Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe si va verso la conferma del bonus assunzioni nella ZES anche per il 2026. Intanto sono finalmente arrivate le istruzioni per l’attuazione di quello relativo al 2025
Mentre si lavora per rinnovare il bonus assunzioni nella ZES al 2026 è finalmente arrivato il via libera alle domande per ottenere l’agevolazione in relazione al 2025.
Nonostante la pubblicazione del decreto attuativo arrivata mesi fa, e a differenza di quanto accaduto per il bonus giovani e donne, per il bonus ZES le istruzioni operative sono state pubblicate dall’INPS solamente poco fa, a quasi due anni dall’introduzione della misura.
Bonus assunzioni nella ZES: via libera alle domande in attesa della proroga
L’attesa proroga degli incentivi all’occupazione introdotti dal decreto Coesione e scaduti a dicembre 2025 dovrebbe trovare spazio nella legge di conversione del DL Milleproroghe.
Tra questi anche l’agevolazione volta a favorire l’occupazione nelle regioni del Sud Italia, il bonus per le assunzioni nella ZES.
A differenza di quanto accaduto con il bonus giovani e con quello che incentiva l’occupazione delle donne, però, in questo caso si è venuta a creare una situazione paradossale.
Se da una parte si sta lavorando al rinnovo dell’agevolazione al 2026, dall’altra fino ad oggi si attendevano ancora le indicazioni operative per l’attuazione della misura in relazione al 2025.
Mentre, infatti, per gli altri due bonus le circolari INPS con le istruzioni sono state pubblicata mesi fa, lo stesso non si può dire per il bonus ZES.
Dopo mesi di attesa, ad ogni modo, l’agevolazione si è finalmente sbloccata. L’INPS ha pubblicato poco fa la circolare n. 10 e con essa arriva anche l’operatività della misura.
Ma come funziona l’agevolazione? Ripercorriamola in sintesi.
Bonus ZES: come funziona l’esonero contributivo per le imprese del Mezzogiorno
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale riconosciuto ai datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che impiegano fisicamente lavoratori e lavoratrici in una sede o unità produttiva che si trova nelle seguenti regioni:
- Molise;
- Abruzzo;
- Campania;
- Basilicata;
- Sicilia;
- Puglia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Marche*;
- Umbria*.
*La legge n. 171/2025 che ha esteso la ZES a tali regioni è entrata in vigore il 20 novembre 2025, pertanto, solo a decorrere da tale data è possibile fruire del beneficio per le assunzioni effettuate nelle Marche e in Umbria.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, conta che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni indicate, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni agevolate, di conseguenza, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta uno sgravio contributivo del 100 per cento, per 2 anni, nel limite massimo di 650 euro mensili e nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, dettagliati nella circolare INPS.
Sono esclusi i premi e i contributi INAIL fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nei periodi compresi tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, inoltre, i datori di lavoro devono assumere lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni d’età e che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni.
Altra condizione necessaria per la fruizione è che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
I datori di lavoro, inoltre, devono rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e la normativa in materia di aiuti di Stato.
L’agevolazione risulta, invece, compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, la cosiddetta maxi deduzione e l’esonero contributivo per la parità di genere.
Nel guardare oltre i ritardi che inevitabilmente hanno complicato i piani delle imprese, l’aspetto “positivo” è che l’incentivo, a differenza del bonus giovani e donne, può essere applicato anche alle assunzioni già effettuate nel periodo di riferimento e non solo a quelle effettuate dopo l’invio della domanda all’INPS.
Come fare domanda
Come indicato nella circolare INPS, i datori di lavoro che intendono richiedere l’esonero per le assunzioni già effettuate devono inviare all’INPS la domanda di ammissione.
Per farlo devono utilizzare esclusivamente il modulo di istanza on line reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti siano rispettati, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione.
L’istituto invita i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l’incentivo.
“Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.”
L’esonero contributivo può essere esposto in Uniemens dal mese di competenza di febbraio 2026. Le istruzioni per l’esposizione dei dati sono fornite nella circolare a cui si rimanda per tutti i dettagli.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus assunzioni nella ZES: via libera alle domande in attesa della proroga