univoco al documento di trasporto

A tal fine sarà quindi possibile, così come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate interpellata dal MEF, indicare in fattura il richiamo al documento di trasporto relativo alla consegna dei beni incentivati.

L’adempimento degli obblighi documentali previsti dall’articolo 1, comma 1062 della legge n. 178/2020 potrà quindi considerarsi rispettato:

“nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.”

Riepilogando quindi, per la corretta compilazione della fattura sarà necessario che questa contenga:

  • il riferimento normativo (commi da 1054 a 1058-ter, articolo 1, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020);
  • il richiamo chiaro e univoco al documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Una via secondaria rispetto a quella prevista dal Fisco, che arretra solo in parte.

Ai fini dei successivi controlli documentali circa il rispetto delle condizioni di accesso ai bonus per i beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la necessità che tutta la documentazione risulti idonea a dimostrare l’“effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.

Una condizione che prevede quindi che anche i documenti di trasporto siano correttamente compilati, con possibilità di rettifica dei dati omessi relativi all’indicazione della norma agevolativa anche successivamente e in ogni caso prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Due quindi le vie percorribili per le imprese: resta in campo la possibilità di rettifica dei DDT, così come sarà possibile il richiamo chiaro e univoco degli stessi in fattura.

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